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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 61658 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto n. 3, presso lo studio degli avv. Filippo
Martini e Marco Rodolfi che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in riassunzione conferita da , CP_1
procuratore speciale della società.
ATTRICE
E
(cf ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Conca d'Oro n. 300 presso lo studio dell'avv. Giovanni Bafile giusta procura alle liti su foglio di costituzione in riassunzione conferita da procuratore speciale della società per atto di Controparte_3
in data 2 marzo 2016, rep.408297 racc. 29671. Persona_1
CONVENUTA
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 72 presso lo studio TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dell'avv. Cristina Maria Bordonaro che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferito su foglio allegato alla memoria di costituzione depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: Surroga in relazione a risarcimento danni pagato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione la società ha riassunto dinanzi al Tribunale CP_5
di Roma il presente giudizio, originariamente introdotto innanzi al Tribunale di Milano a seguito di dichiarazione di incompetenza per connessione con un giudizio risarcitorio introdotto anche dai soggetti per i quali la Assicurazione agiva nel presente giudizio in surroga.
Dopo la introduzione del presente giudizio, il giudizio pendente dinanzi al tribunale di Roma
che aveva dato causa alla dichiarazione di incompetenza per connessione è stato dichiarato estinto.
La società ha dedotto di aver corrisposto a , e Parte_1 Controparte_6 Per_2 [...]
, trasportate nel veicolo Golf targato CN759JH, condotto da Parte_2 Parte_3
Pt_ e di proprietà di . assicurato dalla stessa in relazione all'incidente Parte_4
avvenuto il 30 novembre 2018 tra il veicolo Golf ed i veicoli Audi RS 5 targato WDR RS 500
di proprietà della società e condotto da ed il veicolo Controparte_4 Persona_3
IA PS targatoEJ038PE di proprietà e condotta da . In particolare CP_7
aveva dedotto che l'incidente era stato causato dal conducente del veicolo Audi che si era portato contromano per sorpassare il veicolo IA PS ed aveva urtato frontalmente il veicolo Golf che poi aveva urtato il veicolo IA PS.
Ritenendo che l'incidente dovesse essere attribuito alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Audi, anche sulla base di quanto indicato nel verbale redatto dalla
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Polizia Municipale intervenuta, come confermato dal Perito del PM nel procedimento
Cont penale, aveva agito nei confronti della quale rappresentante della società estera che assicurava il veicolo, per ottenere il rimborso della residua somma corrisposta a Parte_1
titolo di risarcimento, pari ad euro 1.235.000, pari alla differenza rispetto a quanto già
ricevuto oltre a riservarsi di ripetere le eventuali ulteriori somme al cui pagamento fosse
Cont stata condannata l er effetto del giudizio già pendente proposto dai soggetti ai quali aveva corrisposto delle somme ed agli altri soggetti che avevano agito in tale sede.
Cont Si è costituito l ccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto nel presente giudizio era stata chiamata in proprio e non quale rappresentante della società
Assicuratrice del veicolo straniero.
Inoltre, ha evidenziato che pendeva nei propri confronti altro giudizio risarcitorio proposto da in proprio e quale esercente la potestà parentale sui figli e da Parte_5
in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori. Parte_4
Ha lamentato la mancata integrazione del contraddittorio con la società responsabile per la circolazione del veicolo.
Nel merito ha contestato la responsabilità sia esclusiva sì a concorrente del conducente del veicolo assicurato evidenziando come la opinione espressa dalla Polizia Municipale fosse stata formulata in assenza di prova da parte di testimoni oculari ed in assenza di rilievi di tracce sull'asfalto sulla base delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ha dedotto, inoltre, che non potevano essere considerate prove le conclusioni alle quali era giunto il consulente del OM nel procedimento penale in corso a carico del conducente del veicolo Audi, valutazione che erano state confutate dal perito incaricato dalla assicurazione incaricata della gestione della fase stragiudiziale del sinistro che era giunto alla conclusione
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che il sinistro si era verificato per responsabilità almeno prevalente del , Parte_2
conducente del veicolo Golf.
Pur riconoscendo che il veicolo Audi aveva in corso una manovra di sorpasso, tuttavia, ha dedotto che il veicolo Golf non viaggiava tenendo il margine destro della strada e procedeva ad una velocità inadeguata allo stato dei luoghi, considerando la assnza di illuminazione pubblica e la presenza di un incrocio.
Ha contestato la misura delle somme corrisposte e la corretta individuazione delle stesse anche in relazione alle spese stragiudiziali riconosciute, tenuto conto che nessun giudizio era stato intrapreso al momento del pagamento delle somme ed ha dedotto la mancata indicazione del modo con il quale le somme erano state individuate.
Si è costituita tardivamente la società chiedendo di essere rimessa in Controparte_4
termine in quanto per errore si era costituita direttamente nel procedimento civile pendente innanzi al Tribunale di Roma, in relazione al quale il Tribunale di Milano si era dichiarato incompetente, salvo poi costituirsi nel presente giudizio una volta rilevata la erroneità della costituzione in tale giudizio dichiarato estinto.
Ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il veicolo era oggetto di locazione lunga da parte della società e di conseguenza parte del giudizio doveva essere la società proprietaria del veicolo non essendo stato stipulato un leasing traslativo.
Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società proprietaria del veicolo.
Respinta la richiesta di chiamata in causa, il giudice ha ritenuto di rinviare la causa per la decisione sull'an risultando all'esito la decisione sulle ammissione delle prove e la causa è
stata trattenuta in decisione alla udienza del 28 novembre 0224 sulla conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Preliminarmente occorre rigettare le richieste di prova formulate dalla parti dal momento che come tempestivamente contestato da attrice aveva chiesto di sentire come testi Pt_6
le trasportate danneggiate che devono essere considerate incapaci di testimoniare ai sensi dell'articolo 246 cpc, e dele essere esclusa la escussione della Polizia Municipale sulla dinamica del sinistro, non avendovi assistito ed avendo esposto nel verbale in atti quanto rilevato ed essendo non rilevanti le valutazioni in ordine alle possibilità modalità di verificazione del sinistro.
Deve essere dichiarata la legittimazione passiva della società in quanto Controparte_4
la normativa prevede che litisconsorte necessario nei giudizi di risarcimento del danno concernenti incidente avvenuti nel corso della circolazione stradale per i quali trovsvs applicazione la assicurazione obbligatorio, fosse non il proprietario del veicolo, ma il responsabile civile per la circolazione dello stesso, vale a dire il soggetto che abbia un titolo giuridico che ne legittimi l'uso e comporti l'obbligo di custodia dello stesso.
Sotto questo aspetto rientrano tra tali soggetti i contraenti di contratti di leasing con la esplicita previsione contenuta nell'articolo 9 del codice della strada che in tali casi il nominativo del locatario sia indicato nel libretto di circolazione, come nel caso di specie,
come risulta dal verbale della Polizia Municipale.
Per quanto riguarda il sinistro gli unici elementi disponibili per la ricostruzione dell'incidente sono costituiti dal verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta, dalle dichiarazioni rilasciate dai conducenti dei veicoli convolti nell'incidente e da quanto dedotto dalle parti in udienza.
Dal verbale risulta che l'incidente si era verificato il 30 novembre 2018 in Roma, lungo via degli Agrostemmi all'altezza del civico 172, alle ore 18.20 cosi di una strada ad unica carreggiata a doppiò senso di marcia con illuminazione stradale spente ma secondo la
Polizia Stradale intervenuta, con visibilità buona.
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel verbale è indicato che la Polizia Municipale non ha individuata sull'asfalto tracce lasciata dei veicoli coinvolti nell'incidente, dando atto della posizione degli stessi al termine dell'incidente, come risultante da uno schizzo allegato al rapporto, senza la rilevazione sull'asfalto di tracce che consentissero di ipotizzare il punto d'urto tra i veicoli.
Il veicolo Audi RS5 è stato r lungo la corsia di via degli Agrostemim in posizione parallela al marciapiede subito dopo l'incrocio con una strada di accesso ad alcune attività industriali ed il veicolo presentava la distruzione anteriore mentre non vngono descritti altri danni sul veicolo.
Dietro detto veicolo è stato rinvenuto il veicolo IA PS che presentava una ammaccatura del cofano anteriore, del parafando anteriore destro, una ammaccatura dello spigolo anteriore sinistro con una ammaccatura del cerchione anteriore sinistro.
Detto veicolo si trovava dietro il veicolo Audi, in posizione obliqua vero destra all'interno della corsia di marcia all'altezza della traversa laterale a destra che portava alla zona industriale.
Il veicolo Golf, che aveva riportato la distruzione anteriore è stata trovata sulla opposta corsia di marcia in posizione ruotata di quasi 180 gradi obliqua verso destra, considerata la direzione della parte anteriore.
Il veicolo si trovava fermo all'altezza della parte posteriore del veicolo Audi.
In relazione all'incidente il conducnete del veicolo Audi aveva dichiarato che procedeva sulla sua corsia di marcia quando era stato urtato dal veicolo Golf che aveva invaso la sua corsia di marcia collidendo contro il suo veicolo. Subito dopo l'urto il so veicolo era stato urtato dal veicolo IA PS che lo seguiva.
La trasportata nel veicolo IA PS, tre giorni dopo l'incidente, aveva dichiarato che stavano procedendo a velocità moderata quando un veicolo aveva sorpassato il loro veicolo e subito dopo aveva sentito un forte urto sulla sinistra del veicolo che aveva
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sospinto il veicolo fuori della sede stradale a ridosso di un prato nella strada sulla destra.
Scesa dalla macchina si era resa conto che nell'incidente era stato coinvolto un altro veicolo.
Era stato sentito il conducente del veicolo Golf il quale ha affermato di essere stato urtato dal veicolo Audi nella propria corsia di marcia. A seguito dell'urto il suo veicolo aveva ruotato su se stesso mentre il veicolo Audi era rientrato nella sua corsia di marcia.
Le deposizioni rese contrastano tra loro.
In particolare sulla base della dichiarazione resa dalla trasportata ne veioclo IA
PS non trova spiegazioni la ammaccatura sul cofano e sul parafando destro se il veicolo non avesse urtato il veicolo Audi, mentre sulla base sulla base della dichiarazione del conducente del veicolo Golf non troverebbe spiegazione la posizione assunta dal veicolo Audi, parallelo al marciapiede erboso di destra non semplice da assumere ove l'urto di fosse verificato nella corsia di pertinenza della Golf che avrebbe comportato che il veicolo procedesse in posizione obliqua verso destra, non essendo controllabile per la distruzione della parte anteriore e per lo scoppio degli airbag anteriori.
Nessun testimone è emerso per confermare la dinamica del sinistro essendo possibili entrambe le versioni dei conducenti coinvolti nell'incidente.
La società titolare del leasing ha indicato nel costituirsi che il proprio veicolo era in fase di sorpasso e l'incidente si era verificato anche per la condotta di guida del conducente del veicolo Golf che non aveva tenuto la sinistra e procedeva a velocità non adeguata alla stato dei luoghi.
Tuttavia anche tale versione non ha trovato alcun riscontro nel presente giudizio.
In tale contesto, rilevato che la valutazione operata dalla Polizia Municipale è stata formulata sulla base delle sole dichiarazione raccolte, dal momento che la spessa è
arrivata sul posto dell'incidente un'ora dopo e non ha rinvenuto sull'asfalto tracce
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
riconducibili all'incidente, neppure elementi utili per individuare il punto d'urto o quanto meno non hanno ritenuto di farne menzione nel verbale né nella ricostruzione dell'incidente, ritiene il giudicante che nessuna delle parti avvia superato la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054, secondo comma cc e, quindi, devono essere dichiarati corresponsabili nella causazione dell'incidente nella misura del 50% ciascuno il conducente del veicolo Audi, e del conducente del veicolo Golf, Persona_3 [...]
. Parte_3
La causa deve essere rimessa sul ruolo per valutare il quantum ai fini della richiesta di surroga essendo stata trattenuta la causa in decisione solo sull'an.
PQM
il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunziando sulla la domanda proposta dalla
Cont
nei confronti dell della società Parte_1 Controparte_4
dichiara che l'incidente in data 30 novembre 2018 si è verificata per colpa di entrambi i conducenti, e . nella misura del 50% ciascuno ai sensi dell'articolo Persona_3 Pt_3
2054, secondo comma, cc.
Rimette la causa sul ruolo e fissa udienza all'8 maggio 2025, ore 10,45.
Riserva le spese al definitivo.
Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 61658 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto n. 3, presso lo studio degli avv. Filippo
Martini e Marco Rodolfi che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in riassunzione conferita da , CP_1
procuratore speciale della società.
ATTRICE
E
(cf ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Conca d'Oro n. 300 presso lo studio dell'avv. Giovanni Bafile giusta procura alle liti su foglio di costituzione in riassunzione conferita da procuratore speciale della società per atto di Controparte_3
in data 2 marzo 2016, rep.408297 racc. 29671. Persona_1
CONVENUTA
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 72 presso lo studio TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dell'avv. Cristina Maria Bordonaro che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferito su foglio allegato alla memoria di costituzione depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: Surroga in relazione a risarcimento danni pagato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione la società ha riassunto dinanzi al Tribunale CP_5
di Roma il presente giudizio, originariamente introdotto innanzi al Tribunale di Milano a seguito di dichiarazione di incompetenza per connessione con un giudizio risarcitorio introdotto anche dai soggetti per i quali la Assicurazione agiva nel presente giudizio in surroga.
Dopo la introduzione del presente giudizio, il giudizio pendente dinanzi al tribunale di Roma
che aveva dato causa alla dichiarazione di incompetenza per connessione è stato dichiarato estinto.
La società ha dedotto di aver corrisposto a , e Parte_1 Controparte_6 Per_2 [...]
, trasportate nel veicolo Golf targato CN759JH, condotto da Parte_2 Parte_3
Pt_ e di proprietà di . assicurato dalla stessa in relazione all'incidente Parte_4
avvenuto il 30 novembre 2018 tra il veicolo Golf ed i veicoli Audi RS 5 targato WDR RS 500
di proprietà della società e condotto da ed il veicolo Controparte_4 Persona_3
IA PS targatoEJ038PE di proprietà e condotta da . In particolare CP_7
aveva dedotto che l'incidente era stato causato dal conducente del veicolo Audi che si era portato contromano per sorpassare il veicolo IA PS ed aveva urtato frontalmente il veicolo Golf che poi aveva urtato il veicolo IA PS.
Ritenendo che l'incidente dovesse essere attribuito alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Audi, anche sulla base di quanto indicato nel verbale redatto dalla
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Polizia Municipale intervenuta, come confermato dal Perito del PM nel procedimento
Cont penale, aveva agito nei confronti della quale rappresentante della società estera che assicurava il veicolo, per ottenere il rimborso della residua somma corrisposta a Parte_1
titolo di risarcimento, pari ad euro 1.235.000, pari alla differenza rispetto a quanto già
ricevuto oltre a riservarsi di ripetere le eventuali ulteriori somme al cui pagamento fosse
Cont stata condannata l er effetto del giudizio già pendente proposto dai soggetti ai quali aveva corrisposto delle somme ed agli altri soggetti che avevano agito in tale sede.
Cont Si è costituito l ccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto nel presente giudizio era stata chiamata in proprio e non quale rappresentante della società
Assicuratrice del veicolo straniero.
Inoltre, ha evidenziato che pendeva nei propri confronti altro giudizio risarcitorio proposto da in proprio e quale esercente la potestà parentale sui figli e da Parte_5
in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori. Parte_4
Ha lamentato la mancata integrazione del contraddittorio con la società responsabile per la circolazione del veicolo.
Nel merito ha contestato la responsabilità sia esclusiva sì a concorrente del conducente del veicolo assicurato evidenziando come la opinione espressa dalla Polizia Municipale fosse stata formulata in assenza di prova da parte di testimoni oculari ed in assenza di rilievi di tracce sull'asfalto sulla base delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ha dedotto, inoltre, che non potevano essere considerate prove le conclusioni alle quali era giunto il consulente del OM nel procedimento penale in corso a carico del conducente del veicolo Audi, valutazione che erano state confutate dal perito incaricato dalla assicurazione incaricata della gestione della fase stragiudiziale del sinistro che era giunto alla conclusione
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che il sinistro si era verificato per responsabilità almeno prevalente del , Parte_2
conducente del veicolo Golf.
Pur riconoscendo che il veicolo Audi aveva in corso una manovra di sorpasso, tuttavia, ha dedotto che il veicolo Golf non viaggiava tenendo il margine destro della strada e procedeva ad una velocità inadeguata allo stato dei luoghi, considerando la assnza di illuminazione pubblica e la presenza di un incrocio.
Ha contestato la misura delle somme corrisposte e la corretta individuazione delle stesse anche in relazione alle spese stragiudiziali riconosciute, tenuto conto che nessun giudizio era stato intrapreso al momento del pagamento delle somme ed ha dedotto la mancata indicazione del modo con il quale le somme erano state individuate.
Si è costituita tardivamente la società chiedendo di essere rimessa in Controparte_4
termine in quanto per errore si era costituita direttamente nel procedimento civile pendente innanzi al Tribunale di Roma, in relazione al quale il Tribunale di Milano si era dichiarato incompetente, salvo poi costituirsi nel presente giudizio una volta rilevata la erroneità della costituzione in tale giudizio dichiarato estinto.
Ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il veicolo era oggetto di locazione lunga da parte della società e di conseguenza parte del giudizio doveva essere la società proprietaria del veicolo non essendo stato stipulato un leasing traslativo.
Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società proprietaria del veicolo.
Respinta la richiesta di chiamata in causa, il giudice ha ritenuto di rinviare la causa per la decisione sull'an risultando all'esito la decisione sulle ammissione delle prove e la causa è
stata trattenuta in decisione alla udienza del 28 novembre 0224 sulla conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Preliminarmente occorre rigettare le richieste di prova formulate dalla parti dal momento che come tempestivamente contestato da attrice aveva chiesto di sentire come testi Pt_6
le trasportate danneggiate che devono essere considerate incapaci di testimoniare ai sensi dell'articolo 246 cpc, e dele essere esclusa la escussione della Polizia Municipale sulla dinamica del sinistro, non avendovi assistito ed avendo esposto nel verbale in atti quanto rilevato ed essendo non rilevanti le valutazioni in ordine alle possibilità modalità di verificazione del sinistro.
Deve essere dichiarata la legittimazione passiva della società in quanto Controparte_4
la normativa prevede che litisconsorte necessario nei giudizi di risarcimento del danno concernenti incidente avvenuti nel corso della circolazione stradale per i quali trovsvs applicazione la assicurazione obbligatorio, fosse non il proprietario del veicolo, ma il responsabile civile per la circolazione dello stesso, vale a dire il soggetto che abbia un titolo giuridico che ne legittimi l'uso e comporti l'obbligo di custodia dello stesso.
Sotto questo aspetto rientrano tra tali soggetti i contraenti di contratti di leasing con la esplicita previsione contenuta nell'articolo 9 del codice della strada che in tali casi il nominativo del locatario sia indicato nel libretto di circolazione, come nel caso di specie,
come risulta dal verbale della Polizia Municipale.
Per quanto riguarda il sinistro gli unici elementi disponibili per la ricostruzione dell'incidente sono costituiti dal verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta, dalle dichiarazioni rilasciate dai conducenti dei veicoli convolti nell'incidente e da quanto dedotto dalle parti in udienza.
Dal verbale risulta che l'incidente si era verificato il 30 novembre 2018 in Roma, lungo via degli Agrostemmi all'altezza del civico 172, alle ore 18.20 cosi di una strada ad unica carreggiata a doppiò senso di marcia con illuminazione stradale spente ma secondo la
Polizia Stradale intervenuta, con visibilità buona.
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel verbale è indicato che la Polizia Municipale non ha individuata sull'asfalto tracce lasciata dei veicoli coinvolti nell'incidente, dando atto della posizione degli stessi al termine dell'incidente, come risultante da uno schizzo allegato al rapporto, senza la rilevazione sull'asfalto di tracce che consentissero di ipotizzare il punto d'urto tra i veicoli.
Il veicolo Audi RS5 è stato r lungo la corsia di via degli Agrostemim in posizione parallela al marciapiede subito dopo l'incrocio con una strada di accesso ad alcune attività industriali ed il veicolo presentava la distruzione anteriore mentre non vngono descritti altri danni sul veicolo.
Dietro detto veicolo è stato rinvenuto il veicolo IA PS che presentava una ammaccatura del cofano anteriore, del parafando anteriore destro, una ammaccatura dello spigolo anteriore sinistro con una ammaccatura del cerchione anteriore sinistro.
