Decreto presidenziale 12 marzo 2025
Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
Decreto cautelare 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00570/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LU Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Francica, Carlo Lucioni e Valentina Zanelli, con domicilio digitale presso la pec dei difensori e domicilio fisico elettivo in Venezia, Palazzo Gussoni - Cannaregio 2277/2;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale presso la pec dei difensori e domicilio fisico elettivo in Verona, piazza BR 1;
Comune di Verona, Commercio Attività Produttive, Ufficio Plateatici, non costituito in giudizio;
nei confronti
TA in BR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Biondaro e Pierangelo Mori Bontempini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso principale
per l’esecuzione della sentenza n. 2624/2024, pubblicata in data 06.11.2024 e notificata in pari data, passata in giudicato, resa dal TAR per il Veneto, Venezia, sez. IV, in seno al giudizio instaurato con R.G. 1455/2019, con la quale il giudice amministrativo ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio e i ricorsi per motivi aggiunti “con conseguente annullamento della concessione nr. 263/2019, nonché degli atti impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti nella parte in cui con essi è stata confermata la concessione all’occupazione dello spazio antistante l’esercizio commerciale del quale è titolare l’odierna ricorrente”;
e
per la declaratoria di nullità e/o, in subordine, previa conversione del rito, per l’annullamento della concessione di suolo pubblico per l’allestimento di un plateatico con tavoli, sedie e n. 1 ombrellone per mq. 30,05, dal 15 marzo al 15 novembre di ogni anno (di cui all’istanza presentata dalla richiedente la costa in bra s.r.l. in data 03.12.2024), ancorché non conosciuta e solamente preannunciata dal Comune di Verona per il tramite della nota trasmessa alla ricorrente con nota prot. n. 532/2025 del 02.01.2025; del parere favorevole reso nella seduta del 12.12.2024 dalla commissione plateatici del Comune di Verona, richiamato nella predetta nota prot. n. 532/2025, in relazione alla predetta istanza del 03.12.2024;
nonché
di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti, ancorché non conosciuti, ivi compresi tutti gli atti pregiudizievoli nominati e di cui è possibile l’individuazione nel testo del ricorso, anche esaminando le censure proposte
nonché,
ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. per l’annullamento del diniego opposto dal Comune di Verona, ufficio commercio, con nota prot. n. 53594/2025 del 06.02.2025, all’istanza di accesso agli atti presentata al Comune di Verona in data 30.01.2025, con particolare riferimento alla richiesta di avere “copia del progetto speciale denominato “Progetto RE”, unitamente a tutti gli atti e provvedimenti relativi alla sua fase istruttoria e al provvedimento definitivo, comprensivi di eventuali allegati”;
del silenzio diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, l. 241/1990 sulla già menzionata istanza di accesso agli atti trasmessa al comune di Verona in data 30.01.2024, con particolare riferimento alla richiesta di avere accesso a tutta la restante documentazione meglio indicata nell’istanza medesima, con particolare riferimento, inter alia, a: (i) l’istanza di La TA in BR , completa di tutti gli allegati, con cui e stato attivato il procedimento relativo alla concessione in questione; (ii) copia integrale del parere reso dalla commissione plateatici nella seduta del 12.12.2024, unitamente al verbale della seduta stessa e/o di ogni altra riunione della commissione plateatici che abbia fatto anche solo riferimento alla concessione de La TA in BR , nonché di eventuali atti oppositivi o ad adiuvandum presentati da terzi a questa amministrazione; (iii) copia della vigente concessione relativa ai plateatici rilasciata a La TA in BR , che, per quanto a conoscenza dell’esponente, risulta al momento solo annunciata, con eventuali allegati; (iv) ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche interno all’istruttoria svolta da questa amministrazione, che risulti connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale a quelli già citati e la cui conoscenza sia da ritenersi necessaria o opportuna per garantire la migliore tutela degli interessi di LU;
