Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 68
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività dell'istanza di rimborso

    La Corte rileva che l'eccezione di tardività non è fondata. Il termine di decadenza non può risalire al momento della liquidazione dell'indennità, ma deve decorrere dal momento in cui il diritto è sorto, ossia da quando è divenuto incontrovertibile il carattere indebito delle ritenute operate, a seguito di pronunce giurisprudenziali e pareri dell'Agenzia delle Entrate.

  • Accolto
    Errata applicazione della tassazione separata sull'indennità aggiuntiva di buonuscita

    La Corte accoglie la tesi del ricorrente, ritenendo che l'indennità in esame sia equipollente al TFR e debba essere assoggettata a tassazione separata con le riduzioni previste dalla legge. La giurisprudenza consolidata e l'adeguamento dell'Agenzia delle Entrate a tale orientamento (risposta n. 91/24) confermano tale interpretazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 68
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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