Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2380
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Notifiche atti presupposti inesistenti o nulle

    Il ricorso è inammissibile poiché la ricorrente ha notificato il ricorso alla Regione Campania ma non ha indicato l'indirizzo pec della stessa nella nota di iscrizione a ruolo, impedendo la notifica telematica dell'avviso di fissazione dell'udienza.

  • Inammissibile
    Prescrizione triennale dei tributi

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi procedurali, non entrando nel merito della prescrizione.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi procedurali, non entrando nel merito della motivazione della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2380
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2380
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo