CASS
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HE GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/06/2024 della CORTE di APPELLO di LI CCE, SEZ.DIST. di TARANTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 25 giugno 2024 la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile l'appello pro msto dall'imputato CH NC avverso la sentenza emessa il 20 dicembre 2023 dal Tribunale di Taranto, con la quale il CH era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione ascrittogli e in conseguenza condannat) alle pene di legge. Osservava la Corte territoriale che l'imputato era stato giudicato in as;
!;.enza e che l'atto di appello non conteneva lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, richiesto a piena di inammissibilità ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1195 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 10/12/2024 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza ed erronea applica zione degli artt. 420 bis, comma 6, e 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Rassegnava, in particolare, che in realtà l'imputato non era stato giuclicato in assenza poiché all'udienza del 18 ottobre 2023 era comparso dava tti al giudice di primo grado per rendere l'esame, sicché il detto giudice, ai E;
ensi dell'art. 420 bis, comma 6, cod. proc. pen., avrebbe dovuto revocare d'ufficio l'ordinanza che ne aveva dichiarato l'assenza. Deduceva che, in ragione di ciò, nel caso di specie specie non p )teva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc, pen., che, per l'appunto, era applicabile alla sola ipotesi di imputato giudicato in assenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, la consultazione degli atti consente di apprezzare che in In !altà, così come affermato dalla difesa a pag. 3 del ricorso, l'imputato, nel cons c, dell giudizio di primo grado, è comparso all'udienza del 18 ottobre 2023 e ha reso l'esame. A fronte di tale evenienza il Tribunale di Taranto, a mente del disposto Ji cui all'art. 420 bis, comma 6, cod. proc. pen., avrebbe dovuto revocare, nche d'ufficio, l'ordinanza con la quale era stata dichiarata l'assenza dell'imputat ). Quest'ultimo, di conseguenza, non poteva essere considerato "asserii e" e, per tale ragione, non avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto i I cui all'art. 591, comma 1-quater, cod. proc. pen., richiamato dalla Corte territ )riale e posto a base della decisione impugnata. Per quanto fin qui esposto l'ordinanza impugnata deve essere ann Alata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Lecce, ?ione Distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
2 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli al: ;i alla Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. Taranto, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 10/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presid te
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 25 giugno 2024 la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile l'appello pro msto dall'imputato CH NC avverso la sentenza emessa il 20 dicembre 2023 dal Tribunale di Taranto, con la quale il CH era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione ascrittogli e in conseguenza condannat) alle pene di legge. Osservava la Corte territoriale che l'imputato era stato giudicato in as;
!;.enza e che l'atto di appello non conteneva lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, richiesto a piena di inammissibilità ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1195 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 10/12/2024 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza ed erronea applica zione degli artt. 420 bis, comma 6, e 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Rassegnava, in particolare, che in realtà l'imputato non era stato giuclicato in assenza poiché all'udienza del 18 ottobre 2023 era comparso dava tti al giudice di primo grado per rendere l'esame, sicché il detto giudice, ai E;
ensi dell'art. 420 bis, comma 6, cod. proc. pen., avrebbe dovuto revocare d'ufficio l'ordinanza che ne aveva dichiarato l'assenza. Deduceva che, in ragione di ciò, nel caso di specie specie non p )teva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc, pen., che, per l'appunto, era applicabile alla sola ipotesi di imputato giudicato in assenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, la consultazione degli atti consente di apprezzare che in In !altà, così come affermato dalla difesa a pag. 3 del ricorso, l'imputato, nel cons c, dell giudizio di primo grado, è comparso all'udienza del 18 ottobre 2023 e ha reso l'esame. A fronte di tale evenienza il Tribunale di Taranto, a mente del disposto Ji cui all'art. 420 bis, comma 6, cod. proc. pen., avrebbe dovuto revocare, nche d'ufficio, l'ordinanza con la quale era stata dichiarata l'assenza dell'imputat ). Quest'ultimo, di conseguenza, non poteva essere considerato "asserii e" e, per tale ragione, non avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto i I cui all'art. 591, comma 1-quater, cod. proc. pen., richiamato dalla Corte territ )riale e posto a base della decisione impugnata. Per quanto fin qui esposto l'ordinanza impugnata deve essere ann Alata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Lecce, ?ione Distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
2 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli al: ;i alla Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. Taranto, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 10/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presid te