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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 879/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZO ALDO, Presidente
LI EP AN, Relatore
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2174/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1. Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230015165635000 VIOLAZIONE CDS 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la società “N
Ricorrente_1 s.a.s.” ha impugnato la cartella esattoriale n. 03420230015165635000, notificata il 14.9.2023, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 31.253,88 relativa a sanzioni applicate per contravvenzioni al codice della strada, deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria, l'illegittimità della procedura amministtrativa seguita ai fini dell'irrogazione delle sanzioni stradali e, infine, il mancato rispetto del principio di proporzionalità.
In data 22.4.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio deducendo il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
In data 20.1.2026 la ricorrente ha depositato memoria difensiva segnalando l'avvenuto annullamento, in sede di autotutela, dell'atto impugnato e invocando, pertanto, una pronuncia di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto contravvenzioni al codice della strada e, quindi, questioni rientranti nella cognizione del giudice ordinario.
Ne discende il difetto di giurisdizione di questa Corte.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Spese di lite compensate tra le parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZO ALDO, Presidente
LI EP AN, Relatore
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2174/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1. Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230015165635000 VIOLAZIONE CDS 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la società “N
Ricorrente_1 s.a.s.” ha impugnato la cartella esattoriale n. 03420230015165635000, notificata il 14.9.2023, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 31.253,88 relativa a sanzioni applicate per contravvenzioni al codice della strada, deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria, l'illegittimità della procedura amministtrativa seguita ai fini dell'irrogazione delle sanzioni stradali e, infine, il mancato rispetto del principio di proporzionalità.
In data 22.4.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio deducendo il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
In data 20.1.2026 la ricorrente ha depositato memoria difensiva segnalando l'avvenuto annullamento, in sede di autotutela, dell'atto impugnato e invocando, pertanto, una pronuncia di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto contravvenzioni al codice della strada e, quindi, questioni rientranti nella cognizione del giudice ordinario.
Ne discende il difetto di giurisdizione di questa Corte.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Spese di lite compensate tra le parti.