Art. 11.
La vigilanza igienica delle scuole e' la tutela sanitaria della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con servizi specialistici.
A mezzo di tali servizi si provvede:
a) al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;
b) alla difesa contro le malattie infettive;
c) all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali;
d) alla vigilanza sull'idoneita' dei locali e delle suppellettili e sulla manutenzione;
e) alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza e su tutte le istituzioni ed attivita' parascolastiche;
f) all'educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica;
g) ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole.
La vigilanza igienica delle scuole e' la tutela sanitaria della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con servizi specialistici.
A mezzo di tali servizi si provvede:
a) al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;
b) alla difesa contro le malattie infettive;
c) all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali;
d) alla vigilanza sull'idoneita' dei locali e delle suppellettili e sulla manutenzione;
e) alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza e su tutte le istituzioni ed attivita' parascolastiche;
f) all'educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica;
g) ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole.