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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.127 ter cpc nella causa promossa da
Parte_1
rappr e dif dall'avv. Di Natale
RICORRENTE
E
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Battiato CONVENUTO
Oggetto: riliquidazione pensione
Fatto e diritto
Con ricorso del 17.4.25 la ricorrente chiedeva riliquidarsi la propria pensione atteso che l' aveva errato nel calcolo per le ragioni diffusamente indicate in ricorso. CP_1
L' si è costituito insistendo per il rigetto della domanda. CP_1
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito brevemente esposte.
In particolare va richiamata ex art.118 disp att cpc la sentenza n.535 del 2023 del
Tribunale di Foggia, Dott. Caputo.
Va opportunamente premesso che la verifica della correttezza del calcolo dell'importo della pensione liquidata all'odierno ricorrente non può prescindere da un preciso inquadramento della fattispecie nel contesto normativo di riferimento. Come
è noto, a seguito della riforma complessiva del sistema pensionistico e complementare introdotta dalla L. 5 agosto 1995, n. 335 (e, prima, degli interventi di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 243, di quelli della cd. “riforma del welfare” di cui alla
L. 24 dicembre 2007, n. 247 nonchè della più recente L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il CP_2 CP_1 CP_ 3 consolidamento dei conti pubblici”) tale criterio di calcolo varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore. Se, infatti, vi è un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si applica il sistema retributivo che lega l'importo della pensione alle retribuzioni annue percepite dall'iscritto negli ultimi anni di servizio, rapportate a rendimenti percentuali maturati rispetto all'anzianità contributiva utile a pensione. In tal caso l'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: - quota
A, determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi;
- quota B, determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi. Se vi è un'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 1995, si applica il sistema contributivo. In tal caso il calcolo della pensione è basato sull'importo dei contributi accantonati durante tutta la vita lavorativa (montante contributivo) e “restituiti all'interessato” sotto forma di pensione, mediante l'utilizzo di un coefficiente detto di
“trasformazione” legato all'età che ha il lavoratore alla data del pensionamento. Se vi
è un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 e contribuzione successiva a tale data si applica il sistema misto e cioè retributivo e contributivo. In tal caso la pensione è composta da due parti: - la prima determinata secondo il sistema retributivo e relativa al periodo di servizio maturato al 31 dicembre 1995
(quota A, corrispondente al prodotto fra la retribuzione annua pensionabile alla cessazione e il coefficiente della tabella “A” allegata alla L. 26 luglio 1965, n. 965 relativo agli anni e mesi di anzianità al 31/12/1992 e quota B corrispondente al prodotto fra la retribuzione media pensionabile relativa agli anni maturati dall'1/1/93 al 31/12/95 ed il coefficiente risultante dalla differenza tra l'aliquota corrispondente al servizio totale e l'aliquota già individuata al 31/12/92); - la seconda determinata con il sistema contributivo, relativamente alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1996 (quota C). Alle quote A e B si aggiunge, infine, la terza quota (quota C) introdotta per la generalità dei lavoratori dall'art. 24, comma 2, del D.L. n. 201/11, convertito in L.
n. 214/11, a mente del quale “2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive 4 maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
2.2. Nel caso di specie, è pacifico che l'anzianità contributiva maturata dal alla data del 31 dicembre 1995 fosse superiore a 18 anni, sicchè trova applicazione l'art. 1, comma 13, L. n.
335/1995, secondo cui: “13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Negli stessi termini si è espresso l' laddove ha dedotto che: “4) La pensione veniva calcolata con il sistema retributivo previsto per coloro che sono in possesso di un'anzianità assicurativa di 18 anni al 31-
12-1995, sulla base dei contributi versati dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 2019. 5)
In particolare, il calcolo veniva stato effettuato con il sistema retributivo fino al 31-
12-2011 e con il sistema contributivo per i contributi versati dal 1 gennaio 2012 in poi, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 della L. n. 214/11 per la generalità dei lavoratori” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva).
