TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 370-2/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione IV Civile, procedure concorsuali ed esecutive
Il Tribunale di Brescia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. UC LI Presidente
Dott.ssa ON NO Giudice rel.
Dott. Gianluigi Canali Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine controllata promosso su istanza depositata da
(C.A.P.E.) (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo presidente e legale rappresentante geom. , rappresenta e Controparte_1 difesa dall'avv. Bertella Fabio con studio in Brescia, Via Guglielmo Oberdan n. 122 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura allegata in atti;
Parte ricorrente
Nei confronti di
1 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
M (P.I.V.A. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo titolare e legale rappresentante sig. rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Ghidini Ermanna con studio in Brescia, Via Gabriele Rosa n. 34 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta delega allegata in atti;
Parte resistente
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 C.C.I.I.; osserva quanto segue:
sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27
C.C.I.I. dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Lonato del Garda
(BS), Via DE De GA snc;
il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, mentre trattandosi di impresa minore è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata (cfr. volume d'affari modesto);
ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, secondo comma C.C.I.I. in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 50.000,00;
ricorre una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2, primo comma lett. c) C.C.I.I., desumibile da:
1. decreti ingiuntivi;
2. atti di precetto;
3. pignoramenti mobiliare e presso terzi con esiti negativi;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.
P.Q.M.
2 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di Controparte_3
(c.f. ), con sede legale in Lonato
[...] C.F._1
del Garda (BS), Via DE De GA snc per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
2) NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa ON NO;
3) NOMINA liquidatore la dott.ssa GHIDINI ERMANNA;
4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) AVVISA che, ai sensi dell'art. 275 comma terzo CCII, come modificato dal D. Lgs. n.
136/24, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che detto accordo sia vincolante per il giudice. Pertanto, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. In corso di procedura, su istanza dell'OCC, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
7) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore ex art. 216, comma 2 C.C.I.I.;
3 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
8) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
9) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
10) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
11) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Brescia, il 11.12.2025
Giudice estensore
ON NO
Il Presidente
UC LI
4
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 370-2/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione IV Civile, procedure concorsuali ed esecutive
Il Tribunale di Brescia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. UC LI Presidente
Dott.ssa ON NO Giudice rel.
Dott. Gianluigi Canali Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine controllata promosso su istanza depositata da
(C.A.P.E.) (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo presidente e legale rappresentante geom. , rappresenta e Controparte_1 difesa dall'avv. Bertella Fabio con studio in Brescia, Via Guglielmo Oberdan n. 122 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura allegata in atti;
Parte ricorrente
Nei confronti di
1 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
M (P.I.V.A. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo titolare e legale rappresentante sig. rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Ghidini Ermanna con studio in Brescia, Via Gabriele Rosa n. 34 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta delega allegata in atti;
Parte resistente
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 C.C.I.I.; osserva quanto segue:
sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27
C.C.I.I. dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Lonato del Garda
(BS), Via DE De GA snc;
il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, mentre trattandosi di impresa minore è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata (cfr. volume d'affari modesto);
ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, secondo comma C.C.I.I. in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 50.000,00;
ricorre una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2, primo comma lett. c) C.C.I.I., desumibile da:
1. decreti ingiuntivi;
2. atti di precetto;
3. pignoramenti mobiliare e presso terzi con esiti negativi;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.
P.Q.M.
2 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di Controparte_3
(c.f. ), con sede legale in Lonato
[...] C.F._1
del Garda (BS), Via DE De GA snc per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
2) NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa ON NO;
3) NOMINA liquidatore la dott.ssa GHIDINI ERMANNA;
4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) AVVISA che, ai sensi dell'art. 275 comma terzo CCII, come modificato dal D. Lgs. n.
136/24, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che detto accordo sia vincolante per il giudice. Pertanto, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. In corso di procedura, su istanza dell'OCC, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
7) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore ex art. 216, comma 2 C.C.I.I.;
3 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
8) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
9) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
10) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
11) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Brescia, il 11.12.2025
Giudice estensore
ON NO
Il Presidente
UC LI
4