previa declaratoria di accertamento
del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 30.01.2025, con conseguente ordine alla amministrazione comunale intimata di esibire la documentazione richiesta
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
1.della concessione di suolo pubblico n. 193/2025 del 08.04.2025 per l’allestimento di un plateatico con tavoli, sedie e n. 1 ombrellone per mq. 30,05, dal 15 marzo al 15 novembre di ogni anno, depositata in giudizio dal Comune di Verona il giorno 08.04.2025;
2.del parere favorevole reso nella seduta del 12.12.2024 dalla Commissione Plateatici del Comune di Verona, già impugnato con il ricorso r.g. 378/2025, depositato il 06.03.2025;
− se ed in quanto occorrer possa, della concessione di suolo pubblico n. 19/2025 del 24.01.2024, valida dal 11.07.2024 al 31.12.2024, e trasmessa alla ricorrente solo in data 11.03.2025;
3.di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti, ancorché non conosciuti, ivi compresi tutti gli atti pregiudizievoli nominati e di cui e possibile l’individuazione nel testo del ricorso, anche esaminando le censure proposte.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e della TA in BR S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa Ida IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 03/03/2025 e depositato in data 06/03/2025, la società ricorrente esponeva in fatto:
-di essere titolare di un punto vendita a insegna “LU Fresh Handmade Cosmetics”, situato in Piazza BR, n. 2/A, occupato in forza di un regolare contratto di locazione;
-che, nella medesima piazza, al civico 2 e in posizione adiacente al negozio di LU, operava la società La TA in BR S.r.l. (d’ora in avanti, “La TA in BR” o la “Controinteressata”), titolare di
un’attività di pizzeria/ristorante;
-che La TA in BR, una volta scaduta l’autorizzazione n. 146/2012 rilasciata dal Comune di Verona in data 18/06/2012 per l’occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, mobili di servizio e listini – i quali, di fatto, coprivano una porzione significativa delle vetrine del punto vendita LU –, aveva presentato, in data 05/12/2017, un’istanza di rinnovo della concessione;
-che il Comune, omettendo di garantire il contraddittorio con essa ricorrente e ignorando il suo legittimo interesse a preservare la visibilità del proprio negozio e delle relative vetrine, aveva accolto l’istanza e aveva rilasciato la concessione n. 108/2018 in data 09/04/2018;
-che tale concessione era stata impugnata da un soggetto terzo, la società La Fenicia S.p.A, che aveva contestato la legittimità per la violazione dei suoi interessi e diritti, nonché per il mancato rispetto del contraddittorio con i controinteressati;
-che, con sentenza n. 906/2018 del 24/09/2018, questo TAR aveva accolto il ricorso, annullando la concessione n. 108/2018 per le “assorbenti censure relative alla mancata partecipazione della ricorrente al procedimento di rinnovo delle concessioni impugnate, secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 del regolamento comunale sui plateatici e, più in generale, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
-che, successivamente, con sentenza n. 7154/2019 del 21.10.2019, il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello proposto da La TA in BR, confermando integralmente la pronuncia del TAR;
-che La TA in BR presentava una nuova istanza di rinnovo in data 28.09.2018, chiedendo di ottenere nuovamente la concessione;
-che, ancora una volta, senza garantire il necessario contraddittorio con l’odierna ricorrente, il Comune di Verona aveva trasmesso ad essa ricorrente, in data 04/12/2019, una comunicazione con la quale l’aveva informata cheera stata rilasciata a La TA in BR la concessione n. 236 del 28/10/2019, senza tuttavia trasmetterne copia;