2.3. Per ridurre gli effetti negativi dell'inflazione, il Legislatore ha, inoltre, previsto la rivalutazione annuale delle retribuzioni prese a base per il calcolo della pensione. Più in dettaglio, per il calcolo della quota A, viene in rilievo l'art. 3, comma 11, legge n. 297/1982, in base al quale: “La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione”. Per il calcolo della quota B, si applica invece l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 503/1992, che così dispone: “5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all'art. 3, comma 11, della L. 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo 5, comma 6, e all'art. 8, comma 4, della L. 2 agosto 1990, n.
233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente Pt_1 CP_ 5 la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili”.
2.4. Occorre, a questo punto, rammentare come l'obbligazione di origine legale gravante sull'Istituto previdenziale attenga ad un rapporto giuridico di natura contrattuale, con la conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c. (Cass. Sez. Lav. n. 8604/2016). In questa prospettiva, trova applicazione – ai fini del riparto degli oneri di allegazione e prova – il principio di diritto, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo della sua pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, con la precisazione che “anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento della prestazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (per tutte, Cass. Sez.
Un. n. 13533/2001).
2.5. Nel caso di specie, l'inesatto adempimento allegato dalla parte ricorrente risiede nella dedotta (ed ingiustificata) rivalutazione contributiva operata dall' per gli anni 2007 e 2012, in relazione ai quali l' a fronte di CP_1 CP_2
un limitato numero di giornate prestate in qualità di lavoratore agricolo dipendente ed in presenza di contribuzione mista (poiché derivante anche dall'esercizio di attività lavorativa autonoma) – ha figurativamente elevato la contribuzione in misura fissa pari a 52 settimane per ciascun anno, lasciando invariato il valore retributivo degli ultimi cinque anni e dando luogo, in tal guisa, ad un consistente abbattimento del rateo pensionistico. Non è in discussione la (corretta) applicazione del coefficiente
0,333 per la trasformazione dei giorni in settimane. In un simile contesto si richiamano dunque le condivisibili argomentazioni espresse in una fattispecie analoga da Corte d'Appello di Torino-Sez. Lav., 14.11.2022, n. 554, di seguito riprodotte per quanto di interesse: “Appare chiaro come, nella specie, l' abbia erroneamente applicato la disposizione dell'art. 15, co. 3, della L. 153/69 ai fini del calcolo dell'importo di pensione, norma che disciplina la misura della prestazione pensionistica. Si tratta di norma che introduce una sorta di contribuzione figurativa delle settimane da bracciante agricolo, integrando così i contributi settimanali effettivi (19 totali dal 2013 al 2018) e 260 figurativi (ovvero 530). Per cui, in ragione del combinato disposto della citata norma e di quella che stabilisce il metodo di calcolo della pensione (art. 3, comma 8, della L. 297/1982), l' ha calcolato la quota di pensione basandosi sulla retribuzione media del bracciante agricolo (percepita per le
19 settimane effettive) applicandola al parametro di 260 settimane (per la quota A) e di conseguenza a quello di 520 settimane (per la quota B). L ha così applicato l'integrazione contributiva figurativa (estensione delle settimane effettivamente lavorate alle 52 convenzionali) in violazione della disposizione di cui all'art. 15 della
L. 153/69. Con l'utilizzo di tale meccanismo ha generato un dato contributivo complessivamente deteriore, con l'effetto di abbattere il trattamento pensionistico. Il precetto sopra richiamato precisa che “la disposizione di cui al precedente comma
(ndr, terzo comma) non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”. Secondo il dato normativo, l'elevazione di cui al terzo comma dell'articolo in esame non deve essere applicata al caso di specie, come impone il quarto comma, vertendosi in ipotesi di compresenza di contribuzioni diverse. Infatti, nel periodo di riferimento, il ricorrente aveva già raggiunto il tetto della contribuzione assicurativa necessaria nella gestione di lavoro agricolo autonomo
(52 settimane per anno che ha dato luogo al diritto a pensione nella relativa gestione).
