Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01458/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2025, proposto da ON NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Grippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. della Campania – sede di Salerno, sez. III, n. 235/2025;
e per il risarcimento del danno in via equitativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa ON AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso il Sig. NA ON ha agito in giudizio per ottenere l’esatta ottemperanza della sentenza emessa da questa Sezione n. 235 del 2025, con cui la pretesa ostensiva del ricorrente è stata ritenuta fondata e pertanto accolta, “ con conseguente obbligo del Ministero resistente di mettere a disposizione la documentazione disponibile entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione (o notificazione se anteriore) della presente sentenza, apprestando, nell'eventualità, ogni opportuna attestazione a firma del responsabile circa l'inesistenza o la indisponibilità degli atti richiesti (indicando con precisione, in tale ipotesi, la motivazione) ”.
1.1. Oltre all’ostensione degli atti richiesti, il ricorrente ha chiesto altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in via equitativa.
1.2. I fatti di causa possono sintetizzarsi come di seguito:
- il ricorrente, dispendente del Ministero delle Politiche Agricole (oggi M.A.S.A.F.), ha svolto fin dal 2002, attività di funzionario di gara addetto al controllo disciplinare delle corse ippiche per il settore trotto, successivamente partecipando al corso di preparazione per n. 60 di addetti al controllo e alla disciplina delle corse per il settore galoppo ed ha svolto attività di formazione teorica nel 2005 e di formazione pratica nel biennio 2014 – 2015;
- rilevando di non essere stato chiamato a sostenere la prova finale, in data 08.04.2024, ha presentato istanza di accesso agli atti e ai documenti ivi indicati;
- in data 08.05.2024 l’amministrazione ha rigettato l’istanza sulla scorta della ritenuta assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali l’accesso era stato richiesto ex art. 22 L. n. 241/1990, tenuto conto del fatto che l’istanza ostensiva era stata presentata a distanza di circa venti/dieci anni dai fatti (svolgimento di attività di formazione nell’anno 2005 e del corso pratico negli anni 2014-2015) cui la stessa istanza si riferisce;
- a seguito del provvedimento di diniego il ricorrente ha chiesto alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri il riesame dell’istanza;
- la predetta Commissione, preso atto del contenuto delle osservazioni controdeduttive dell’Amministrazione, con decisione del 19.07.2024, notificata il 30.07.2024, ha accolto la richiesta;
- nelle more, vale a dire ancor prima di conoscere il riscontro della Commissione, in data 26.07.2024, l’interessato ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. dinanzi a questo Tribunale;
- il ricorso è stato accolto, con sentenza n. 235 del 04.02.2025, la cui motivazione precisa: “ Ne discende che la pretesa ostensiva del ricorrente è fondata e deve essere accolta, con conseguente obbligo del Ministero resistente di mettere a disposizione la documentazione disponibile entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione (o notificazione se anteriore) della presente sentenza, apprestando, nell'eventualità, ogni opportuna attestazione a firma del responsabile circa l'inesistenza o la indisponibilità degli atti richiesti (indicando con precisione, in tale ipotesi, la motivazione). ”.
1.3. Lamentando che il giudicato formatosi sulla predetta sentenza, ritualmente notificata, non sia stato esattamente eseguito, il ricorrente ha agito in questa sede per ottenerne l’ottemperanza e la condanna al risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a. asseritamente subito per effetto della preclusione ad “ esercitare il diritto riconosciuto costituzionalmente di difendere i propri interessi giuridici e controllare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa .”
2. Costituitasi l’amministrazione in data 01.10.2025, con articolate memorie difensive ha fornito una dettagliata ricostruzione in fatto dell’intera vicenda dando conto anche della sopravvenuta corrispondenza intercorsa tra il Ministero resistente e il ricorrente, per il tramite del suo difensore, ed ha chiesto l’integrale rigetto del ricorso, stante l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, in ogni caso, in considerazione dell’inesistenza della documentazione oggetto di accesso. Ha soggiunto l’amministrazione che l’istanza ostensiva sarebbe funzionale alla conoscenza di presunti atti relativi a una fase finale di un corso e all’ammissione al successivo esame abilitativo che non si sono mai svolti, avendo “ il sig. NA partecipato all’unico corso (come funzionario) al quale l’Amministrazione, per motivi di organizzazione interna, non ha dato seguito ”.
3. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto del presupposto costituito dall’inerzia dell’amministrazione, violativa dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
5. Va considerato, difatti, che per l’effetto conformativo insito nella statuizione giudiziale passata in giudicato, il dispositivo di accoglimento non può prescindere dalla motivazione la quale, nello specifico caso all’esame, puntualizzava che “ l’Amministrazione, in base al dato normativo di cui all’art. 25, comma 4, Legge n. 241/90, ove avesse voluto giustificare in tal modo l’ulteriore diniego, sulla scorta, dunque, di una motivazione diversa ed ulteriore rispetto a quella posta a sostegno del primigenio diniego (difetto di attualità dell’interesse sotteso, essendo trascorsi 10 e 19 anni), avrebbe dovuto farlo con apposito atto espresso e motivato, non surrogabile da mere controdeduzioni difensive contenute in memoria dell’organo di difesa erariale.
Sarebbe invero contrario ad un generale principio di effettività della tutela limitarsi a ritenere assentito l’accesso per effetto dell’assenso per silentium (art. 25, comma 4 della legge n. 241/90) lasciando tuttavia monco, in quanto privo del segmento finale, l’iter attivato per ottenere la conoscenza di atti e informazioni che riguardano personalmente il ricorrente ed ai quali questi è interessato per esigenze difensive espressamente dichiarate ”.
Il medesimo provvedimento giurisdizionale, poi, indicava all’amministrazione due modalità possibili di adempimento:
- “ mettere a disposizione la documentazione disponibile entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione (o notificazione se anteriore) della presente sentenza; ” dove per “ disponibile ”, secondo un’interpretazione letterale praticabile in considerazione del senso chiaro ed univoco del termine, occorre intendere “ esistente ” ed in possesso dell’amministrazione cui è rivolta l’istanza di esibizione o agevolmente reperibile presso altra amministrazione;
- “ apprestando, nell'eventualità, ogni opportuna attestazione a firma del responsabile circa l'inesistenza o la indisponibilità degli atti richiesti (indicando con precisione, in tale ipotesi, la motivazione) ” che, in maniera altrettanto chiara, indica la possibilità per l’amministrazione (nell’eventualità in cui la documentazione richiesta dall’interessato non sia disponibile) di attestare, con comunicazione sottoscritta dal responsabile, tale indisponibilità, nonché la sua motivazione.
5.1. Ebbene, dagli atti di causa emerge che l’amministrazione, in esecuzione della sentenza n. 235 del 2025 abbia dato corso ad una fitta corrispondenza con l’interessato (vd. pec 7 marzo 2025, pec 4 agosto 2025, pec 7 agosto 2025) in cui, conformemente a quanto disposto da questo organo giudicante, ha illustrato le ragioni dell’indisponibilità della documentazione richiesta consistite nella decisione amministrativa illo tempore assunta di non dare ulteriore sviluppo alla procedura selettiva cui ha partecipato il ricorrente “ posto che non si è ravvisata più la necessità di reclutare nuove figure, anche a causa della soppressione dell’UNIRE/Assi e del trasferimento di funzioni a questo Ministero ”.
6. Sicchè, dovendosi ritenere che l’amministrazione abbia ottemperato alla sentenza n. 235/2025 - mediante la seconda delle modalità ivi indicate - il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite, stante la peculiarità del caso, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
ON AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON AR | IG SO |
IL SEGRETARIO