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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Relatore
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 227/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720230009398058501 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720230009398058501 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720230009398058501 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 301/2025 depositato il 17/10/2025
Richieste delle parti:
Preliminarmente si da atto dell'avvenuto deposito in atti di istanza di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, avendo l'ente impositore provveduto all'annullamento dell'atto impositore.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso in opposizione notificato in data 30/06/2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 06720230009398058501 (all. n. 1), emessa nei suoi riguardi in qualità di erede del sig. Nominativo_1 (c.f. CF_1), deceduto il 20/02/2023, e generata dalla cartella originaria n. 06720230009398058000 intestata al decuius. L'atto esecutivo opposto riporta somme pretese dal
Comune di Matera per TARSU anni 2010/2011/2012, iscritte a ruolo a nome del genitore deceduto, ammontanti ad € 10.764,88. A sostegno del gravame l'opponente ha eccepito: 1) l'illegittimità della cartella impugnata per intervenuta prescrizione del credito preteso;
2) l'illegittimità della cartella che riporta sanzioni non trasmissibili agli eredi ex art. 8 D.Lgs. n. 472/97.
Si costituiva in giudizio l'ADER e, con proprie controdeduzioni chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria adita di accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio intrapreso avversa la cartella di pagamento n.
06720230009398058501, per intervenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Agente della riscossione in accoglimento della richiesta formulata dalla ricorrente, con compensazione tra le parti delle spese di causa.
Alla odierna udienza, la Corte prendeva atto del deposito di rinuncia al ricorso, ex art. 48 del D.Lgs. 546/92, presentato dal ricorrente in data 04/07/2025, avendo l'ADER provveduto spontaneamente ad annullare la cartella di pagamento impugnata e rendeva la presente decisione.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Relatore
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 227/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720230009398058501 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720230009398058501 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720230009398058501 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 301/2025 depositato il 17/10/2025
Richieste delle parti:
Preliminarmente si da atto dell'avvenuto deposito in atti di istanza di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, avendo l'ente impositore provveduto all'annullamento dell'atto impositore.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso in opposizione notificato in data 30/06/2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 06720230009398058501 (all. n. 1), emessa nei suoi riguardi in qualità di erede del sig. Nominativo_1 (c.f. CF_1), deceduto il 20/02/2023, e generata dalla cartella originaria n. 06720230009398058000 intestata al decuius. L'atto esecutivo opposto riporta somme pretese dal
Comune di Matera per TARSU anni 2010/2011/2012, iscritte a ruolo a nome del genitore deceduto, ammontanti ad € 10.764,88. A sostegno del gravame l'opponente ha eccepito: 1) l'illegittimità della cartella impugnata per intervenuta prescrizione del credito preteso;
2) l'illegittimità della cartella che riporta sanzioni non trasmissibili agli eredi ex art. 8 D.Lgs. n. 472/97.
Si costituiva in giudizio l'ADER e, con proprie controdeduzioni chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria adita di accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio intrapreso avversa la cartella di pagamento n.
06720230009398058501, per intervenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Agente della riscossione in accoglimento della richiesta formulata dalla ricorrente, con compensazione tra le parti delle spese di causa.
Alla odierna udienza, la Corte prendeva atto del deposito di rinuncia al ricorso, ex art. 48 del D.Lgs. 546/92, presentato dal ricorrente in data 04/07/2025, avendo l'ADER provveduto spontaneamente ad annullare la cartella di pagamento impugnata e rendeva la presente decisione.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Spese compensate.