CASS
Ordinanza 13 agosto 2021
Ordinanza 13 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/08/2021, n. 31772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31772 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: IT RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31772 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 14/07/2021 N. 14942/2021 R.G. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AR AN ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. e con un secondo motivo vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, ripropone genericamente questioni di fatto, non scrutinabili in questa sede, già argomentatamente e logicamente confutate dai giudici del gravame del merito. E contesta altrettanto genericamente la dosimetria della pena. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa 'delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31772 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 14/07/2021 N. 14942/2021 R.G. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AR AN ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. e con un secondo motivo vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, ripropone genericamente questioni di fatto, non scrutinabili in questa sede, già argomentatamente e logicamente confutate dai giudici del gravame del merito. E contesta altrettanto genericamente la dosimetria della pena. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa 'delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021