Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00374/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Gregorio Critelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Vermiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Anas Gruppo FS Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 761/2019 pronunciata dalla Corte d’Appello di Messina;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane e dell’Anas Gruppo FS Italiane;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa UE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso, notificato il 21 febbraio 2025 e depositato il 26 febbraio 2025, la sig.ra -OMISSIS- agisce per l’esecuzione della sentenza n. 761 del 15 ottobre 2019, con cui la Corte d’Appello di Messina ha condannato il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in suo favore della somma di € 459.295,44 nonché delle spese di lite, liquidate nell’importo di € 9.050,00 per il primo grado di giudizio e di € 9.368,00 per il secondo grado, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge.
In ottemperanza alla predetta sentenza passata in giudicato, con D.D. n. 204/DA del 9 giugno 2025, il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto il pagamento in favore della ricorrente di € 530.924,10, di cui € 459.295,44 per capitale, € 45.061,28 per interessi legali maturati dalla pronuncia della sentenza (il 15 ottobre 2019) al pagamento ed € 26.567,38 per spese di lite.
Avendo poi accertato, a seguito di interpello presso l’Agente della Riscossione, l’esistenza di un debito di € 24.581,01 a carico della sig.ra TO, il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha eseguito il pagamento della differenza di € 506.343,09.
Con memoria del 17 luglio 2025, il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Di contro, con memoria del 25 luglio 2025, la sig.ra TO sostiene che il pagamento avvenuto sia parziale, avendo il Consorzio liquidato soltanto gli interessi maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello mentre avrebbe dovuto corrispondere gli interessi maturati dal riconoscimento del debito risalente al 28 settembre 1989 ovvero quelli maturati dalla domanda introduttiva del giudizio dinnanzi al giudice civile fino al soddisfo.
Con memoria di mera forma del 23 luglio 2025, si costituisce in giudizio Anas Gruppo FS Italiane.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio dichiara in parte l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Per quel che rileva nell’odierno giudizio, con la sentenza n. 761/2019, la Corte d’Appello di Messina ha così statuito:
“ 1) condanna il CAS al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 459.295,44 per i titoli di cui al capo a) delle conclusioni dell’atto di appello…3) conferma il rigetto della domanda dell’attrice di cui al capo b) delle conclusioni della citazione introduttiva per intervenuta prescrizione (ossia la domanda diretta alla condanna del Consorzio al pagamento degli “ interessi legali e moratori, agli ulteriori interessi, anche anatocistici…sulle somme tutte che saranno riconosciute dovute in favore dell’istante ”.
Or bene, ritiene il Collegio che il punto n. 1 della predetta sentenza sia stato integralmente eseguito dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, avendo corrisposto la somma di € 506.343,09 (comprensiva di capitale, interessi e spese di lite, detratto quanto dovuto dalla ricorrente all’erario).
E, del resto, la stessa ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo “ il pagamento dell’importo di € 459.295,44, oltre agli interessi legali prodotti dal capitale dalla data della domanda introduttiva del giudizio sino a quella dell’effettivo soddisfo, oltre alla rifusione delle spese processuali liquidata per il primo grado nell’importo di euro 9.050,00 e nell’importo di euro 9.368,00, entrambi oltre spese generali, CPA ed IVA ”.
Non può, invece, essere accolta la domanda di parte ricorrente secondo cui sarebbero ancora dovuti gli interessi legali maturati dalla data di riconoscimento del debito ovvero dalla data di proposizione del giudizio civile, non essendo indicato nel giudicato civile da ottemperare ed avendo, anzi, la Corte d’Appello confermato il rigetto della domanda della sig.ra TO di cui al capo b) delle conclusioni della citazione introduttiva del giudizio, relativa alla condanna del Consorzio al pagamento degli “ interessi legali e moratori, agli ulteriori interessi, anche anatocistici…sulle somme tutte che saranno riconosciute dovute in favore dell’istante ”.
In definitiva, per le ragioni esposte, il Collegio dichiara in parte la cessazione della materia del contendere, con rigetto per il resto del ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara in parte la cessazione della materia del contendere nei sensi di cui in motivazione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
DI TO, Presidente FF
UE CA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE CA | DI TO |
IL SEGRETARIO