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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SILVESTRI ENZO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 804/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIFIUTO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1045/2025 depositato il
11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ex finanziere, ha impugnato il silenzio rifiuto avverso l'istanza di rimborso presentata in data 13.05.2024 al fine di ottenere la restituzione della complessiva somma di € 2.097,26 in relazione alle ritenute subite al momento di erogazione dell'indennità aggiuntiva di buonuscita corrisposta dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF). Nei confronti del contribuente, il Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF) liquidava in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità aggiuntiva di fine rapporto per un importo lordo pari a
€ 9.428,37, relativamente al periodo d'imposta 2014.
La citata indennità veniva sottoposta a tassazione separata con l'aliquota Irpef del 23% da cui un'imposta trattenuta pari ad € 2.168,53.
In data 13 maggio 2024 il ricorrente richiedeva il rimborso dell'IRPEF per un importo pari ad euro
2.097,26 ritenendo che il FAF avesse trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute.
In particolare, il contribuente, riteneva che nel caso di specie l'indennità aggiuntiva di fine rapporto avrebbe fiscalmente inquadrata come “indennità equipollenti” per cui troverebbe applicazione la riduzione della base imponibile prevista dalla prima parte dell'art.19, comma 2bis del TUIR.
Formatosi il silenzio rifiuto, il ricorrente proponeva ricorso, ribadendo la richiesta di rimborso avanzata in via amministrativa e si costituiva in giudizio, citando giurisprudenza e prassi a sostegno della sua pretesa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso, del quale chiedeva il rigetto siccome inammissibile ed infondato. Eccepiva ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973, la decadenza dal diritto al rimborso, atteso che l'istanza era stata presentata oltre 10 anni dopo l'erogazione dell'indennità di buonuscita.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Preliminarmente va rilevata non fondata l'eccezione di tardività dell'istanza di rimborso, atteso che l'AdE resistente afferma la decadenza dal diritto in virtù di quanto previsto nell'art. 38 del D.P.R. 602/1973.
Secondo tale norma: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
Orbene, nel caso in esame, non si è verificata l'eccepita decadenza.
Invero, il Fondo di Assistenza per i Finanzieri ha effettuato il calcolo delle ritenute fiscali sull'indennità supplementare di buonuscita seguendo un'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria, contenuta nella circolare MEF n. 2 del 1986. Tale interpretazione si è rilevata errata solo successivamente, a seguito delle sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità contrarie ed, infine, del parere dell'Agenzia delle Entrate n. 91/24.
Dunque, solo da questo momento è sorto il diritto del ricorrente di far valere il carattere indebito delle ritenute operate.
Il termine di decadenza non può risalire al momento della liquidazione dell'indennità, ma deve decorrere dal momento in cui il diritto è sorto. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Sentenza n° 836/2025 C.G.T. di
1° grado di Avellino Sez. 3°; n° 4834/2025 Sez. 2 C.G.T. di 1° grado di Napoli) precisando in plurime sentenze che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento, allorchè il fatto che quest'ultimo non sia dovuto derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discende in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione (Cfr. Cass. 7936/2024; Cass. 32309/19; Cass. 13436/17).
Superata l'eccezione preliminare, è necessario passare all'esame del merito della controversia.
Ha pregio la tesi del ricorrente, che si duole che l'A.F.a abbia applicato il sistema della tassazione separata in modo errato non adeguandosi ai precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità favorevoli al contribuente e relativi in modo specifico alla tassazione separata dell'indennità in lite ed ha insistito per il rimborso dell'intera somma di cui all'istanza presentata sopra meglio indicata.
A sostegno di tale doglianza il ricorrente pone in luce come la giurisprudenza di legittimità e di merito si sia oramai orientata nel senso che l'indennità di fine rapporto in esame sia equipollente al trattamento di fine rapporto ed, in quanto tale, assoggettabile al più favorevole regime di tassazione separata e non ordinaria (integrale), per essere la composizione del Fondo di Previdenza costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Orbene, è pacifico e consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le indennità come quella in esame, concesse in aggiunta a quelle liquidate dal Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, hanno funzione esclusivamente previdenziale e sono assimilabili alle indennità “equipollenti” al TFR di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 917/86 (TUIR).
Tale indennità rappresentano una forma di retribuzione differita “con applicazione di tassazione separata e non integrale” (cfr. Cass. 25396/2017; Cass. 2558/2017).
Ne consegue che, per il calcolo delle somme da erogare in concreto, ai fini dell'imposizione fiscale, trovano applicazione i criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dall'art. 19, comma 2-bis, del citato
TUIR, cioè la riduzione dell'ammontare tassabile di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. Alla citata giurisprudenza, del resto, si è adeguata l'Agenzia delle Entrate con la risposta n.91/24 allo specifico interpello presentato dal predetto Fondo di Assistenza per i Finanzieri, confermava che l'indennità in parola, ritenuta indennità equipollente al TFR, doveva essere assoggettata a tassazione con riduzione di euro 309,87 per ogni anno di servizio effettivamente prestato.
Dunque, è fondata l'istanza di rimborso del ricorrente relativamente alle somme pagate in eccedenza rispetto alle ritenute fiscali dovute.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
L'AdE deve provvedere alla restituzione della somma richiesta, oltre interessi e rivalutazione come richiesti nell'istanza di rimborso.