-che essa ricorrente aveva presentato immediatamente un’istanza di accesso agli atti per ottenere la documentazione relativa al provvedimento;
-che, pur essendo ancora in attesa dell’evasione della propria istanza di accesso agli atti, essa ricorrente aveva impugnato la concessione n. 236 del 28/10/2019, insieme al verbale della Commissione Plateatici del medesimo giorno e agli atti presupposti a essa noti;
-che, in particolare, essa ricorrente aveva denunciato la manifesta violazione del giudicato formatosi con le sentenze nn. 906/2018 di questo Ecc.mo TAR e 7154/2019 del Consiglio di Stato, nonché la violazione di diversi articoli del Regolamento per l’utilizzo dei plateatici, a causa dell’omessa integrazione del contraddittorio e della palese lesione dei diritti e degli interessi legittimi di LU;
-che, nel corso del giudizio, era stato emanato un nuovo provvedimento di concessione del 14/02/2024 n.66, che annullava e sostituiva la precedente concessione n. 236/2019, a seguito della richiesta di un ampliamento della superficie in concessione da parte de La TA in BR;
-che anche la concessione n.236/2019 era stata gravata con ricorso per motivi aggiunti;
che questo TAR, con sentenza n. 2624 del giorno 06/11/2024, pubblicata e notificata in pari data, aveva accolto integralmente il ricorso introduttivo e i successivi ricorsi per motivi aggiunti, annullando la concessione n. 236/2019 e gli atti impugnati, nella parte in cui confermavano l’occupazione dello spazio pubblico antistante il punto vendita di LU;
-che, nella decisione in parola, il TAR aveva precisato che l’Amministrazione sarebbe rimasta comunque libera di rideterminarsi sulla questione, previa un’adeguata istruttoria e tenendo conto delle osservazioni formulate dal Giudice Amministrativo in motivazione;
-che, in data 08/11/2024, La TA in BR aveva trasmesso alla LU Italia s.r.l. una nota con la quale aveva comunicato l’intenzione di presentare al Comune di Verona una nuova istanza per l’occupazione di plateatico nell’area di Piazza BR, in posizione ortogonale rispetto al negozio di LU Italia s.r.l.
-che, nonostante l’assenza di elementi chiari sulla richiesta avanzata da La TA in BR, in data 19/11/2024 l’Istante aveva trasmesso al Comune di Verona e alla controinteressata un atto di diffida e messa in mora per l’ottemperanza alla sentenza n. 2624/2024 del TAR per il Veneto, con contestuali: (i) istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241/1990, (ii) osservazioni -opposizione e (iii) richiesta di partecipazione al procedimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale per l’Utilizzo dei Plateatici;
-che, con tale atto, essa ricorrente aveva manifestato la propria ferma opposizione al rilascio di una nuova concessione in favore di La TA in BR per l’occupazione dello spazio pubblico antistante il proprio esercizio commerciale, ribadendo la necessità di essere coinvolta in ogni eventuale procedimento autorizzatorio;
-che, successivamente, in data 02/12/2024, La TA in BR aveva inviato ad essa istante una nuova comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, dichiarando l’intenzione di presentare una nuova istanza al Comune di Verona per ottenere la concessione dell’occupazione di plateatico nella medesima area;
-che, solo il giorno successivo, in data 03/12/2024, LU aveva finalmente ricevuto la planimetria relativa all’occupazione proposta, con evidente ritardo rispetto alla necessita di garantire una partecipazione effettiva al procedimento;
-che, con nota del 05/12/2024, il Comune di Verona aveva comunicato a La TA in BR che la precedente istanza presentata il 12/11/2024 non sarebbe stata presa in esame, essendo stata sostituita da quella più recente del 03/12/2024;
-che, in data 06/12/2024, a seguito della richiesta di accesso agli atti avanzata dall’Esponente, il Comune di Verona aveva trasmesso copia della domanda di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, riferita a un’area annessa all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e identificata con la pratica n. 01917380220-03122024-1040, presentata da La TA in BR in data 03/12/2024;
