Art. 1.
Tutte le disposizioni generali o speciali, che comunque prescrivano, per le forniture di carte e cartoni allo Stato ed agli enti di cui al successivo articolo 2, l'impiego di prodotti con impasti di pura pasta chimica di legno ed aventi particolari caratteristiche, sono abrogate.
Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni che vietano, per tali forniture, l'impiego di carte e cartoni fabbricati con impasti composti anche con fibre di recupero, paste ad alta resa e paste di paglia.
Nulla e' innovato per quanto concerne le carte valori, le carte e gli articoli cartacei e cartotecnici per tabacchi lavorati, le carte e i cartoni destinati a venire in contatto con alimenti, e gli altri prodotti cartari, oggetto di specifiche previsioni normative, che debbono presentare determinati requisiti essenziali alla loro utilizzazione.
Tutte le disposizioni generali o speciali, che comunque prescrivano, per le forniture di carte e cartoni allo Stato ed agli enti di cui al successivo articolo 2, l'impiego di prodotti con impasti di pura pasta chimica di legno ed aventi particolari caratteristiche, sono abrogate.
Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni che vietano, per tali forniture, l'impiego di carte e cartoni fabbricati con impasti composti anche con fibre di recupero, paste ad alta resa e paste di paglia.
Nulla e' innovato per quanto concerne le carte valori, le carte e gli articoli cartacei e cartotecnici per tabacchi lavorati, le carte e i cartoni destinati a venire in contatto con alimenti, e gli altri prodotti cartari, oggetto di specifiche previsioni normative, che debbono presentare determinati requisiti essenziali alla loro utilizzazione.