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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 681/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2697/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Postiglione - Via A. Diaz, 3 84026 Postiglione SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 446/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 5 e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 966 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6713/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna, ai sensi dell'art 395 n. 4 cpc, la sentenza n.446/2025, emessa in data
08/01/2025 con cui, con riferimento all' avviso di accertamento emesso per annualità IMU 2017, è stato rigettato l'appello proposto dalla medesima società, richiamando -sulla questione relativa alla assoggettabilità della società al tributo in questione e al profilo della natura demaniale dell'area sulla quale insiste l'opificio- altra sentenza (C.T.R. CAMPANIA- Sez. dist. di Salerno con la sent. n. 6433/2022) intervenuta per la precedente annualità 2014, sfavorevole alla contribuente.
Con il proposto rimedio, la medesima società prospetta l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nell'aver deciso sull'erroneo presupposto del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'annualità 2014.
Ha precisato che il contenzioso relativo all'annualità 2014 non era passato in giudicato;
infatti, avverso la
Sentenza n. 6433/2022 depositata il 03/10/2022 era stato proposto Ricorso per Cassazione, con notifica a controparte in data 30/03/2023 e deposito presso la segreteria della Suprema Corte di Cassazione in data
17/04/2023, con iscrizione al Ruolo al n. 8125/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
A prescindere da profili di inammissibilità del presente ricorso, deve rilevarsi in via assorbente come non sia rilevabile l'errore di fatto denunciato, posto che è proprio la medesima parte, che oggi si duole dell'errore, ad aver rappresentato, nella contumacia di controparte, alla Corte che la sentenza relativa all'annualità 2014 non era stata impugnata, come emerge dal decisum della sentenza n.446/2025.
Come chiarito dalla C. di C., l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 6-2, ordinanza n. 16439 del 10/06/2021; Cass. Sez. 3, sentenza n. 3190 del 14/02/2006; n. 8184 del 28/03/2025).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha negato di aver attestato l'assenza di impugnazione della sent.
n. 6433/2022(C.T.R. CAMPANIA- Sez. dist. di Salerno), richiamata in quella impugnata nella presente sede
(n. 446/2025), ma, ravvedendosi di una propria erronea attestazione fatta in udienza, ha profilato un'erronea percezione di un fatto, che invece risulta correttamente valutato e coerente con quanto emerso negli atti processuali.
Il ricorso va rigettato nulla per spese stante la mancata costituzione di controparte. Rigetta l'appello. Nulla spese.
P.Q.M.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2697/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Postiglione - Via A. Diaz, 3 84026 Postiglione SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 446/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 5 e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 966 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6713/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna, ai sensi dell'art 395 n. 4 cpc, la sentenza n.446/2025, emessa in data
08/01/2025 con cui, con riferimento all' avviso di accertamento emesso per annualità IMU 2017, è stato rigettato l'appello proposto dalla medesima società, richiamando -sulla questione relativa alla assoggettabilità della società al tributo in questione e al profilo della natura demaniale dell'area sulla quale insiste l'opificio- altra sentenza (C.T.R. CAMPANIA- Sez. dist. di Salerno con la sent. n. 6433/2022) intervenuta per la precedente annualità 2014, sfavorevole alla contribuente.
Con il proposto rimedio, la medesima società prospetta l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nell'aver deciso sull'erroneo presupposto del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'annualità 2014.
Ha precisato che il contenzioso relativo all'annualità 2014 non era passato in giudicato;
infatti, avverso la
Sentenza n. 6433/2022 depositata il 03/10/2022 era stato proposto Ricorso per Cassazione, con notifica a controparte in data 30/03/2023 e deposito presso la segreteria della Suprema Corte di Cassazione in data
17/04/2023, con iscrizione al Ruolo al n. 8125/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
A prescindere da profili di inammissibilità del presente ricorso, deve rilevarsi in via assorbente come non sia rilevabile l'errore di fatto denunciato, posto che è proprio la medesima parte, che oggi si duole dell'errore, ad aver rappresentato, nella contumacia di controparte, alla Corte che la sentenza relativa all'annualità 2014 non era stata impugnata, come emerge dal decisum della sentenza n.446/2025.
Come chiarito dalla C. di C., l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 6-2, ordinanza n. 16439 del 10/06/2021; Cass. Sez. 3, sentenza n. 3190 del 14/02/2006; n. 8184 del 28/03/2025).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha negato di aver attestato l'assenza di impugnazione della sent.
n. 6433/2022(C.T.R. CAMPANIA- Sez. dist. di Salerno), richiamata in quella impugnata nella presente sede
(n. 446/2025), ma, ravvedendosi di una propria erronea attestazione fatta in udienza, ha profilato un'erronea percezione di un fatto, che invece risulta correttamente valutato e coerente con quanto emerso negli atti processuali.
Il ricorso va rigettato nulla per spese stante la mancata costituzione di controparte. Rigetta l'appello. Nulla spese.
P.Q.M.