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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11606/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11606/2024 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 19 giugno 2025 ad ore 10,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per gli attori e per Per l'avv. GROSSI DANILO Controparte_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,14 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11606/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAZZINI ROBERTO. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Roma 24050 GRASSOBBIO presso il difensore avv. RAZZINI ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAZZINI ROBERTO elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato in via Roma 24050 GRASSOBBIO presso il difensore avv. RAZZINI ROBERTO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. RAZZINI ROBERTO e , Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliato in via Roma 24050 GRASSOBBIO presso il difensore avv. RAZZINI ROBERTO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. GROSSI DANILO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GROSSI DANILO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 6
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con atto di citazione regolarmente notificato dagli attori , , condomini, nei confronti del Parte_1 Parte_4
per l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni: “Nel merito: Revocare, annullare e comunque dichiarare illegittima e/o nulla e/o invalida e/o inefficace ovvero integrare la delibera assembleare n. 5 dell'assemblea condominiale del 03.10.2023 e il regolamento condominiale ivi approvato, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti. In ogni caso Con
vittoria di spese e competenze professionali, spese generali 15%, IVA e CPA di legge. …
Si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, in CP_1
rito: - accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda avversaria, essendo decorso il termine di legge per impugnare la delibera del 13 marzo 2024, con la quale è stato approvato il regolamento condominiale impugnato;
- in subordine, disporre la riunione di questo giudizio a quello già incardinato dinnanzi a questo stesso Tribunale con r.g. 45400/2022 – Dott. nel merito: 1) Rigettare le domande tutte formulate Pt_5
dagli attori anzitutto in quanto tardive e comunque in quanto del tutto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare in toto la validità e la conseguente efficacia del regolamento condominiale, approvato, nella sua versione definitiva, con delibera del 13 marzo 2024; con riserva pagina 3 di 6 di ulteriormente dedurre e produrre, sia nel merito sia in via istruttoria, nel prosieguo del giudizio ex art. 171 ter c.p.c. In ogni caso: 1) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre 15% spese generali…..”
In esito al deposito delle memorie ex art 171 ter cpc, alla prima udienza il giudice esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo e si riservava sulle istanza istruttorie.
Con ordinanza del 17.10.24, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.3.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti ed in esito alla discussione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 19.6.2025 il giudizio viene deciso con la presente sentenza mediante deposito.
Parte attrice ha impugnato la delibera del 3.10.2023 con la quale l'assemblea al punto 5 dell'odg ha deliberato a maggioranza dei condomini l'approvazione del regolamento condominiale.
In particolare gli attori lamentano che alcuni articoli approvati dall'assemblea, tra cui quello relativo all'uso dei posti auto, già oggetto di causa nel procedimento rg n. 45400\22 dott siano indeterminati ovvero Pt_5
prevedono limitazioni di diritti non demandabili alla maggioranza.
Parte convenuta dapprima deduce la inammissibilità dalla domanda per avere l'assemblea con delibera del
13.3.2024, ricevuta dagli attori in data 22.3.2024, approvato un nuovo regolamento.
Vi è contrasto tra le parti in merito alla intervenuta dedotta cessazione della materia del contendere assumendo parte attrice che il nuovo regolamento approvato, sebbene contenente le modifiche concordate in mediazione per alcuni articoli non ha depurato il regolamento di tutti i vizi lamentati dagli attori per latri articoli.
Dalla documentazione in atti è provato che con la delibera del 13.3.2024 l'assemblea del convenuto CP_1
ha approvato un nuovo regolamento condominiale diverso da quello approvato con la delibera 3.10.2023 punto
5 dell'odg oggi impugnata.
Come è noto, è principio fermo nella giurisprudenza che la norma dell'art. 2377 u.c. c.c., secondo cui
"l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la
deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo", ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici.
Pertanto, si verifica la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse ogni qual volta l'assemblea pagina 4 di 6 condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass.
