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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/10/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 807 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione in data 21.10.2025, a seguito delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, e vertente t r a
, con l'avv. ZAMPOLLI BARBARA Parte_1
RICORRENTE
e con l'avv. LIGUORI RAFFAELLA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(rassegnate dalle parti all'udienza dd. 21.10.2025)
“- disporsi che nulla è dovuto al figlio maggiorenne in quanto Persona_1 economicamente autosufficiente;
- disporsi l'obbligo del sig. di versare direttamente alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 250,00 a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 15 di ogni
[...] mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
1 - la casa familiare in comproprietà tra i coniugi, così di seguito catastalmente censita
Comune di Campoformido - foglio 23 particella 292 subalterno 4 – Via Regina Elena n.
23, piano T, categoria A/3, classe 2, vani 7, rendita catastale Euro 415,75
Comune di Campoformido - foglio 23 particella 292 subalterno 6 – Via Regina Elena n.
23, piano T, categoria C/6, classe 2, metri quadrati 24, rendita catastale Euro 83,05
Comune di Campoformido - foglio 23 particella 292 subalterno 8 – Via Basaldella, piano
S1-2, categoria C/2, classe 1, metri quadrati 49, rendita catastale Euro 126,53,
unitamente all'arredo, resterà nella disponibilità del sig. , il quale Controparte_1 continuerà a risiedervi.
Spese di lite del presente giudizio interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I) Le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di Udine il giorno 18.09.1994 e dalla loro unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Con ricorso depositato in data 27.03.2025, la sig.ra , in persona dell'amministratrice di Parte_1 sostegno avv. Leda Binacchi (previa autorizzazione del giudice tutelare, in atti), ha adito il
Tribunale di Udine, chiedendo, oltre alla pronuncia di separazione, il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 600,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. In particolare, la ricorrente narrava di essersi dovuta allontanare dalla casa familiare, in comproprietà col marito, a causa di maltrattamenti subiti per anni dal sig. e anche dal figlio CP_1 stesso, e di aver trovato ospitalità presso la casa del fratello;
infine, la sig.ra Parte_1 rappresentava di essere invalida con riduzione al 75% della capacità lavorativa e di percepire solamente un assegno di invalidità di euro 333,00 netti mensili.
Si costituiva il sig. aderendo alla domanda di separazione, ma contestando la ricostruzione CP_1 dei fatti resa dalla moglie e chiedendo il rigetto di tutte le pretese avversarie.
II) Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti svoltasi in data 01.07.2025, le procuratrici hanno domandato al Tribunale di pronunciare, oltre ai provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., anche la sentenza parziale in punto status, con successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo.
Con ordinanza dd. 03.07.2025, il giudice ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e ha rimesso la causa in decisione al Collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza depositata in data 15.07.2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale, rimettendo le parti avanti al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio. 2 Infine, all'udienza dd. 21.10.2025, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni di separazione;
le procuratrici hanno chiesto, dunque, che la causa fosse rimessa in decisione al Collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte supra indicate, con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
III) Il Collegio ritiene che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
IV) L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone che nulla sia dovuto al figlio maggiorenne, sig. in quanto Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2) dispone che il sig. versi direttamente alla sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di assegno di mantenimento, la somma di euro 250,00, entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
3) dà atto che la casa familiare in comproprietà tra i coniugi, così di seguito catastalmente censita
Comune di Campoformido - foglio 23 particella 292 subalterno 4 – Via Regina Elena n.
23, piano T, categoria A/3, classe 2, vani 7, rendita catastale Euro 415,75
Comune di Campoformido - foglio 23 particella 292 subalterno 6 – Via Regina Elena n.
23, piano T, categoria C/6, classe 2, metri quadrati 24, rendita catastale Euro 83,05
Comune di Campoformido - foglio 23 particella 292 subalterno 8 – Via Basaldella, piano
S1-2, categoria C/2, classe 1, metri quadrati 49, rendita catastale Euro 126,53, unitamente all'arredo, resta nella disponibilità del sig. il quale continuerà Controparte_1
a risiedervi;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor 3