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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2023, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 30/03/2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con cui il Giudice per l'udienza preliminare di Ferrara, in data 1 aprile 2015, in esito a rito abbreviato, aveva condannato RE ON alla pena ritenuta di giustizia per avere acquistato o comunque ricevuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in tre diversi momenti, e per i seguenti quantitativi: gr. 5; gr.4,68 ed altra volta per una quantità imprecisato). Confisca dello stupefacente. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2171 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 05/10/2022 2. Propone ricorso RE ON a mezzo del difensore, avv. Carmelo Marcello, deducendo i seguenti motivi. 2.1 Con il primo lamenta vizi di motivazione in relazione al diniego di accoglimento della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen., essendosi la Corte di merito limitata ad affermare che "il fatto non appa(re) di particolare tenuità ma solo di lieve entità, per la quale, tuttavia, il giudice di prime cure ha già provveduto alla riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990". Si tratta - argomenta la difesa - di istituti che hanno differenti presupposti applicativi: particolare tenuità dell'offesa ed esiguità del danno l'uno; indicatori di cui all'art. 73, comma 5, l'altro. Con la particolare tenuità è in questione non la conformità al tipo, bensì l'entità del suo complessivo disvalore, sicché occorre compiere una valutazione complessiva e congiunta centrata sulle modalità della condotta e sull'esiguità del danno, che tenga conto di tutti gli aspetti della concreta fattispecie. Di contro, la fattispecie autonoma di reato di cui al comma 5 dell'art. 73, cit. è ritenuta in astratto più tenue dal legislatore. Dunque la sentenza impugnata ha ritenuto una incompatibilità logica e normativa tra i due istituti in realtà inesistente. 2.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della invocata causa di non punibilità. Attraverso il richiamo all'art. 133 cod. pen., l'apprezzamento della particolare tenuità impone di considerare natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e su ogni altra modalità dell'azione. Quanto alla non abitualità, essa non coincide con l'unicità del comportamento e, dunque, non è di ostacolo, al riguardo, la pluralità delle violazioni ascritte al ricorrente (nella specie riunite nel vincolo della continuazione), le quali non sono indicative di abitualità. Peraltro, nella specie, l'impianto accusatorio è carente quanto ai fatti risalenti al 3 novembre 2013 e al 10 novembre 2013, rispetto ai quali non è provato né il dato quantitativo, né che la droga ricevuta fosse destinata ad un uso non esclusivamente personale. Ancora, l'istituto, attesa la sua natura sostanziale e più favorevole, è applicabile anche ai procedimenti in corso e per tale motivo non può ritenersi tardiva la richiesta di applicazione formulata per la prima volta in sede di appello, essendo la norma di previsione entrata in vigore dopo la sentenza di primo grado. 2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Non possono al 2 riguardo considerarsi preclusivi né l'assenza di contegno collaborativo, avendo la parte fatto esercizio del diritto al silenzio, né il singolo precedente valorizzato dal collegio in quanto aspecifico, essendone stati elisi gli effetti penali ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., né l'ottima qualità della sostanza stupefacente, che può essere riferita, ovviamente, alla sola sostanza caduta in sequestro. Rimodulata la pena, l'imputato potrà beneficiare della sospensione condizionale. 3. Il PG ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha presentato motivi aggiunti con cui ha dedotto, tra l'altro, la prescrizione del reato. 5. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, disciplina che è stata prorogata dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo attengono allo stesso tema e possono essere trattati congiuntamente. Essi sono entrambi generici. 2. Al fine di sostanziare il dedotto vizio di motivazione, il ricorrente richiama i tratti differenziali che esistono tra i presupposti giustificativi della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e gli indicatori della ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R., per desumerne come non si tratti di entità tra le quali possa individuarsi una relazione di graduazione di tipo quantitativo. Di contro la motivazione della sentenza impugnata è incentrata sulla considerazione che il fatto accertato sarebbe lieve ma non particolarmente tenue Ora, al di là della premessa, in sé ineccepibile, per cui si tratta di istituti strutturalmente e teleologicamente diversi, basati su presupposti non coincidenti (sul punto, v. Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572), la difesa si limita ad argomentare che la reiterazione delle condotte di acquisto oggetto degli addebiti non è in sé impeditiva del riconoscimento della particolare tenuità. 