05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992), come risulta essere avvenuto nel caso in esame, per quanto in atti e pacifico tra le parti perché non contestato che l'assemblea abbia approvato un nuovo regolamento condominiale e non lo stesso che oggi è impugnato, con effetto novativo rispetto al primo.
Alla nuova statuizione sugli stessi argomenti oggetto di gravame con la delibera del 13.3.2024 consegue che la delibera del 3/10/2023 punto 5 dell'odg è stata definitivamente cassata ed eliminata dal mondo fattuale e giuridico e non potrà più rivivere neppure in caso di annullamento di quella che l'ha sostituita.
Va dunque ritenuto che nel momento in cui è stato notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio
(22.3.2024), la delibera del 3/10/2023 non esisteva più perché già sostituita da quella del 13.3.2024.
Sussiste quindi la carenza di interesse ad agire di parte attrice in merito alla delibera del 3.10.2023 perché,
l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da una lesione del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Lo stesso, quindi, deve avere necessariamente carattere attuale al momento in cui è proposta la azione (vedi: Cass. civ. Sez. Unite, 28/04/2017, n. 10553; Cass. civ. Sez. I,
30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite, 29/11/2006, n. 25278),
poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione e valutazione soggettive, assurgendo,
invece, a giuridica ed oggettiva consistenza, rimanendo, invece, escluso quando il giudizio è strumentale ad una soluzione soltanto di massima o accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
Ne consegue la inammissibilità delle domande in merito alla delibera del 3.10.2023 ed il loro rigetto.
Con assorbimento infine di ogni altra domanda ed eccezione in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione,
seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico degli attori in solido tra loro ed a favore del pagina 5 di 6 convenuto ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. CP_1
Le stesse sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate in dispositivo per tale sola parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse di parte attrice relativamente alla impugnativa della delibera del 3/10/2023.
- Condanna gli attori in solido tra loro a rifondere a parte convenuta le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione, liquidate in €.10.513,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza esecutiva.
Milano 19.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11606/2024 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 19 giugno 2025 ad ore 10,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per gli attori e per Per l'avv. GROSSI DANILO Controparte_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,14 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11606/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAZZINI ROBERTO. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Roma 24050 GRASSOBBIO presso il difensore avv. RAZZINI ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAZZINI ROBERTO elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato in via Roma 24050 GRASSOBBIO presso il difensore avv. RAZZINI ROBERTO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. RAZZINI ROBERTO e , Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliato in via Roma 24050 GRASSOBBIO presso il difensore avv. RAZZINI ROBERTO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. GROSSI DANILO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GROSSI DANILO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 6
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con atto di citazione regolarmente notificato dagli attori , , condomini, nei confronti del Parte_1 Parte_4
per l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni: “Nel merito: Revocare, annullare e comunque dichiarare illegittima e/o nulla e/o invalida e/o inefficace ovvero integrare la delibera assembleare n. 5 dell'assemblea condominiale del 03.10.2023 e il regolamento condominiale ivi approvato, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti. In ogni caso Con
vittoria di spese e competenze professionali, spese generali 15%, IVA e CPA di legge. …
Si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, in CP_1
rito: - accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda avversaria, essendo decorso il termine di legge per impugnare la delibera del 13 marzo 2024, con la quale è stato approvato il regolamento condominiale impugnato;
- in subordine, disporre la riunione di questo giudizio a quello già incardinato dinnanzi a questo stesso Tribunale con r.g. 45400/2022 – Dott. nel merito: 1) Rigettare le domande tutte formulate Pt_5
dagli attori anzitutto in quanto tardive e comunque in quanto del tutto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare in toto la validità e la conseguente efficacia del regolamento condominiale, approvato, nella sua versione definitiva, con delibera del 13 marzo 2024; con riserva pagina 3 di 6 di ulteriormente dedurre e produrre, sia nel merito sia in via istruttoria, nel prosieguo del giudizio ex art. 171 ter c.p.c. In ogni caso: 1) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre 15% spese generali…..”
