Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4276 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOL0427 6 /02 0067551 R E C D REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA Agevolazioni sisma 1984 resta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S S A T R.G.N. 504/00 Dott. Michele CANTILLO Presidente Relatore Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere - 9943 Cron. Dott. Giulio GRAZIADEI Rep. Consigliere Dott. Stefano MONACI Ud. 06/12/01 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 67551 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RC CA;
- intimato avverso la sentenza n. 479/98 della Commissione 2001 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 2508 19/12/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/12/01 dal Presidente Relatore Dott. Michele CANTILLO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che visti gli artt. 375, nuovo testo, e 138 disp. att. c.p.c.; chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza dello stesso, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo RL RC, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato har della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsot dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella di- chiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di paga- mento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. 2 Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministro delle Finanze, denunciando la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 28, della leg- ge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 di- cembre 1977, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DRP 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. haur Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, so- spese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i re- sidenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell' ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 2 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in rela- zione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, 3 deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ridetermi- nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospen- sione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per di- scostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ri- corso deve essere rigettato, senza che occorra provve- dere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vit- toriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2001. Il Presidente, Il Consigliere estensore Enrico Altieri Michele Inti IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 25 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista