Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 6295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6295 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15921/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15921 del 2022, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Renato Negroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 5.10.2022, a firma del Responsabile del Servizio I, arch. -OMISSIS- del settore IV - Tecnico, Tutela Paesaggistica della Città di Albano Laziale, con cui si dichiarava non procedibile la richiesta di parere ai sensi dell’art. 32 della l. n. 47/1985 in relazione al terreno sito in Albano Laziale, Via Ardeatina Km 26, distinto in Catasto al foglio 32, part.lle 41, 42, 43 e 44, immobile di proprietà dei sigg.ri NO LO, NO AB e NO IA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Albano Laziale;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. OS IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Comune di Albano Laziale indicato in epigrafe, con cui è stata dichiarata non procedibile la richiesta di parere nell’ambito di un procedimento di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, in relazione ad opere realizzate sul terreno di proprietà dei ricorrenti sito in Albano Laziale, Via Ardeatina Km 26 e distinto in Catasto al foglio 32, particelle 41, 42, 43 e 44 (realizzazione di un piancito in cemento e posizionamento di ghiaia e cemento su una porzione dell’area);
Rilevato che il Comune, con memoria depositata il 4 dicembre 2025, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto “ l’adozione di un nuovo e diverso provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, emesso su esplicita richiesta dei ricorrenti, nonché del diniego dell’istanza di condono (motivata, vale ribadire, non solo per ragioni connesse al rilascio del parere paesaggistico ma anche per assenza di prova circa l’epoca di realizzazione del piancito e di rilascio del preventivo parere relativo alla fascia di rispetto stradale nonché per la non condonabilità delle opere in quanto funzionali ad una permanente trasformazione di una porzione di terreno agricolo in commerciale) e dell’ordinanza di demolizione – provvedimenti allo stato definitivi in quanto non impugnati nei termini di legge – [ha] determinato un difetto di interesse dei ricorrenti all’impugnazione ”;
Ritenuto:
- che l’eccezione sollevata dal Comune debba essere qualificata tecnicamente come eccezione di improcedibilità anziché di inammissibilità, essendo riferita ad un difetto di interesse a ricorrere sopravvenuto e non già originario, siccome determinato dall’adozione di nuovi atti, successivamente alla proposizione dell’impugnativa;
- che tale eccezione sia fondata, essendo evidente che l’adozione dei predetti successivi provvedimenti – che allo stato risultano peraltro inoppugnati – precludono comunque il condono per cui è causa e conseguentemente privano di qualsivoglia utilità lo scrutinio dell’odierno ricorso;
- che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
CA IA, Presidente
OS IU, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS IU | CA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.