Le spese di giudizio, per giusti motivi vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SILVESTRI ENZO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 804/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIFIUTO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1045/2025 depositato il
11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ex finanziere, ha impugnato il silenzio rifiuto avverso l'istanza di rimborso presentata in data 13.05.2024 al fine di ottenere la restituzione della complessiva somma di € 2.097,26 in relazione alle ritenute subite al momento di erogazione dell'indennità aggiuntiva di buonuscita corrisposta dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF). Nei confronti del contribuente, il Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF) liquidava in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità aggiuntiva di fine rapporto per un importo lordo pari a
€ 9.428,37, relativamente al periodo d'imposta 2014.
La citata indennità veniva sottoposta a tassazione separata con l'aliquota Irpef del 23% da cui un'imposta trattenuta pari ad € 2.168,53.
In data 13 maggio 2024 il ricorrente richiedeva il rimborso dell'IRPEF per un importo pari ad euro
2.097,26 ritenendo che il FAF avesse trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute.
In particolare, il contribuente, riteneva che nel caso di specie l'indennità aggiuntiva di fine rapporto avrebbe fiscalmente inquadrata come “indennità equipollenti” per cui troverebbe applicazione la riduzione della base imponibile prevista dalla prima parte dell'art.19, comma 2bis del TUIR.
Formatosi il silenzio rifiuto, il ricorrente proponeva ricorso, ribadendo la richiesta di rimborso avanzata in via amministrativa e si costituiva in giudizio, citando giurisprudenza e prassi a sostegno della sua pretesa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso, del quale chiedeva il rigetto siccome inammissibile ed infondato. Eccepiva ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973, la decadenza dal diritto al rimborso, atteso che l'istanza era stata presentata oltre 10 anni dopo l'erogazione dell'indennità di buonuscita.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Preliminarmente va rilevata non fondata l'eccezione di tardività dell'istanza di rimborso, atteso che l'AdE resistente afferma la decadenza dal diritto in virtù di quanto previsto nell'art. 38 del D.P.R. 602/1973.
Secondo tale norma: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
Orbene, nel caso in esame, non si è verificata l'eccepita decadenza.
Invero, il Fondo di Assistenza per i Finanzieri ha effettuato il calcolo delle ritenute fiscali sull'indennità supplementare di buonuscita seguendo un'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria, contenuta nella circolare MEF n. 2 del 1986. Tale interpretazione si è rilevata errata solo successivamente, a seguito delle sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità contrarie ed, infine, del parere dell'Agenzia delle Entrate n. 91/24.
Dunque, solo da questo momento è sorto il diritto del ricorrente di far valere il carattere indebito delle ritenute operate.
Il termine di decadenza non può risalire al momento della liquidazione dell'indennità, ma deve decorrere dal momento in cui il diritto è sorto. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Sentenza n° 836/2025 C.G.T. di
1° grado di Avellino Sez. 3°; n° 4834/2025 Sez. 2 C.G.T. di 1° grado di Napoli) precisando in plurime sentenze che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento, allorchè il fatto che quest'ultimo non sia dovuto derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discende in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione (Cfr. Cass. 7936/2024; Cass. 32309/19; Cass. 13436/17).
Superata l'eccezione preliminare, è necessario passare all'esame del merito della controversia.
Ha pregio la tesi del ricorrente, che si duole che l'A.F.a abbia applicato il sistema della tassazione separata in modo errato non adeguandosi ai precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità favorevoli al contribuente e relativi in modo specifico alla tassazione separata dell'indennità in lite ed ha insistito per il rimborso dell'intera somma di cui all'istanza presentata sopra meglio indicata.
A sostegno di tale doglianza il ricorrente pone in luce come la giurisprudenza di legittimità e di merito si sia oramai orientata nel senso che l'indennità di fine rapporto in esame sia equipollente al trattamento di fine rapporto ed, in quanto tale, assoggettabile al più favorevole regime di tassazione separata e non ordinaria (integrale), per essere la composizione del Fondo di Previdenza costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Orbene, è pacifico e consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le indennità come quella in esame, concesse in aggiunta a quelle liquidate dal Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, hanno funzione esclusivamente previdenziale e sono assimilabili alle indennità “equipollenti” al TFR di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 917/86 (TUIR).
Tale indennità rappresentano una forma di retribuzione differita “con applicazione di tassazione separata e non integrale” (cfr. Cass. 25396/2017; Cass. 2558/2017).
Ne consegue che, per il calcolo delle somme da erogare in concreto, ai fini dell'imposizione fiscale, trovano applicazione i criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dall'art. 19, comma 2-bis, del citato
TUIR, cioè la riduzione dell'ammontare tassabile di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. Alla citata giurisprudenza, del resto, si è adeguata l'Agenzia delle Entrate con la risposta n.91/24 allo specifico interpello presentato dal predetto Fondo di Assistenza per i Finanzieri, confermava che l'indennità in parola, ritenuta indennità equipollente al TFR, doveva essere assoggettata a tassazione con riduzione di euro 309,87 per ogni anno di servizio effettivamente prestato.
Dunque, è fondata l'istanza di rimborso del ricorrente relativamente alle somme pagate in eccedenza rispetto alle ritenute fiscali dovute.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
L'AdE deve provvedere alla restituzione della somma richiesta, oltre interessi e rivalutazione come richiesti nell'istanza di rimborso.
Le spese di giudizio, per giusti motivi vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.