In esito al deposito delle memorie ex art 171 ter cpc, alla prima udienza il giudice esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo e si riservava sulle istanza istruttorie.
Con ordinanza del 17.10.24, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.3.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti ed in esito alla discussione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 19.6.2025 il giudizio viene deciso con la presente sentenza mediante deposito.
Parte attrice ha impugnato la delibera del 3.10.2023 con la quale l'assemblea al punto 5 dell'odg ha deliberato a maggioranza dei condomini l'approvazione del regolamento condominiale.
In particolare gli attori lamentano che alcuni articoli approvati dall'assemblea, tra cui quello relativo all'uso dei posti auto, già oggetto di causa nel procedimento rg n. 45400\22 dott siano indeterminati ovvero Pt_5
prevedono limitazioni di diritti non demandabili alla maggioranza.
Parte convenuta dapprima deduce la inammissibilità dalla domanda per avere l'assemblea con delibera del
13.3.2024, ricevuta dagli attori in data 22.3.2024, approvato un nuovo regolamento.
Vi è contrasto tra le parti in merito alla intervenuta dedotta cessazione della materia del contendere assumendo parte attrice che il nuovo regolamento approvato, sebbene contenente le modifiche concordate in mediazione per alcuni articoli non ha depurato il regolamento di tutti i vizi lamentati dagli attori per latri articoli.
Dalla documentazione in atti è provato che con la delibera del 13.3.2024 l'assemblea del convenuto CP_1
ha approvato un nuovo regolamento condominiale diverso da quello approvato con la delibera 3.10.2023 punto
5 dell'odg oggi impugnata.
Come è noto, è principio fermo nella giurisprudenza che la norma dell'art. 2377 u.c. c.c., secondo cui
"l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la
deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo", ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici.
Pertanto, si verifica la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse ogni qual volta l'assemblea pagina 4 di 6 condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass.
05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992), come risulta essere avvenuto nel caso in esame, per quanto in atti e pacifico tra le parti perché non contestato che l'assemblea abbia approvato un nuovo regolamento condominiale e non lo stesso che oggi è impugnato, con effetto novativo rispetto al primo.
Alla nuova statuizione sugli stessi argomenti oggetto di gravame con la delibera del 13.3.2024 consegue che la delibera del 3/10/2023 punto 5 dell'odg è stata definitivamente cassata ed eliminata dal mondo fattuale e giuridico e non potrà più rivivere neppure in caso di annullamento di quella che l'ha sostituita.
Va dunque ritenuto che nel momento in cui è stato notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio
(22.3.2024), la delibera del 3/10/2023 non esisteva più perché già sostituita da quella del 13.3.2024.
Sussiste quindi la carenza di interesse ad agire di parte attrice in merito alla delibera del 3.10.2023 perché,
l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da una lesione del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Lo stesso, quindi, deve avere necessariamente carattere attuale al momento in cui è proposta la azione (vedi: Cass. civ. Sez. Unite, 28/04/2017, n. 10553; Cass. civ. Sez. I,
30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite, 29/11/2006, n. 25278),
poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione e valutazione soggettive, assurgendo,
invece, a giuridica ed oggettiva consistenza, rimanendo, invece, escluso quando il giudizio è strumentale ad una soluzione soltanto di massima o accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
Ne consegue la inammissibilità delle domande in merito alla delibera del 3.10.2023 ed il loro rigetto.
Con assorbimento infine di ogni altra domanda ed eccezione in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione,
seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico degli attori in solido tra loro ed a favore del pagina 5 di 6 convenuto ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. CP_1
Le stesse sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate in dispositivo per tale sola parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse di parte attrice relativamente alla impugnativa della delibera del 3/10/2023.
- Condanna gli attori in solido tra loro a rifondere a parte convenuta le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione, liquidate in €.10.513,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza esecutiva.
Milano 19.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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