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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Settima Sezione Civile
RG. N. 117-1/2022
Il Tribunale di Napoli, Settima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. AN IE PP Presidente
Dott. Francesco Paolo Feo Giudice relatore
Dott. Ilaria Grimaldi Giudice
Letta l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante con sede in Controparte_1 udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al g.d., perfezionata ai sensi di legge, anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile;
rilevato che i resistenti non si sono costituiti;
ritenuto, in primo luogo, che la debitoria oggetto di accertamento (considerando anche la debitoria erariale) è superiore alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, del nuovo CCII, sicché non v'è impedimento all'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sussiste il presupposto di assoggettabilità all'apertura della dichiarazione giudiziale nei confronti della predetta società che, come risulta dalla documentazione acquisita, supera le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. D, del nuovo CCII, non potendo essere qualificata come impresa minore, visto che dalle dichiarazioni iva depositate considerato, altresì, che sussiste il presupposto oggettivo del fallimento, in quanto appare evidente che la società debitrice versa in stato d'insolvenza, resa manifesta dall'inadempimento del credito vantato dall'istante, cui si aggiunge la debitoria erariale, che si sostanzia in euro 159.000. ritenuto inoltre che lo stato di insolvenza è confermato dall'assenza di ogni informazione sul fatto che la società sia ancora operativa che possa far pensare ad un'eventuale soddisfazione dei creditori;
informazioni nemmeno fornite dalla convenuta e dal suo amministratore;
anzi, in occasione dell'accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario, in sede di esecuzione, la società in esame è risultata non operativa e l'amministratore ha espressamente dichiarato che la stessa doveva intendersi già
“fallita”; ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ed, ai sensi dell'art. 256 Controparte_1
CCII del socio illimitatamente responsabile , nato a [...], il [...] Controparte_1
P. Q. M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della , in Controparte_1 persona del legale rappresentante con sede in Napoli, via Villa San Giovanni – Lotto C. Isolato 3 – interno 24 nonché di
, nato a [...], in data [...] Controparte_1
NOMINA giudice delegato alla procedura la dr.ssa Loredana Ferrara e Curatore l'Avvocato Daniela Russo, in possesso di un'organizzazione di studio e di risorse che, allo stato, appaiono adeguate;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal CCII;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA il giorno 26 Marzo 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
DISPONE Che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 e 49 comma 4 del nuovo CCII.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 10 Dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dottor Francesco Paolo Feo AN IE PP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Settima Sezione Civile
RG. N. 117-1/2022
Il Tribunale di Napoli, Settima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. AN IE PP Presidente
Dott. Francesco Paolo Feo Giudice relatore
Dott. Ilaria Grimaldi Giudice
Letta l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante con sede in Controparte_1 udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al g.d., perfezionata ai sensi di legge, anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile;
rilevato che i resistenti non si sono costituiti;
ritenuto, in primo luogo, che la debitoria oggetto di accertamento (considerando anche la debitoria erariale) è superiore alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, del nuovo CCII, sicché non v'è impedimento all'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sussiste il presupposto di assoggettabilità all'apertura della dichiarazione giudiziale nei confronti della predetta società che, come risulta dalla documentazione acquisita, supera le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. D, del nuovo CCII, non potendo essere qualificata come impresa minore, visto che dalle dichiarazioni iva depositate considerato, altresì, che sussiste il presupposto oggettivo del fallimento, in quanto appare evidente che la società debitrice versa in stato d'insolvenza, resa manifesta dall'inadempimento del credito vantato dall'istante, cui si aggiunge la debitoria erariale, che si sostanzia in euro 159.000. ritenuto inoltre che lo stato di insolvenza è confermato dall'assenza di ogni informazione sul fatto che la società sia ancora operativa che possa far pensare ad un'eventuale soddisfazione dei creditori;
informazioni nemmeno fornite dalla convenuta e dal suo amministratore;
anzi, in occasione dell'accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario, in sede di esecuzione, la società in esame è risultata non operativa e l'amministratore ha espressamente dichiarato che la stessa doveva intendersi già
“fallita”; ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ed, ai sensi dell'art. 256 Controparte_1
CCII del socio illimitatamente responsabile , nato a [...], il [...] Controparte_1
P. Q. M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della , in Controparte_1 persona del legale rappresentante con sede in Napoli, via Villa San Giovanni – Lotto C. Isolato 3 – interno 24 nonché di
, nato a [...], in data [...] Controparte_1
NOMINA giudice delegato alla procedura la dr.ssa Loredana Ferrara e Curatore l'Avvocato Daniela Russo, in possesso di un'organizzazione di studio e di risorse che, allo stato, appaiono adeguate;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal CCII;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA il giorno 26 Marzo 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
DISPONE Che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 e 49 comma 4 del nuovo CCII.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 10 Dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dottor Francesco Paolo Feo AN IE PP