-che, dalla relazione illustrativa allegata alla domanda emerge che La TA in BR aveva motivato la richiesta di concessione dello spazio pubblico antistante il negozio di LU sulla base di tre presunti elementi giustificativi, così sintetizzabili: (i) la storicità dell’utilizzo dell’area per attività di somministrazione di alimenti e bevande; (ii) il presunto inquadramento complessivo dell’assetto di Piazza BR; (iii) l’approvazione dell’ombrellone mediante titolo edilizio e il via libera della Soprintendenza per l’occupazione dell’area e la tipologia della copertura adottata;
-che, in 12/12/2024, l’odierna Esponente aveva trasmesso, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale, una memoria difensiva a tutela dei propri diritti, formulando una ferma opposizione al rilascio della concessione richiesta da La TA in BR;
-che, come rappresentato nella suddetta memoria difensiva, la Ricorrente aveva ribadito l’inesistenza di motivi idonei a legittimare l’espansione dell’attività di La TA in BR nell’area antistante il proprio esercizio commerciale, sottolineando come le ragioni prospettate dalla controinteressata non siano sufficienti a giustificare l’occupazione di tale spazio;
-che, in particolare, era stato evidenziato che il riferimento alla storicità dell’utilizzo del marciapiede “Liston” per la somministrazione non poteva in alcun modo costituire un presupposto valido per l’occupazione del suolo pubblico adiacente, tanto più se antistante un’attività commerciale diversa;
-che non avrebbe potuto in alcun modo invocarsi un diritto acquisito a mantenere l’occupazione in questione;
-che, allo stesso modo, il richiamo al cosiddetto Progetto RE (da intendersi, ai fini del presente atto, comprensivo anche del provvedimento autorizzativo unico, repertorio n. 24 del 24 giugno 2011, citato nella nota prot. n. 53594/2025 del 06.02.2025) non poteva legittimare la permanenza delle coperture;
-che, infatti, sebbene tale piano fosse stato approvato in passato, esso non costituiva un titolo autonomo e permanente, ma restava indissolubilmente subordinato alla validità delle concessioni di suolo pubblico, le quali, essendo ormai decadute, ne escludevano qualsiasi effetto legittimante;
-che essa ricorrente aveva altresì contestato l’argomento secondo cui l’uniformità estetica e l’armonia paesaggistica della piazza avrebbero potuto giustificare la concessione dell’area antistante LU a La TA in BR, evidenziando come il Regolamento comunale non imponesse a tutti gli esercizi commerciali affacciati sul “Liston” di destinarsi alla somministrazione di cibi e bevande, nè tantomeno di adottare coperture e plateatici;
-che la deroga alla regola generale – che prevedeva il rilascio delle concessioni solo per lo spazio antistante il pubblico esercizio richiedente – non poteva fondarsi su criteri meramente estetici, ma necessitava, che, nel caso di specie, risultava del tutto assente;
-che, sotto il profilo urbanistico, essa ricorrente aveva evidenziato l’infondatezza del riferimento a un presunto titolo edilizio che legittimerebbe il posizionamento dell’ombrellone nell’area contestata, dal momento che, secondo consolidata giurisprudenza, la disponibilità dell’area pubblica e un presupposto indispensabile per il rilascio di un titolo edilizio e non viceversa;
-che, poiché le concessioni precedenti erano state annullate, anche l’eventuale titolo edilizio risultava privo di effetti giuridici, venendo meno il requisito fondamentale su cui si basava;
-che, infine, era stata fortemente contestata la richiesta avanzata da La TA in BR di mantenere aperte le coperture sull’area antistante LU anche durante l’orario di apertura del negozio, in evidente violazione dell’art. 6, comma 3, del Regolamento comunale, atteso che tale norma prevedeva espressamente che, in caso di mancato accordo tra le parti, le coperture potevano essere allestite solo dopo la chiusura dell’attività pregiudicata, a garanzia della visibilità e dell’accessibilità degli esercizi commerciali coinvolti;
-che, alla luce di tali rilievi, essa ricorrente aveva ribadito la propria ferma opposizione al rilascio di una nuova concessione in favore di La TA in BR, sottolineando come la pretesa della controinteressata non trovasse alcun fondamento normativo né potesse giustificarsi alla luce di un’analisi comparata degli interessi coinvolti;
-che, iniziata l’istruttoria procedimentale, la Commissione Plateatici nella seduta del 12/12/2024 aveva espresso parere favorevole, sulla base di un discutibile presupposto nella parte in cui aveva ritenuto che “il plateatico concesso alla LA COSTA IN BRA…SRL è frutto della riqualificazione complessiva della piazza, che ha portato alla definizione di un ‘progetto speciale’, cd. Progetto RE, che uniformò le aree occupate, le modalità di utilizzo e la tipologia delle coperture, prevedendo davanti al civico 2A di Piazza BR la posa di un ombrellone stabilmente infisso al suolo per un ampliamento di mq. 30,05 dal 15 marzo al 15 novembre di ogni anno”;
-che, con nota del 02/01/2025, il Comune di Verona aveva comunicato ad essa ricorrente che avrebbe rilasciato a La TA in BR una nuova concessione, confermando la prescrizione relativa alla chiusura dell’ombrellone durante l’orario di apertura di LU;
-che, in data 30/01/2025, essa ricorrente aveva presentato istanza di accesso a varia documentazione, in relazione alla quale il Comune di Verona aveva ritenuto di interpellare la società controinteressata la quale avrebbe potuto veder pregiudicato il proprio diritto alla riservatezza;
-che, inoltre, il Comune di Verona aveva rigettato l’istanza di accesso di essa ricorrente limitatamente alla richiesta di ottenere copia del Progetto speciale denominato “Progetto RE”, unitamente a tutti gli atti e provvedimenti relativi alla sua fase istruttoria e al provvedimento definitivo, comprensivi di eventuali allegati;
-che, in maniera del tutto illegittima e pretestuosa, il Comune aveva motivato il diniego rinviando la ricorrente a trasmettere una nuova richiesta di accesso agli atti allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), presso la Direzione SUAP SUEP, quale presunto responsabile del rilascio del provvedimento autorizzativo unico, repertorio n. 24 del 24.06.2011, relativo all’approvazione del suddetto progetto;
-che tale diniego appariva manifestamente infondato e frutto di un evidente travisamento dei fatti, in quanto l’istanza originaria era stata trasmessa all’indirizzo pec primario dell’Amministrazione, reperibile su IPA e utilizzato proprio in assenza di altri riferimenti nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni;
-che, stante l’inerzia del Comune di Verona sulla richiesta di accesso e lo stato in cui trovavasi il procedimento per il rilascio di una nuova concessione di suolo pubblico, essa ricorrente si era determinata ad agire per l’ottemperanza alla sentenza n.2624/2024 e per ottenere l’accesso ai documenti richiesti, denunciando l’illegittimità dell’agire amministrativo sotto i seguenti profili:
I.Violazione e/o elusione dell’obbligo di corretta attuazione del giudicato di cui alla sent. n. 2624/2024 del 06.11.2024, passata in giudicato, resa dal TAR per il Veneto, Venezia, sez. IV, R.G. 1455/2019 ai sensi degli artt. 112 e ss., c.p.a.;
II.Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6 del regolamento comunale sull’utilizzo dei plateatici approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 19/11/2009 e successive modifiche. violazione e/o erronea applicazione dell’art. 3 e degli artt. 7 e ss., l. 241/1990 - Eccesso per sviamento di potere - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. motivazione apparente e/o apodittica. violazione dell’violazione delle garanzie procedimentali, con riferimento alla tutela del contributo in contraddittorio della ricorrente e dei termini del procedimento;
III. Violazione e/o erronea violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6 del regolamento comunale sull’utilizzo dei plateatici. eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o di motivazione sotto altro e differente profilo. violazione del principio di proporzionalità. illogicità manifesta e contraddittorietà. sviamento di potere. violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della motivazione incoerenza del progetto RE.
