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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2380/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11376/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420250004326737 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2346/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una CARTELLA DI PAGAMENTO PER TASSA AUTO 2019, lamentando che le notificazioni degli avvisi presupposti non sono state eseguite e comunque sono nulle perché in pdf allegato alla pec;
che i tributi sono estinti per prescrizione triennale;
che la cartella non è motivata e non sono indicate le modalità di calcolo.
AdER ha controdedotto che le notificazioni degli atti presupposti sono di competenza della Regione
Campania, ente impositore;
che la cartella è correttamente motivata.
La Regione Campania, pur avendo ricevuto la notificazione via pec del ricorso all'indirizzo pec correttamente individuato, non si è costituita in giudizio entro il termine decadenziale ex art. 32 dlgs n. 546/1992.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile. La ricorrente ha notificato il ricorso alla Regione Campania, ente impositore che ha proceduto alla contestata notifica dell'atto presupposto, ma nella nota di iscrizione a ruolo, nell'indicare la Regione quale resistente, non ha indicato l'indirizzo pec riferibile alla stessa, al quale ha notificato la pec contenente il ricorso. In questo modo, ha consapevolmente impedito alla Regione Campania di ricevere notifica telematica dell'avviso di fissazione dell'udienza, il che rende il ricorso inammissibile al pari dell'omessa notificazione del ricorso ed in ogni caso documenta la sostanziale rinunzia della ricorrente a chiamare effettivamente in giudizio la Regione Campania, pur essendo indispensabile tale vocatio in jus nel momento in cui la ricorrente ha impugnato l'atto asserendo di non avere ricevuto la notificazione eseguita proprio dalla Regione.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11376/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420250004326737 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2346/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una CARTELLA DI PAGAMENTO PER TASSA AUTO 2019, lamentando che le notificazioni degli avvisi presupposti non sono state eseguite e comunque sono nulle perché in pdf allegato alla pec;
che i tributi sono estinti per prescrizione triennale;
che la cartella non è motivata e non sono indicate le modalità di calcolo.
AdER ha controdedotto che le notificazioni degli atti presupposti sono di competenza della Regione
Campania, ente impositore;
che la cartella è correttamente motivata.
La Regione Campania, pur avendo ricevuto la notificazione via pec del ricorso all'indirizzo pec correttamente individuato, non si è costituita in giudizio entro il termine decadenziale ex art. 32 dlgs n. 546/1992.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile. La ricorrente ha notificato il ricorso alla Regione Campania, ente impositore che ha proceduto alla contestata notifica dell'atto presupposto, ma nella nota di iscrizione a ruolo, nell'indicare la Regione quale resistente, non ha indicato l'indirizzo pec riferibile alla stessa, al quale ha notificato la pec contenente il ricorso. In questo modo, ha consapevolmente impedito alla Regione Campania di ricevere notifica telematica dell'avviso di fissazione dell'udienza, il che rende il ricorso inammissibile al pari dell'omessa notificazione del ricorso ed in ogni caso documenta la sostanziale rinunzia della ricorrente a chiamare effettivamente in giudizio la Regione Campania, pur essendo indispensabile tale vocatio in jus nel momento in cui la ricorrente ha impugnato l'atto asserendo di non avere ricevuto la notificazione eseguita proprio dalla Regione.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.