3 Il ragionamento difensivo muove dal principio cristallizzato da Sezioni Unite n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064, per cui "La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti." Posta tale premessa, il ricorrente si sofferma sulla assenza della condizione ostativa della abitualità, che andrebbe esclusa perché, delle tre condotte di acquisto che sostanziano la contestazione, due di esse non risultano provate, per non essere specificato il quantitativo di sostanza compravenduta e per non potersene escludere la destinazione al consumo personale. L'assunto si basa, a ben vedere, su di una alternativa lettura delle risultanze processuali, in questa sede di legittimità non consentita, che ha trovato peraltro smentita, come evidenziato in sentenza, nelle stesse ammissioni dell'imputato, il quale ha riconosciuto di avere acquistato cocaina dal Bahloul per un anno, da novembre 2012 a novembre 2013, con una frequenza e per una entità di acquisti che la Corte di appello ha argomentato essere del tutto incompatibili con l'uso personale. 3. A prescindere dalla dedotta assenza di elementi ostativi, la difesa non indica, invece, quali elementi, sui quali dovrebbe fondarsi la valutazione di particolare tenuità, siano stati dedotti e non considerati dalla Corte. Individuando l'art. 131-bis cod. proc. pen. un limite negativo alla punibilità del fatto, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, il ricorrente non poteva esimersi dall'onere di allegare i relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223). Al riguardo, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di 4 appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;
e, anzi, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, ancorché siano stati proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (ex multis, Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; ed ancora Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, D'Ignoti Parenti, Rv. 280306 per cui "è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione"). 4. Sotto altro profilo, il ricorrente non considera il consolidato l'orientamento per il quale l'assenza dei presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità può essere rilevata anche con motivazione implicita, qualora il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di prime cure (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420, in tema di stupefacenti). Nel caso in scrutinio, la valutazione di gravità è implicita non solo nella acquisita prova da parte dell'agente di un modus operandi (reiterazione degli acquisti di cocaina a fini di spaccio, protratta per un anno, dal 2012 al 2013), ma anche nei quantitativi tutt'altro che modesti di volta in volta compravenduti (pari a 5 grammi per volta); ed è una valutazione del tutto esaustiva, giacché, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa, da compiersi con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., non implica la necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati dalla norma, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rilevanti. (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). 5. Ancora la Corte di merito non ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità perché tardiva e dunque sono ultronee le deduzioni 5 difensive sulla applicabilità della particolare tenuità anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge istitutiva 16 marzo 2015, n. 28, attesa la sua natura sostanziale e più favorevole. 6. Il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è parimenti aspecifico. La sentenza di primo grado le ha escluse in relazione alla pluralità dei fatti, alla ottima qualità delle sostanze ed alla negativa personalità dell'imputato. La sentenza della Corte di appello che, essendosi pronunciata in termini adesivi, ne integra il corpo motivazionale, ha precisato che pur condividendosi il rilievo difensivo che la presenza di precedenti penali non è in sé rilevante - ed effettivamente non poteva essere attribuita valenza preclusiva al precedente dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., di cui sono parimenti estinti gli effetti penali - il dato non superabile è costituito dalla mancata indicazione da parte dell'imputato di elementi in positivo su cui fondare il riconoscimento. La motivazione è sul punto esaustiva. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è invero oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra le tante, Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, 2004, Anaclerio, Rv. 229768) 7. L'inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza ovvero alla genericità dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizione del reato, che risulta essere maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266). In particolare avuto riguardo al momento consumativo dei singoli acquisti ed agli effetti interruttivi, la prescrizione è venuta a maturazione, in applicazione degli artt. 157 e ss. cod. proc. pen., rispettivamente alle date del 3 maggio 2021, dell'Il maggio 2021, del 14 maggio 2021. 8. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, 6 determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con cui il Giudice per l'udienza preliminare di Ferrara, in data 1 aprile 2015, in esito a rito abbreviato, aveva condannato RE ON alla pena ritenuta di giustizia per avere acquistato o comunque ricevuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in tre diversi momenti, e per i seguenti quantitativi: gr. 5; gr.4,68 ed altra volta per una quantità imprecisato). Confisca dello stupefacente. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2171 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 05/10/2022 2. Propone ricorso RE ON a mezzo del difensore, avv. Carmelo Marcello, deducendo i seguenti motivi. 2.1 Con il primo lamenta vizi di motivazione in relazione al diniego di accoglimento della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen., essendosi la Corte di merito limitata ad affermare che "il fatto non appa(re) di particolare tenuità ma solo di lieve entità, per la quale, tuttavia, il giudice di prime cure ha già provveduto alla riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990". Si tratta - argomenta la difesa - di istituti che hanno differenti presupposti applicativi: particolare tenuità dell'offesa ed esiguità del danno l'uno; indicatori di cui all'art. 73, comma 5, l'altro. Con la particolare tenuità è in questione non la conformità al tipo, bensì l'entità del suo complessivo disvalore, sicché occorre compiere una valutazione complessiva e congiunta centrata sulle modalità della condotta e sull'esiguità del danno, che tenga conto di tutti gli aspetti della concreta fattispecie. Di contro, la fattispecie autonoma di reato di cui al comma 5 dell'art. 73, cit. è ritenuta in astratto più tenue dal legislatore. Dunque la sentenza impugnata ha ritenuto una incompatibilità logica e normativa tra i due istituti in realtà inesistente. 2.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della invocata causa di non punibilità. Attraverso il richiamo all'art. 133 cod. pen., l'apprezzamento della particolare tenuità impone di considerare natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e su ogni altra modalità dell'azione. Quanto alla non abitualità, essa non coincide con l'unicità del comportamento e, dunque, non è di ostacolo, al riguardo, la pluralità delle violazioni ascritte al ricorrente (nella specie riunite nel vincolo della continuazione), le quali non sono indicative di abitualità. Peraltro, nella specie, l'impianto accusatorio è carente quanto ai fatti risalenti al 3 novembre 2013 e al 10 novembre 2013, rispetto ai quali non è provato né il dato quantitativo, né che la droga ricevuta fosse destinata ad un uso non esclusivamente personale. Ancora, l'istituto, attesa la sua natura sostanziale e più favorevole, è applicabile anche ai procedimenti in corso e per tale motivo non può ritenersi tardiva la richiesta di applicazione formulata per la prima volta in sede di appello, essendo la norma di previsione entrata in vigore dopo la sentenza di primo grado. 2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Non possono al 2 riguardo considerarsi preclusivi né l'assenza di contegno collaborativo, avendo la parte fatto esercizio del diritto al silenzio, né il singolo precedente valorizzato dal collegio in quanto aspecifico, essendone stati elisi gli effetti penali ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., né l'ottima qualità della sostanza stupefacente, che può essere riferita, ovviamente, alla sola sostanza caduta in sequestro. Rimodulata la pena, l'imputato potrà beneficiare della sospensione condizionale. 3. Il PG ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha presentato motivi aggiunti con cui ha dedotto, tra l'altro, la prescrizione del reato. 5. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, disciplina che è stata prorogata dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo attengono allo stesso tema e possono essere trattati congiuntamente. Essi sono entrambi generici. 2. Al fine di sostanziare il dedotto vizio di motivazione, il ricorrente richiama i tratti differenziali che esistono tra i presupposti giustificativi della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e gli indicatori della ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R., per desumerne come non si tratti di entità tra le quali possa individuarsi una relazione di graduazione di tipo quantitativo. Di contro la motivazione della sentenza impugnata è incentrata sulla considerazione che il fatto accertato sarebbe lieve ma non particolarmente tenue Ora, al di là della premessa, in sé ineccepibile, per cui si tratta di istituti strutturalmente e teleologicamente diversi, basati su presupposti non coincidenti (sul punto, v. Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572), la difesa si limita ad argomentare che la reiterazione delle condotte di acquisto oggetto degli addebiti non è in sé impeditiva del riconoscimento della particolare tenuità. 