Si costituivano in resistenza il Comune di Verona e la controinteressata TA in BR, subentrata a La TA in BR nella richiesta di concessione.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 09/06/2025 e depositato in data 13/06/2025, la società ricorrente impugnava agli atti indicati ai nn.1, 2 e 3 dell’epigrafe, articolando i seguenti motivi di diritto:
IV.Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 6, 10 e 15 del regolamento comunale sull’utilizzo dei plateatici approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 19/11/2009 e successive modifiche –Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti;
V.Illegittimità derivata.
Con ordinanza collegiale del 10/07/2025 n. 1228 veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art.32 c.p.a. e veniva fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Torna all’esame della Sezione la questione relativa alla contestata legittimità, da parte della società ricorrente, del titolo concessorio rilasciato dal Comune di Verona alla controinteressata TA in BR s.r.l. (subentrata nella concessione, a seguito di domanda presentata in data 16/12/2024, a La TA in BR s.r.l.) per l’allestimento di un plateatico con tavoli, sedie, n.1 ombrellone, n.3 port listini e n. 3 mobili di servizio su una superficie di mq. 125,69, soggetta ad ampliamenti nel periodo dal 15 marzo al 15 novembre e nel periodo 1° giugno- 30 settembre (in quest’ultimo caso nelle sole serate in cui si effettuano spettacoli presso l’Arena di Verona).
In particolare, nella presente occasione, l’iniziativa processuale della società ricorrente ha assunto dapprima le forme del giudizio di ottemperanza, introdotto con ricorso notificato in data 03/03/2025, rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R. del 6 novembre 2024 n.2624, con la quale sono stati annullati la concessione n. 263/2029 e gli ulteriori atti impugnati con cui era stata confermata la concessione all’occupazione dello spazio antistante l’esercizio commerciale del quale è titolare l’odierna ricorrente, e successivamente le forme del rimedio impugnatorio per la caducazione della concessione di suolo pubblico n. 193/2025 rilasciata in data 08/04/2025, nonché degli atti a questa presupposti, preordinati e precedenti, ivi compresa la concessione di suolo pubblico n. 19/2025 del 24/01/2024, rilasciata per il periodo dal giorno 11/07/2024 al giorno 31/12/2024.
Prima dello scrutinio del merito della questione ovvero della decisione circa la validità e/o legittimità dei titoli concessori rilasciati nel corso dell’anno 2025 e poco innanzi indicati, si impone l’esame preliminare di alcuni profili processuali connessi alle modalità, anche temporali, con le quali la difesa attorea ha assunto l’iniziativa di tutela giurisdizionale, tenuto conto, segnatamente e in prima battuta, del sopravvenuto riscontro alla domanda di accesso proposta in corso di causa ai sensi dell’art.116, comma 2, c.p.a. e del momento in cui la società ricorrente ha avuta piena conoscenza dell’avvenuto rilascio della concessione n.19/2025.
Sotto il primo profilo, sulla relativa domanda può dirsi cessata la materia del contendere in ragione dell’avvenuta soddisfazione dell’interesse (all’accesso) fatto valere, mentre, in relazione al secondo profilo, l’impugnativa promossa con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 09/06/2025, si rivela intempestiva in quanto promossa tardivamente rispetto alla data in cui la società ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto (11/03/2025), secondo quanto dalla stessa difesa attorea ammesso (cfr. epigrafe del ricorso per motivi aggiunti).
Al riguardo, non persuade l’allegazione attorea secondo la quale già con il ricorso principale, in quanto proposto non solo contro il parere della Commissione Plateatici del 12/12/2024, ma anche contro “ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale”, la concessione n.19/2025 sarebbe stata impugnata, contrastando tale assunto con un principio di razionalità logica, ancor prima che giuridica, alla cui stregua non può essere impugnato ciò che ancora non è venuto (giuridicamente) in essere.
