Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2194.
(Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione).
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.
(Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione).
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.
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- 1. Domicilio digitale obbligatorio dal 1° ottobre per imprese e professionistiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 settembre 2020 · 173.86775
Giurisprudenza • 37
- 1. Trib. Roma, sentenza 15/11/2023, n. 16599Provvedimento: […] con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da quest'ultimo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 228322 del 17 dicembre 2020 con cui la Camera di Commercio lo aveva condannato al pagamento di euro 308,00 oltre oneri di riscossione a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art.29 comma 6 d.l. 78/2010 convertito con l. 122/2010 sanzionato dall'art.2194 c.c., ovvero per omessa comunicazione nei termini prescritti dei dati necessari per l'insinuazione al passivo (ritardo da 11 a 60 giorni). […] L'art. 2194 c.c. stabilisce che “Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedereLeggi di più...
- sanzione amministrativa·
- opposizione ordinanza ingiunzione·
- rideterminazione sanzione·
- compensazione spese·
- art. 29 comma 6 d.l. 78/2010·
- ritardo comunicazione dati·
- art. 2194 c.c.·
- prescrizione credito