Quindi, qualora la settimana contributiva venga coperta sia da contribuzione da lavoro autonomo, sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non può essere soggetta a elevazione. In virtù del citato quarto comma, l' CP_1
avrebbe dovuto computare la contribuzione settimanale effettivamente versata fino a ottenere la sommatoria contributiva utile a determinare la misura del trattamento. Si è trattato di elevazione figurativa – contra legem, nella specie –, ostativa a valorizzare la contribuzione di maggior portata economica ai fini del computo della misura della pensione. La contribuzione di maggior peso è stata così esclusa per essere sostituita dalla posizione obbligatoria agricola di importo notevolmente inferiore, con l'effetto di determinare l'abbattimento del quantum pensionistico”. In definitiva, l' ha CP_1
immotivatamente elevato il montante contributivo relativo all'attività da lavoratore agricolo dipendente prestata dal ricorrente negli anni oggetto di contestazione, omettendo di prendere specifica posizione sul punto. Alla luce di quanto precede, deve dichiararsi il diritto di alla riliquidazione della pensione, a far data dalla decorrenza originaria, tenendo conto delle settimane contributive da lavoratore agricolo dipendente effettivamente accreditate. Per altro verso, l' non ha CP_1
contestato specificamente i conteggi analitici elaborati dal ricorrente, con particolare riferimento all'incremento della retribuzione media settimanale.
Ne deriva la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente Controparte_3
della differenza tra gli importi corrisposti e quelli effettivamente dovuti, sulla scorta di un rateo mensile pari ad euro 997.04, oltre accessori come per legge, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla riliquidazione della pensione cat. VR n. 015780030028089 nell'importo mensile di euro 997,04, a far data dalla decorrenza originaria;
b) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della differenza tra gli CP_1
importi finora corrisposti e quelli dovuti, oltre accessori come per legge;
c) condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in euro 2500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 17.11.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.127 ter cpc nella causa promossa da
Parte_1
rappr e dif dall'avv. Di Natale
RICORRENTE
E
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Battiato CONVENUTO
Oggetto: riliquidazione pensione
Fatto e diritto
Con ricorso del 17.4.25 la ricorrente chiedeva riliquidarsi la propria pensione atteso che l' aveva errato nel calcolo per le ragioni diffusamente indicate in ricorso. CP_1
L' si è costituito insistendo per il rigetto della domanda. CP_1
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito brevemente esposte.
In particolare va richiamata ex art.118 disp att cpc la sentenza n.535 del 2023 del
Tribunale di Foggia, Dott. Caputo.
Va opportunamente premesso che la verifica della correttezza del calcolo dell'importo della pensione liquidata all'odierno ricorrente non può prescindere da un preciso inquadramento della fattispecie nel contesto normativo di riferimento. Come
è noto, a seguito della riforma complessiva del sistema pensionistico e complementare introdotta dalla L. 5 agosto 1995, n. 335 (e, prima, degli interventi di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 243, di quelli della cd. “riforma del welfare” di cui alla
L. 24 dicembre 2007, n. 247 nonchè della più recente L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il CP_2 CP_1 CP_ 3 consolidamento dei conti pubblici”) tale criterio di calcolo varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore. Se, infatti, vi è un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si applica il sistema retributivo che lega l'importo della pensione alle retribuzioni annue percepite dall'iscritto negli ultimi anni di servizio, rapportate a rendimenti percentuali maturati rispetto all'anzianità contributiva utile a pensione. In tal caso l'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: - quota
A, determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi;
- quota B, determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi. Se vi è un'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 1995, si applica il sistema contributivo. In tal caso il calcolo della pensione è basato sull'importo dei contributi accantonati durante tutta la vita lavorativa (montante contributivo) e “restituiti all'interessato” sotto forma di pensione, mediante l'utilizzo di un coefficiente detto di
“trasformazione” legato all'età che ha il lavoratore alla data del pensionamento. Se vi
è un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 e contribuzione successiva a tale data si applica il sistema misto e cioè retributivo e contributivo. In tal caso la pensione è composta da due parti: - la prima determinata secondo il sistema retributivo e relativa al periodo di servizio maturato al 31 dicembre 1995
(quota A, corrispondente al prodotto fra la retribuzione annua pensionabile alla cessazione e il coefficiente della tabella “A” allegata alla L. 26 luglio 1965, n. 965 relativo agli anni e mesi di anzianità al 31/12/1992 e quota B corrispondente al prodotto fra la retribuzione media pensionabile relativa agli anni maturati dall'1/1/93 al 31/12/95 ed il coefficiente risultante dalla differenza tra l'aliquota corrispondente al servizio totale e l'aliquota già individuata al 31/12/92); - la seconda determinata con il sistema contributivo, relativamente alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1996 (quota C). Alle quote A e B si aggiunge, infine, la terza quota (quota C) introdotta per la generalità dei lavoratori dall'art. 24, comma 2, del D.L. n. 201/11, convertito in L.
