TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2484/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Lupo Maria Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2484/2024 R.G., posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 17.10.2025; avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi in Monte Parte_1 C.F._1
Tosa n. 2, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE S. PANAGIA N. 136/C, presso lo studio dell'avv. CARPINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 CodiceFiscale_2 alla via P. Salibra n. 111/B, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA BRENTA N. 65, presso lo studio degli avv.ti ANTONIO RANDAZZO e RAFFAELE RANDAZZO, che la rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero (visto del 5.12.2024)
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 10.7.2024 chiedeva a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio che, in data 28.6.2014, ha contratto con CP_1
, dal quale sono nati i figli il 10.1.2016 e il 23.2.2018.
[...] Per_1 CP_1
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita prevista dalla Legge n. 162/2014 e munito del nulla osta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa in data
7.12.2022, e di non essersi più riconciliata con lui.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la stessa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, e di versare alla ricorrente l'ulteriore somma mensile di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile. Chiedeva, infine, di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 12 bis della Legge n. 898/1970 il diritto della ricorrente all'attribuzione della quota pari al 40% dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nonché di disporre il versamento nella misura del 50% in favore della ricorrente dell'assegno Unico ed Universale per i figli.
Con comparsa depositata in data 14.10.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 domanda di divorzio svolta dalla ricorrente, ma chiedendo il rigetto delle altre domande formulate dalla stessa con conseguente conferma delle condizioni della separazione.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 28.11.2024, i difensori delle parti, personalmente comparse, chiedevano concordemente un rinvio essendo in corso trattative per un bonario componimento della lite e alla successiva udienza del 16.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., rappresentavano di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia del divorzio alle condizioni di seguito indicate:
1) I figli minori , nata a [...] il [...], c.f. , e Persona_2 C.F._3
, nato a [...] il [...], c.f. , saranno affidati a Persona_3 C.F._4 entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, che continuerà a risiedere nella ex casa coniugale di Siracusa, via Monte Tosa n.
2, alla stessa assegnata.
2) Il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti dei figli minori a settimane alterne: i figli trascorreranno con il padre il fine settimana, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica immediatamente successiva, con pernottamento, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. il quale svolge spesso, su turnazione, il lavoro notturno di CP_1
pagina 2 di 5 vigilanza e tenendo conto del piano genitoriale allegato, nel quale sono stati indicati gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nonché le frequentazioni quotidiane e le vacanze normalmente godute. I predetti periodi potranno essere diversamente concordati tra
i genitori, in relazione alle loro esigenze e, soprattutto, in base a quelle dei minori. Le principali festività seguiranno la regola dell'alternanza annuale, previo accordo tra i genitori. Per quanto concerne il periodo estivo (luglio e agosto), il padre potrà tenere con sé
i figli per due settimane anche non consecutive e, in mancanza di accordo, la prima di luglio
e l'ultima di agosto;
in tale periodo, ciascun genitore potrà portarli con sé in viaggio o presso la propria dimora estiva, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore. I figli trascorreranno il giorno del loro compleanno possibilmente con entrambi i genitori presso qualsivoglia ambiente adatto alla ricorrenza. In difetto di accordo, il giorno del compleanno sarà festeggiato con l'uno e con l'altro genitore alternativamente in relazione all'anno precedente. I figli trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del genitore ed il giorno della Festa del Papà; trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della genitrice nonché il giorno della Festa della Mamma. Ed ancora, i minori parteciperanno indifferentemente alle ricorrenze familiari del padre e della madre, onde tenere un rapporto significativo anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione (scelta della scuola di ogni ordine e grado, fino al diploma, cambio della scuola frequentata o anche del plesso scolastico), all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori compatibilmente con il piano genitoriale allegato, nel quale sono stati indicati gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nonché le frequentazioni quotidiane e le vacanze normalmente godute.
4) Il padre, , si impegna a versare alla madre, quale contributo al mantenimento CP_1 ordinario dei figli minori, la somma complessiva di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese extra assegno c.d. straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, ecc.), previamente concordate e documentate, saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo le Linee guida del
Tribunale di Siracusa.
5) L'assegno unico universale relativo ai due figli minori sarà attribuito per il 100% in favore della madre, sig.ra . Parte_1
6) Le parti, premesso che la casa coniugale sita in Siracusa, via Monte Tosa n. 2, è attualmente di proprietà comune dei coniugi e con quote del 50% ciascuno, Parte_1 CP_1
e che sull'immobile grava un mutuo fondiario n. 1656 di repertorio e n. 1209 di raccolta
pagina 3 di 5 [Credito Emiliano S.p.A., sita in Siracusa, Viale Teocrito n. 120], intendono regolare i reciproci rapporti patrimoniali come segue:
6.1) Il sig. si impegna ed obbliga di trasferire in assenza di corrispettivo alla sig.ra CP_1
la propria quota di comproprietà (pari al 50%) dell'immobile sopra Parte_1 descritto, con contestuale attribuzione alla stessa della piena ed esclusiva proprietà del bene.