Detto veicolo si trovava dietro il veicolo Audi, in posizione obliqua vero destra all'interno della corsia di marcia all'altezza della traversa laterale a destra che portava alla zona industriale.
Il veicolo Golf, che aveva riportato la distruzione anteriore è stata trovata sulla opposta corsia di marcia in posizione ruotata di quasi 180 gradi obliqua verso destra, considerata la direzione della parte anteriore.
Il veicolo si trovava fermo all'altezza della parte posteriore del veicolo Audi.
In relazione all'incidente il conducnete del veicolo Audi aveva dichiarato che procedeva sulla sua corsia di marcia quando era stato urtato dal veicolo Golf che aveva invaso la sua corsia di marcia collidendo contro il suo veicolo. Subito dopo l'urto il so veicolo era stato urtato dal veicolo IA PS che lo seguiva.
La trasportata nel veicolo IA PS, tre giorni dopo l'incidente, aveva dichiarato che stavano procedendo a velocità moderata quando un veicolo aveva sorpassato il loro veicolo e subito dopo aveva sentito un forte urto sulla sinistra del veicolo che aveva
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sospinto il veicolo fuori della sede stradale a ridosso di un prato nella strada sulla destra.
Scesa dalla macchina si era resa conto che nell'incidente era stato coinvolto un altro veicolo.
Era stato sentito il conducente del veicolo Golf il quale ha affermato di essere stato urtato dal veicolo Audi nella propria corsia di marcia. A seguito dell'urto il suo veicolo aveva ruotato su se stesso mentre il veicolo Audi era rientrato nella sua corsia di marcia.
Le deposizioni rese contrastano tra loro.
In particolare sulla base della dichiarazione resa dalla trasportata ne veioclo IA
PS non trova spiegazioni la ammaccatura sul cofano e sul parafando destro se il veicolo non avesse urtato il veicolo Audi, mentre sulla base sulla base della dichiarazione del conducente del veicolo Golf non troverebbe spiegazione la posizione assunta dal veicolo Audi, parallelo al marciapiede erboso di destra non semplice da assumere ove l'urto di fosse verificato nella corsia di pertinenza della Golf che avrebbe comportato che il veicolo procedesse in posizione obliqua verso destra, non essendo controllabile per la distruzione della parte anteriore e per lo scoppio degli airbag anteriori.
Nessun testimone è emerso per confermare la dinamica del sinistro essendo possibili entrambe le versioni dei conducenti coinvolti nell'incidente.
La società titolare del leasing ha indicato nel costituirsi che il proprio veicolo era in fase di sorpasso e l'incidente si era verificato anche per la condotta di guida del conducente del veicolo Golf che non aveva tenuto la sinistra e procedeva a velocità non adeguata alla stato dei luoghi.
Tuttavia anche tale versione non ha trovato alcun riscontro nel presente giudizio.
In tale contesto, rilevato che la valutazione operata dalla Polizia Municipale è stata formulata sulla base delle sole dichiarazione raccolte, dal momento che la spessa è
arrivata sul posto dell'incidente un'ora dopo e non ha rinvenuto sull'asfalto tracce
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
riconducibili all'incidente, neppure elementi utili per individuare il punto d'urto o quanto meno non hanno ritenuto di farne menzione nel verbale né nella ricostruzione dell'incidente, ritiene il giudicante che nessuna delle parti avvia superato la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054, secondo comma cc e, quindi, devono essere dichiarati corresponsabili nella causazione dell'incidente nella misura del 50% ciascuno il conducente del veicolo Audi, e del conducente del veicolo Golf, Persona_3 [...]
. Parte_3
La causa deve essere rimessa sul ruolo per valutare il quantum ai fini della richiesta di surroga essendo stata trattenuta la causa in decisione solo sull'an.
PQM
il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunziando sulla la domanda proposta dalla
Cont
nei confronti dell della società Parte_1 Controparte_4
dichiara che l'incidente in data 30 novembre 2018 si è verificata per colpa di entrambi i conducenti, e . nella misura del 50% ciascuno ai sensi dell'articolo Persona_3 Pt_3
2054, secondo comma, cc.
Rimette la causa sul ruolo e fissa udienza all'8 maggio 2025, ore 10,45.
Riserva le spese al definitivo.
Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 51658 ANNO 2022 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale