Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5023 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO050 2 3 /02 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 10383/99 Consigliere Cron.41342 Dott. Giovanni MAZZARELLA -Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Ud.10/01/02 - Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARDEGNA SPA, in persona del legale BANCA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato SADURNY CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati SANNA FRANCO, NASEDDU PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA V.LE CASU DANIELA, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO 35, ANGELICO che la rappresenta e difende, giusta delega 2002 D'AMATI, in atti;
68 -1- controricorrente sentenza n. 30/99 del Tribunale di avverso la CAGLIARI, depositata il 22/02/99 - R.G.N. 2044/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato D'AMATI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 10.10.1997 al Pretore di Cagliari, NI AS esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del Banco di Sardegna, tra il 2 settembre 1991 ed il 12 settembre 1997, in virtù di sette contratti a termine, i primi sei dei quali, prorogati in termini tali da impegnarla per una media di circa 11 mesi l'anno, come gli impiegati assunti a tempo indeterminato. Aggiungeva la ricorrente che, nonostante le causali addotte dal Banco in merito a ciascuna assunzione a termine (necessità di "far fronte all'eccezionale carico di lavoro, di natura occasionale”, ovvero "imprevedibili ritardi nell'installazione e nel regolare funzionamento dell'hardware e del software”, ecc.) era stata sempre addetta alle operazioni di sportello, senza alcun coinvolgimento in attività relative al dedotto piano informatico o al funzionamento degli archivi) secondo modalità e tempi non difformi da quelli riguardanti gli altri impiegati a tempo indeterminato: in particolare, deduceva che i periodi di inattività tra una assunzione a termine e l'altra sostanzialmente coincidevano con quelli che avrebbe usufruito a titolo di ferie. Ciò premesso, la AS chiedeva che, accertata la natura a tempo indeterminato del proprio rapporto, venisse condannato il Banco di Sardegna ad adibirla in maniera continuativa all'attività lavorativa già svolta, con ricostruzione della progressione di carriera, secondo le disposizioni collettive in vigore, il pagamento delle differenze di trattamento economico ivi comprese le retribuzioni maturate negli intervalli non lavorati, nella misura da determinarsi in separato giudizio. Si costituiva in giudizio il Banco convenuto deducendo, e chiedendo di provare, di aver avviato, nel periodo in questione, alcune procedure informatizzate riguardanti l'intero Istituto, con conseguenti aggravi di carico di lavoro e vuoti temporanei di organico dovuti al distacco di numerosi dipendenti 3 impegnati in corsi di addestramento professionale, il che giustificava il ricorso ad assunzioni a tempo determinato di numerosi dipendenti. Con sentenza del 31.3.1998 il Pretore accoglieva integralmente la domanda riconoscendo alla ricorrente il diritto di proseguire la prestazione lavorativa, alle dipendenze del Banco convenuto, in qualità di impiegata di prima categoria del settore credito, con anzianità decorrente dal 9 settembre 1991. Proposto appello da parte del Banco di Sardegna, e costituitosi nuovamente il contraddittorio, il Tribunale di Cagliari, con sentenza notificata il 22.3.1999, confermava la pronunzia di prime cure. Osservava il Giudice del gravame che l'Istituto appellante non aveva fornito la prova della legittimità dell'apposizione dei termini ai numerosi contratti di lavoro succedutisi nel lungo arco di tempo sopra indicato: al contrario, era risultato che la AS aveva svolto sempre mansioni riferibili alla normale attività bancaria e non anche alla realizzazione di quelle procedure informatiche aventi il carattere della straordinarietà ed occasionalità per le quali era stata assunta. Sotto questo profilo, le prove offerte in deduzione dal Banco, riguardanti la realizzazione dei sistemi informatici in tutte le articolazioni dell'azienda, l'addestramento professionale del personale, e l'insorgenza di non meglio identificate difficoltà insorte durante l'avvio dei programmi, erano tutte inammissibili in quanto irrilevanti, così come ritenuto anche dal Pretore, al fine di giustificare l'apposizione dei termini ai numerosi contratti stipulati con la AS, come pure le altrettanto numerose proroghe. Avverso detta sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste la AS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. - lamenta l'Istituto ricorrente l'ingiusta preclusione opposta dal 244 c.p.c. Tribunale alla prova testimoniale offerta in entrambi i gradi di merito: contrariamente a quanto esposto nella motivazione della sentenza impugnata, il Banco aveva dedotto una prova analitica sulla sussistenza delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine nei vari contratti e delle ragioni delle relative proroghe, dalla quale risulta che la prestazione lavorativa della AS fu utilizzata per sostituire dipendenti a tempo indeterminato, distratti per i compiti inerenti l'attuazione del piano di informatizzazione dalle loro abituali posizioni di lavoro. Del resto – aggiunge il Banco ricorrente - i fatti erano indicati nei loro estremi essenziali, in ossequio al disposto dell'art. 244 c.p.c., sicché la prova avrebbe dovuto essere ammessa. Col secondo motivo si riformula la medesima censura sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo of della controversia. I due motivi, congiuntamente esaminabili in quanto connessi tra loro, non possono essere accolti per più ragioni. Va anzitutto premesso che – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire il controllo della decisività di quei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di Cassazione dev'essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune, quindi, non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass.SU, 24.2.1998, n.1988; Cass., 4.12.1999, n. 13566). Si legge nel ricorso che “contrariamente a quanto esposto in motivazione dalla sentenza impugnata, il Banco di Sardegna non si è limitato a formulare un generico riferimento ai predetti principi teorici, ma ha dedotto in memoria di costituzione e riproposto in appello una prova testimoniale analitica sulla sussistenza delle ragioni giustificanti l'apposizione del termine nei vari contratti e delle ragioni delle relative proroghe, dalla quale peraltro risulta che la prestazione lavorativa della AS fu utilizzata per sostituire dipendenti a tempo indeterminato, distratti per i compiti inerenti l'attuazione del piano di informatizzazione delle loro abituali posizioni di lavoro. Senonchè nulla si specifica in ordine a fatti concreti ovvero sui lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, da sostituire in mansioni identiche: elementi tutti che, se provati, avrebbero giustificato l'instaurazione di altrettanti rapporti a tempo determinato. Sotto questo profilo, dunque, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 244 c.p.c. dal quale, anzi, trae origine l'obbligo di specificare le circostanze oggetto di prova, non solo per consentire il giudizio di rilevanza, ma anche per dare alla controparte la possibilità di difendersi. Deve aggiungersi che il Tribunale di Cagliari, nel condividere appieno la sentenza di primo grado ha confermato il giudizio di illegittimità del termine apposto al settimo contratto concluso con riferimento ad un asserito incremento stagionale presso l'agenzia di Villasimius, nonché l'illegittimità delle proroghe disposte per ciascuno dei primi sei contratti. Tali capi - che pure sostenevano la tesi dell'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato - non sono stati oggetto di censura da parte del Banco ricorrente, sicché, anche per tale verso appare inconsistente l'accusa di carenze motivazionali e di ingiustificato rifiuto di mazzi probatori mossi nei confronti della sentenza di appello. Per le esposte considerazioni il ricorso va respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
6 La Corte rigetta il ricorso e pone a carico del ricorrente Banco di Sardegna le spese del presente giudizio nella misura di € 6,80 oltre ad € 3.000, 1 00 (tremila) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente englich lank 左 Ih ll IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 8 APR. 2002.. IL CANCELLIERE 7