3 Il ragionamento difensivo muove dal principio cristallizzato da Sezioni Unite n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064, per cui "La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti." Posta tale premessa, il ricorrente si sofferma sulla assenza della condizione ostativa della abitualità, che andrebbe esclusa perché, delle tre condotte di acquisto che sostanziano la contestazione, due di esse non risultano provate, per non essere specificato il quantitativo di sostanza compravenduta e per non potersene escludere la destinazione al consumo personale. L'assunto si basa, a ben vedere, su di una alternativa lettura delle risultanze processuali, in questa sede di legittimità non consentita, che ha trovato peraltro smentita, come evidenziato in sentenza, nelle stesse ammissioni dell'imputato, il quale ha riconosciuto di avere acquistato cocaina dal Bahloul per un anno, da novembre 2012 a novembre 2013, con una frequenza e per una entità di acquisti che la Corte di appello ha argomentato essere del tutto incompatibili con l'uso personale. 3. A prescindere dalla dedotta assenza di elementi ostativi, la difesa non indica, invece, quali elementi, sui quali dovrebbe fondarsi la valutazione di particolare tenuità, siano stati dedotti e non considerati dalla Corte. Individuando l'art. 131-bis cod. proc. pen. un limite negativo alla punibilità del fatto, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, il ricorrente non poteva esimersi dall'onere di allegare i relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223). Al riguardo, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di 4 appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;
e, anzi, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, ancorché siano stati proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (ex multis, Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; ed ancora Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, D'Ignoti Parenti, Rv. 280306 per cui "è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione"). 4. Sotto altro profilo, il ricorrente non considera il consolidato l'orientamento per il quale l'assenza dei presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità può essere rilevata anche con motivazione implicita, qualora il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di prime cure (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420, in tema di stupefacenti). Nel caso in scrutinio, la valutazione di gravità è implicita non solo nella acquisita prova da parte dell'agente di un modus operandi (reiterazione degli acquisti di cocaina a fini di spaccio, protratta per un anno, dal 2012 al 2013), ma anche nei quantitativi tutt'altro che modesti di volta in volta compravenduti (pari a 5 grammi per volta); ed è una valutazione del tutto esaustiva, giacché, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa, da compiersi con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., non implica la necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati dalla norma, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rilevanti. (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). 5. Ancora la Corte di merito non ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità perché tardiva e dunque sono ultronee le deduzioni 5 difensive sulla applicabilità della particolare tenuità anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge istitutiva 16 marzo 2015, n. 28, attesa la sua natura sostanziale e più favorevole. 6. Il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è parimenti aspecifico. La sentenza di primo grado le ha escluse in relazione alla pluralità dei fatti, alla ottima qualità delle sostanze ed alla negativa personalità dell'imputato. La sentenza della Corte di appello che, essendosi pronunciata in termini adesivi, ne integra il corpo motivazionale, ha precisato che pur condividendosi il rilievo difensivo che la presenza di precedenti penali non è in sé rilevante - ed effettivamente non poteva essere attribuita valenza preclusiva al precedente dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., di cui sono parimenti estinti gli effetti penali - il dato non superabile è costituito dalla mancata indicazione da parte dell'imputato di elementi in positivo su cui fondare il riconoscimento. La motivazione è sul punto esaustiva. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è invero oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra le tante, Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, 2004, Anaclerio, Rv. 229768) 7. L'inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza ovvero alla genericità dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizione del reato, che risulta essere maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266). In particolare avuto riguardo al momento consumativo dei singoli acquisti ed agli effetti interruttivi, la prescrizione è venuta a maturazione, in applicazione degli artt. 157 e ss. cod. proc. pen., rispettivamente alle date del 3 maggio 2021, dell'Il maggio 2021, del 14 maggio 2021. 8. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, 6 determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2022