Ulteriore profilo preliminare da esaminare è quello del rapporto tra il giudizio di ottemperanza, introdotto quando ancora il procedimento per il rilascio della nuova concessione di suolo pubblico richiesta dalla società La TA in BR s.r.l.( nella cui domanda è successivamente subentrata - come evidenziato innanzi - l’odierna controinteressata, TA in BR s.r.l.) non era concluso, e l’azione impugnatoria proposta successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, avverso i titoli concessori rilasciati, rispetto ai quali, attesa la già rilevata irricevibilità dell’impugnativa avente ad oggetto la concessione n.19/2025, essa azione impugnatoria è venuta a concentrarsi sulla sola concessione n. 193/2025.
Proprio la successiva proposizione dell’azione impugnatoria ha imposto, peraltro, la conversione del rito da camerale sommario a ordinario ai sensi dell’art.32 c.p.a. con ordinanza del 15/07/2025 n. 1228.
Così individuato il perimetro del thema decidendum , il Collegio osserva, altresì, che la difesa attorea, una volta proposto il gravame per motivi aggiunti, ha focalizzato le proprie doglianze sugli aspetti più specificamente caducatori dell’atto impugnato, incentrandole sulla mancata osservanza delle disposizioni del Regolamento per l’utilizzo dei plateatici, nella portata dispositiva applicabile ratione temporis , e, in particolare, dell’art.6 di detto Regolamento concernente il rilascio delle concessioni di suolo pubblico con plateatico, di tal che, oltre che per un profilo di successione cronologica dei rimedi giurisdizionali e degli atti contestati, lo scrutinio dell’atto concessorio n. 193/2025 sarà condotto in termini di vaglio della sua legittimità e l’istanza per l’ottemperanza al giudicato, in disparte da eventuali profili di inammissibilità, verrà ad essere considerata come assorbita dalla successiva domanda di annullamento, formalizzata quando gli atti assunti come lesivi sono stati posti in essere a conclusione del procedimento avviato a seguito della sentenza n. 2624/2024 e per l’ottemperanza alla stessa.
Ciò posto, mette conto di richiamare il contenuto dispositivo dell’anzidetto art.6, il quale si compone dei seguenti tre commi: “1. Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico con plateatico vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente; l’area di occupazione dovrà corrispondere alla proiezione del fronte dell’unità immobiliare in cui è ubicato il pubblico esercizio, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi”. 2.In via eccezionale, e fatti salvi i diritti dei terzi, potranno essere valutate le richieste di occupazione di suolo pubblico e di suolo privato aperto al pubblico transito anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano confinanti o adiacenti allo stesso, purché collegati all’esercizio mediante ingressi secondari, nel rispetto delle norme che disciplinano la sorvegliabilità. 3.Nel caso di occupazioni antistanti ingressi privati, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di attività commerciali, artigianali o di servizi, l’occupazione può essere concessa per sedute e tavoli. In tal caso dovrà essere previamente presentata una comunicazione di aver richiesto l’allestimento di un plateatico consegnata in data certa (con raccomandata o con firma per ricevuta o con altro documento idoneo) agli aventi titolo, avviando in tal modo la partecipazione al procedimento degli stessi, che potranno presentare agli uffici comunali, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, eventuali osservazioni o richiedere particolari misure, che saranno valutate dalla Commissione di cui all’art. 11. In tali situazioni, nel caso in cui non vi sia l’accordo, le coperture, qualora necessarie, potranno comunque essere allestite solo dopo l’orario di chiusura di tali attività. Dovrà essere in ogni caso garantito un corridoio di almeno 1,50 mt in corrispondenza dell’ingresso delle attività sopra indicate, nonché uno spazio libero di almeno mt. 1,00 antistante le vetrine”.
L’esegesi delle disposizioni regolamentari testé riportate conduce ad avviso del Collegio - che su questo punto concorda pienamente con quanto statuito con la più volte richiamata sentenza n.2624/2024 - ad individuare, per la legittima installazione di un plateatico nel Comune di Verona, una regola (enunciata al primo comma dell’art.6), un’eccezione (enunciata al secondo comma) e un temperamento all’eccezione (al terzo comma).