6.2) La sig.ra , a fronte di detto trasferimento di proprietà da parte del sig. Parte_1 CP_1
, si farà carico integrale del pagamento di ogni obbligazione relativa al mutuo fondiario
[...] gravante sull'immobile sollevando il sig. da ogni obbligo verso la banca CP_1 mutuante, fermo restando che, fino a eventuale atto di accollo liberatorio o surroga sottoscritto anche dalla banca, quest'ultimo potrà rimanere obbligato in solido verso la stessa. Le parti si impegnano a cooperare affinché la banca conceda l'accollo liberatorio a favore della sig.ra , esonerando definitivamente il sig. da ogni responsabilità Pt_1 CP_1 residua.
6.3) La sig.ra dichiara di accettare la quota dell'immobile nello stato di fatto e di Parte_1 diritto in cui si trova, assumendo ogni onere, tassa, imposta e responsabilità successiva alla data del trasferimento, inclusi eventuali gravami non ancora estinti. Il sig. CP_1 garantisce che sulla quota trasferita non gravano ulteriori vincoli, pignoramenti o ipoteche diversi da quelli dichiarati.
6.4) Le parti danno atto che il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile da parte del sig. in favore della sig.ra avverrà entro giorni sessanta dal deposito della CP_1 Pt_1 sentenza presso un Notaio a scelta di quest'ultima e con oneri a carico della stessa.
7) Le spese legali devono intendersi integralmente compensate tra le parti.
8) I signori e , con la sottoscrizione delle presenti note, dichiarano CP_1 Parte_1 di prestare reciproca e totale acquiescenza alla emittenda sentenza avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinunciano sin d'ora ad ogni impugnazione avverso la stessa.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a Siracusa il 28.6.2014, si sono separati con accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita prevista dalla Legge n. 162/2014 e munito del nulla osta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa in data 7.12.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70 (il pagina 4 di 5 ricorso per il divorzio è stato depositato il 10.7.2024), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2484/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario tra e in Siracusa in data 28.6.2014 (atto trascritto nei Registri Parte_1 CP_1 dello Stato civile del Comune di SIRACUSA anno 2014, n. 111, Parte II, Serie A, Ufficio -), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Lupo Maria Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2484/2024 R.G., posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 17.10.2025; avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi in Monte Parte_1 C.F._1
Tosa n. 2, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE S. PANAGIA N. 136/C, presso lo studio dell'avv. CARPINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 CodiceFiscale_2 alla via P. Salibra n. 111/B, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA BRENTA N. 65, presso lo studio degli avv.ti ANTONIO RANDAZZO e RAFFAELE RANDAZZO, che la rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero (visto del 5.12.2024)
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 10.7.2024 chiedeva a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio che, in data 28.6.2014, ha contratto con CP_1
, dal quale sono nati i figli il 10.1.2016 e il 23.2.2018.
[...] Per_1 CP_1
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita prevista dalla Legge n. 162/2014 e munito del nulla osta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa in data
7.12.2022, e di non essersi più riconciliata con lui.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la stessa e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, e di versare alla ricorrente l'ulteriore somma mensile di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile. Chiedeva, infine, di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 12 bis della Legge n. 898/1970 il diritto della ricorrente all'attribuzione della quota pari al 40% dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nonché di disporre il versamento nella misura del 50% in favore della ricorrente dell'assegno Unico ed Universale per i figli.
Con comparsa depositata in data 14.10.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 domanda di divorzio svolta dalla ricorrente, ma chiedendo il rigetto delle altre domande formulate dalla stessa con conseguente conferma delle condizioni della separazione.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 28.11.2024, i difensori delle parti, personalmente comparse, chiedevano concordemente un rinvio essendo in corso trattative per un bonario componimento della lite e alla successiva udienza del 16.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., rappresentavano di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia del divorzio alle condizioni di seguito indicate:
1) I figli minori , nata a [...] il [...], c.f. , e Persona_2 C.F._3
, nato a [...] il [...], c.f. , saranno affidati a Persona_3 C.F._4 entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, che continuerà a risiedere nella ex casa coniugale di Siracusa, via Monte Tosa n.
2, alla stessa assegnata.
2) Il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti dei figli minori a settimane alterne: i figli trascorreranno con il padre il fine settimana, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica immediatamente successiva, con pernottamento, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. il quale svolge spesso, su turnazione, il lavoro notturno di CP_1
pagina 2 di 5 vigilanza e tenendo conto del piano genitoriale allegato, nel quale sono stati indicati gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nonché le frequentazioni quotidiane e le vacanze normalmente godute. I predetti periodi potranno essere diversamente concordati tra
i genitori, in relazione alle loro esigenze e, soprattutto, in base a quelle dei minori. Le principali festività seguiranno la regola dell'alternanza annuale, previo accordo tra i genitori. Per quanto concerne il periodo estivo (luglio e agosto), il padre potrà tenere con sé
i figli per due settimane anche non consecutive e, in mancanza di accordo, la prima di luglio
e l'ultima di agosto;
in tale periodo, ciascun genitore potrà portarli con sé in viaggio o presso la propria dimora estiva, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore. I figli trascorreranno il giorno del loro compleanno possibilmente con entrambi i genitori presso qualsivoglia ambiente adatto alla ricorrenza. In difetto di accordo, il giorno del compleanno sarà festeggiato con l'uno e con l'altro genitore alternativamente in relazione all'anno precedente. I figli trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del genitore ed il giorno della Festa del Papà; trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della genitrice nonché il giorno della Festa della Mamma. Ed ancora, i minori parteciperanno indifferentemente alle ricorrenze familiari del padre e della madre, onde tenere un rapporto significativo anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione (scelta della scuola di ogni ordine e grado, fino al diploma, cambio della scuola frequentata o anche del plesso scolastico), all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori compatibilmente con il piano genitoriale allegato, nel quale sono stati indicati gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nonché le frequentazioni quotidiane e le vacanze normalmente godute.
4) Il padre, , si impegna a versare alla madre, quale contributo al mantenimento CP_1 ordinario dei figli minori, la somma complessiva di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese extra assegno c.d. straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, ecc.), previamente concordate e documentate, saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo le Linee guida del
Tribunale di Siracusa.
5) L'assegno unico universale relativo ai due figli minori sarà attribuito per il 100% in favore della madre, sig.ra . Parte_1
6) Le parti, premesso che la casa coniugale sita in Siracusa, via Monte Tosa n. 2, è attualmente di proprietà comune dei coniugi e con quote del 50% ciascuno, Parte_1 CP_1
e che sull'immobile grava un mutuo fondiario n. 1656 di repertorio e n. 1209 di raccolta
pagina 3 di 5 [Credito Emiliano S.p.A., sita in Siracusa, Viale Teocrito n. 120], intendono regolare i reciproci rapporti patrimoniali come segue:
6.1) Il sig. si impegna ed obbliga di trasferire in assenza di corrispettivo alla sig.ra CP_1
la propria quota di comproprietà (pari al 50%) dell'immobile sopra Parte_1 descritto, con contestuale attribuzione alla stessa della piena ed esclusiva proprietà del bene.
6.2) La sig.ra , a fronte di detto trasferimento di proprietà da parte del sig. Parte_1 CP_1
, si farà carico integrale del pagamento di ogni obbligazione relativa al mutuo fondiario
[...] gravante sull'immobile sollevando il sig. da ogni obbligo verso la banca CP_1 mutuante, fermo restando che, fino a eventuale atto di accollo liberatorio o surroga sottoscritto anche dalla banca, quest'ultimo potrà rimanere obbligato in solido verso la stessa. Le parti si impegnano a cooperare affinché la banca conceda l'accollo liberatorio a favore della sig.ra , esonerando definitivamente il sig. da ogni responsabilità Pt_1 CP_1 residua.
6.3) La sig.ra dichiara di accettare la quota dell'immobile nello stato di fatto e di Parte_1 diritto in cui si trova, assumendo ogni onere, tassa, imposta e responsabilità successiva alla data del trasferimento, inclusi eventuali gravami non ancora estinti. Il sig. CP_1 garantisce che sulla quota trasferita non gravano ulteriori vincoli, pignoramenti o ipoteche diversi da quelli dichiarati.
6.4) Le parti danno atto che il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile da parte del sig. in favore della sig.ra avverrà entro giorni sessanta dal deposito della CP_1 Pt_1 sentenza presso un Notaio a scelta di quest'ultima e con oneri a carico della stessa.
7) Le spese legali devono intendersi integralmente compensate tra le parti.
8) I signori e , con la sottoscrizione delle presenti note, dichiarano CP_1 Parte_1 di prestare reciproca e totale acquiescenza alla emittenda sentenza avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rinunciano sin d'ora ad ogni impugnazione avverso la stessa.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a Siracusa il 28.6.2014, si sono separati con accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita prevista dalla Legge n. 162/2014 e munito del nulla osta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa in data 7.12.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70 (il pagina 4 di 5 ricorso per il divorzio è stato depositato il 10.7.2024), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2484/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario tra e in Siracusa in data 28.6.2014 (atto trascritto nei Registri Parte_1 CP_1 dello Stato civile del Comune di SIRACUSA anno 2014, n. 111, Parte II, Serie A, Ufficio -), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5