n. 214/11, a mente del quale “2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive 4 maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
2.2. Nel caso di specie, è pacifico che l'anzianità contributiva maturata dal alla data del 31 dicembre 1995 fosse superiore a 18 anni, sicchè trova applicazione l'art. 1, comma 13, L. n.
335/1995, secondo cui: “13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Negli stessi termini si è espresso l' laddove ha dedotto che: “4) La pensione veniva calcolata con il sistema retributivo previsto per coloro che sono in possesso di un'anzianità assicurativa di 18 anni al 31-
12-1995, sulla base dei contributi versati dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 2019. 5)
In particolare, il calcolo veniva stato effettuato con il sistema retributivo fino al 31-
12-2011 e con il sistema contributivo per i contributi versati dal 1 gennaio 2012 in poi, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 della L. n. 214/11 per la generalità dei lavoratori” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva).
2.3. Per ridurre gli effetti negativi dell'inflazione, il Legislatore ha, inoltre, previsto la rivalutazione annuale delle retribuzioni prese a base per il calcolo della pensione. Più in dettaglio, per il calcolo della quota A, viene in rilievo l'art. 3, comma 11, legge n. 297/1982, in base al quale: “La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione”. Per il calcolo della quota B, si applica invece l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 503/1992, che così dispone: “5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all'art. 3, comma 11, della L. 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo 5, comma 6, e all'art. 8, comma 4, della L. 2 agosto 1990, n.
233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente Pt_1 CP_ 5 la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili”.
2.4. Occorre, a questo punto, rammentare come l'obbligazione di origine legale gravante sull'Istituto previdenziale attenga ad un rapporto giuridico di natura contrattuale, con la conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c. (Cass. Sez. Lav. n. 8604/2016). In questa prospettiva, trova applicazione – ai fini del riparto degli oneri di allegazione e prova – il principio di diritto, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo della sua pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, con la precisazione che “anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento della prestazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (per tutte, Cass. Sez.
Un. n. 13533/2001).