Orbene, nella vicenda in esame, dalla lettura sia dell’atto concessorio n.193/2025 che del presupposto parere espresso dalla Commissione Plateatici nella seduta del 12/12/2024, riportato nella comunicazione prot.0000532 del 02/01/2025 (v. allegato n. 2 al ricorso introduttivo), non si rinviene alcuna valutazione della fattispecie nei termini in cui avrebbe dovuto essere riguardata alla luce del secondo comma dell’art.6 del Regolamento (fattispecie di occupazione di suolo pubblico in uno spazio non antistante il pubblico esercizio richiedente, assentibile solo in via di eccezione e fatti salvi i diritti dei terzi), ma solo l’indicazione/prescrizione resa ai sensi del capoverso finale del terzo comma dell’art.6, peraltro priva di specifica motivazione o ragione giustificativa, della necessità di mantenere chiuso l’ombrellone, di fronte all’attività commerciale denominata “LU”, durante l’orario di apertura dell’attività stessa.
Ne risulta, quindi, completamente obliterato un passaggio istruttorio e motivazionale, specificamente evidenziato come necessario dalla sentenza n. 2624/2024, laddove si sottolineava la necessità di “valutare l’effettiva perduranza di ragioni idonee a giustificare l’occupazione dello spazio antistante il negozio della ricorrente in deroga alla regola generale”.
Nella qui delineata prospettiva si comprende, pertanto, come non possa condividersi l’allegazione prospettata dalla difesa della controinteressata circa la rilevanza della preesistente opera di riqualificazione di Piazza BR, condotta secondo il progetto speciale cd. RE (cui fa cenno il richiamato parere del 12/12/2024 della Commissione Plateatici), sia perché, in via generale, tale progetto poteva, sì, costituire uno degli elementi da considerare nella valutazione della fattispecie, ma di certo non poteva assurgere ad elemento escludente l’applicabilità del secondo comma dell’art.6, sia perché tale progetto non imponeva, di per sé e per il caso di speceie, il rilascio della concessione di plateatico, ma prescriveva in via generale il rispetto di alcune regole funzionali ad assicurare l’uniformità delle coperture degli esercizi commerciali un’armonica visione di insieme di Piazza BR.
Sono dunque fondate le doglianze attoree, formulate sia con il ricorso principale che con il ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui denunciano la violazione delle disposizioni del Regolamento Plateatici, sicché va, conseguentemente, annullata la concessione di suolo pubblico n. 193/2025 rilasciata dal Comune di Verona in data 08/04/2025 in favore della TA in BR s.r.l., potendosi considerare assorbiti gli ulteriori profili di censura.
Nulla è a dirsi, ad avviso del Collegio, circa la possibile riedizione del potere, dovendosi nel caso di specie tener conto della giurisprudenza amministrativa in materia di cd. one shot temperato, da intendersi come punto di equilibrio tra due opposte esigenze, quali la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi (cfr. di recente, ex multis , Cons. stato, sez. V, 11 febbraio 2025, n. 1127)
Le spese di giudizio, quanto ai rapporti tra la società ricorrente e il Comune di Verona, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, mentre, quanto ai rapporti tra la società ricorrente e la società controinteressata, vanno compensate sussistendo ragioni di equità rinvenibili nella peculiare complessità della fattispecie, nonché la parziale soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara in parte cessata la materia del contendere di cui al ricorso principale in relazione alla domanda di accesso;
c)dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui esso reca l’impugnativa della concessione di suolo pubblico n. 19/2025 del 24.01.2024, valida dal 11/07/2024 al 31/12/2024;
d)accoglie il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti nei sensi e nei limiti precisati in motivazione;
e)condanna il Comune di Verona al rimborso, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00#, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario ex lege ;
e)compensa le spese di giudizio tra la società ricorrente, LU s.r.l., e la società controinteressata, TA in BR s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Francesco Avino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida IO |
IL SEGRETARIO