Art. 4.
Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di infermiere della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore uffici, purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:
a) gli incaricati addetti ai posti di pronto soccorso, utilizzati negli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come infermieri e disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 .
Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di infermiere della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore uffici, purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:
a) gli incaricati addetti ai posti di pronto soccorso, utilizzati negli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come infermieri e disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 .