Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 30/04/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00663/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2026, proposto da
Green Palm S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 283 del 17.3.2026 del Comune di Nardo - Area Funzionale 6 Sportello Unico attività produttive - Servizio attività produttive - Agricoltura - Catasto, notificata in data 24.3.26, con la quale il Comune ha concluso negativamente, disponendo il divieto di esercizio dell’attività, la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l’installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile - Pratica SUAP id. 05312040750-31102025-1448, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la realizzazione di una CER, avente potenza pari a 865,00 Kwp;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. IO AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- Green Palm S.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 283 del 17.3.2026, con cui il Comune di Nardo ha concluso negativamente la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra “ubicato in area c.d. idonea, in quanto, da un lato, è adiacente la zona a destinazione industriale e, dall’altro, ai sensi dell’art.11 bis del d.lgs. n.190/2024, è finalizzato alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021”;
- il provvedimento è stato motivato dal Comune, assumendo che il progetto presentato dalla ricorrente non fosse coerente con le caratteristiche della zona agricola di riferimento, e comunque in ragione della esigenza di salvaguardare le linee programmatiche del PRG in corso di adozione;
Premesso, altresì, che la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “violazione dell’art. 8 del d.lgs. n.190/2024”;
- “l’illegittimità della determinazione impugnata deriva dall’impossibilità di statuire e di modificare in peius la sfera giuridica dell’Istante con un “semplice” provvedimento di primo grado, andando, dunque, ad incidere su una situazione giuridica già stigmatizzata da un provvedimento favorevole formatosi con il silenzio assenso”;
- “dalla semplice lettura della determinazione n. 283/2026, oggi impugnata, emerge ictu oculi come la stessa sia priva di quel necessario corredo motivazionale, imposto dal legislatore”;
- “non viene opposta una adozione o anche solo una previsione di una norma impeditiva, ma solo la circostanza che si sarebbe costituita la struttura funzionale ad una nuova pianificazione, incerta nell'an e nel quando”;
- “una volta appurata la circostanza secondo la quale l’area è da considerarsi idonea, all’Ente locale non rimane alcuno spazio discrezionale e/o valutativo in ordine alla insediabilità dell’opera”;
Rilevato che:
- la domanda di Pas è stata presentata in data 31.10.2025;
- il preavviso di rigetto è stato comunicato soltanto in data 18.12.2025;
- la determinazione conclusiva è stata adottata in data 17.3.2026;
Rilevato, altresì, che:
- nel caso di specie, è sicuramente spirato il termine di trenta giorni previsto dall’art. 8, comma 6, del d.lgs. 190/2024, a mente del quale “ Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni …”;
- il comma 10 del medesimo articolo prevede che: “ 10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), il comune è legittimato all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da esercitare nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento dell'abilitazione ai sensi del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo ”:
Considerato che:
- perfezionatosi il titolo abilitativo in ragione della scadenza del termine indicato dall’art. 8, comma 6, del d.lgs. 190/2024, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto attivarsi nel rispetto delle forme dell’autotutela;
- invece, nel concreto caso di specie, il Comune di Nardò ha inibito l’esercizio dell’attività in aperta violazione del paradigma normativo di cui all’art. 21 nonies della legge 241/1990 (che prevede l’obbligo di tenere conto “degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”), non avendo operato alcuna comparazione degli interessi in conflitto: “ una volta decorso pacificamente il termine di 30 giorni dalla presentazione … della dichiarazione asseverata, senza che il Comune avesse notificato l’ordine di non effettuare l’intervento, a motivo della riscontrata carenza di una o più delle condizioni stabilite dall’articolo in questione, l’attività di costruzione dell’impianto doveva intendersi assentita … . La formazione del titolo abilitativo in questione non è neppure impedita dall’incompatibilità urbanistica/edilizia del progettato impianto fotovoltaico, poiché la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento è elemento che la p.a. avrebbe dovuto accertare, come detto, nel termine decadenziale di 30 giorni, pena la formazione del titolo abilitativo tacito … (omissis) … il provvedimento impugnato sarebbe parimenti illegittimo, come dedotto col secondo motivo, anche laddove lo si volesse qualificare come atto di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. 241/1990 del titolo abilitativo tacito in precedenza conseguito. L’impugnato provvedimento di diniego, infatti, come è incontestato, non è sorretto da altra argomentazione che non sia quella legata al mero ripristino della legalità violata (contrasto con la destinazione urbanistica impressa dal P.R.G.), senza alcuna motivazione in ordine ad un interesse pubblico effettivo ed attuale alla rimozione del titolo abilitativo, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e senza alcun bilanciamento di tale interesse con gli interessi secondari e con le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari dell’atto …” (Tar Palermo Sicilia, Sez. V, 25.2.2026, n. 526);
Ritenuto che, per le anzi dette ragioni, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale n. 283 del 17.3.2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
IO AS, Consigliere, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IO AS | IO PA |
IL SEGRETARIO