2.5. Nel caso di specie, l'inesatto adempimento allegato dalla parte ricorrente risiede nella dedotta (ed ingiustificata) rivalutazione contributiva operata dall' per gli anni 2007 e 2012, in relazione ai quali l' a fronte di CP_1 CP_2
un limitato numero di giornate prestate in qualità di lavoratore agricolo dipendente ed in presenza di contribuzione mista (poiché derivante anche dall'esercizio di attività lavorativa autonoma) – ha figurativamente elevato la contribuzione in misura fissa pari a 52 settimane per ciascun anno, lasciando invariato il valore retributivo degli ultimi cinque anni e dando luogo, in tal guisa, ad un consistente abbattimento del rateo pensionistico. Non è in discussione la (corretta) applicazione del coefficiente
0,333 per la trasformazione dei giorni in settimane. In un simile contesto si richiamano dunque le condivisibili argomentazioni espresse in una fattispecie analoga da Corte d'Appello di Torino-Sez. Lav., 14.11.2022, n. 554, di seguito riprodotte per quanto di interesse: “Appare chiaro come, nella specie, l' abbia erroneamente applicato la disposizione dell'art. 15, co. 3, della L. 153/69 ai fini del calcolo dell'importo di pensione, norma che disciplina la misura della prestazione pensionistica. Si tratta di norma che introduce una sorta di contribuzione figurativa delle settimane da bracciante agricolo, integrando così i contributi settimanali effettivi (19 totali dal 2013 al 2018) e 260 figurativi (ovvero 530). Per cui, in ragione del combinato disposto della citata norma e di quella che stabilisce il metodo di calcolo della pensione (art. 3, comma 8, della L. 297/1982), l' ha calcolato la quota di pensione basandosi sulla retribuzione media del bracciante agricolo (percepita per le
19 settimane effettive) applicandola al parametro di 260 settimane (per la quota A) e di conseguenza a quello di 520 settimane (per la quota B). L ha così applicato l'integrazione contributiva figurativa (estensione delle settimane effettivamente lavorate alle 52 convenzionali) in violazione della disposizione di cui all'art. 15 della
L. 153/69. Con l'utilizzo di tale meccanismo ha generato un dato contributivo complessivamente deteriore, con l'effetto di abbattere il trattamento pensionistico. Il precetto sopra richiamato precisa che “la disposizione di cui al precedente comma
(ndr, terzo comma) non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”. Secondo il dato normativo, l'elevazione di cui al terzo comma dell'articolo in esame non deve essere applicata al caso di specie, come impone il quarto comma, vertendosi in ipotesi di compresenza di contribuzioni diverse. Infatti, nel periodo di riferimento, il ricorrente aveva già raggiunto il tetto della contribuzione assicurativa necessaria nella gestione di lavoro agricolo autonomo
(52 settimane per anno che ha dato luogo al diritto a pensione nella relativa gestione).
Quindi, qualora la settimana contributiva venga coperta sia da contribuzione da lavoro autonomo, sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non può essere soggetta a elevazione. In virtù del citato quarto comma, l' CP_1
avrebbe dovuto computare la contribuzione settimanale effettivamente versata fino a ottenere la sommatoria contributiva utile a determinare la misura del trattamento. Si è trattato di elevazione figurativa – contra legem, nella specie –, ostativa a valorizzare la contribuzione di maggior portata economica ai fini del computo della misura della pensione. La contribuzione di maggior peso è stata così esclusa per essere sostituita dalla posizione obbligatoria agricola di importo notevolmente inferiore, con l'effetto di determinare l'abbattimento del quantum pensionistico”. In definitiva, l' ha CP_1
immotivatamente elevato il montante contributivo relativo all'attività da lavoratore agricolo dipendente prestata dal ricorrente negli anni oggetto di contestazione, omettendo di prendere specifica posizione sul punto. Alla luce di quanto precede, deve dichiararsi il diritto di alla riliquidazione della pensione, a far data dalla decorrenza originaria, tenendo conto delle settimane contributive da lavoratore agricolo dipendente effettivamente accreditate. Per altro verso, l' non ha CP_1
contestato specificamente i conteggi analitici elaborati dal ricorrente, con particolare riferimento all'incremento della retribuzione media settimanale.
Ne deriva la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente Controparte_3
della differenza tra gli importi corrisposti e quelli effettivamente dovuti, sulla scorta di un rateo mensile pari ad euro 997.04, oltre accessori come per legge, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla riliquidazione della pensione cat. VR n. 015780030028089 nell'importo mensile di euro 997,04, a far data dalla decorrenza originaria;
b) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della differenza tra gli CP_1
importi finora corrisposti e quelli dovuti, oltre accessori come per legge;
c) condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in euro 2500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 17.11.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE