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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 489/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2820/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
COMUNE DI FAVARA - Piazza Cavour 92026 Favara AG Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230029166786000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al Comune di Favara il 15 luglio 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 25.07.2024, il Sig. Ricorrente_1, nato il Data_di_nascita Difensore_1 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2023.00291667.86.000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 10.06.2024, con cui si chiedeva il pagamento di € 745,00, oltre diritti di notifica, reclamati dal Comune di Favara per TARI-Tassa sui Rifiuti, comprensiva di Tributo Provinciale, sanzioni, interessi e accessori, relativa all'anno 2018, conseguente al Sollecito n. 49099 del 16.12.2021 che sarebbe stato notificato il 09.03.2022. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità e/o inesistenza della notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
2) nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria in relazione al tributo preteso ed intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale dei tributi pretesi. Così concludeva: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO ADITA Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. - Ritenere e dichiarare la nullità, annullabilità, l'illegittimità e/o inesistenza della cartella di pagamento impugnata per l'assoluta inesistenza della Pretesa Tributaria, stante la mancata notifica dell'atto presupposto e/o sotto i diversi profili esposti e per i motivi sopra descritti e per l'effetto dichiarare nulla e/o illegittima ovvero annullare la cartella di pagamento medesima. - Con condanna alle spese del presente giudizio”. Il Comune di Favara si costituiva in giudizio con Memoria depositata il 05.08.2024, affermando che Ricorrente_1il Sig. , con codice utente 7779, non aveva corrisposto la TARI dell'anno 2018 con riferimento ad un immobile adibito a civile abitazione ed a un magazzino siti nella Indirizzo_1, per cui aveva emesso il sollecito di pagamento TARI 2018 Protocollo n. 49099 del 16.12.2021, che era stato notificato al ricorrente a mezzo posta raccomandata di Poste Italiane consegnata il 09 marzo 2022, come da documentazione che allegava. Chiariva che il n. 7779 era soltanto il numero corrispondente al codice utente e che lo stesso era riportato nell'avviso di ricevimento. Specificava, ancora, che il sollecito di pagamento avente il Protocollo n. 49099 era stato consegnato il 09.03.2022 a mani della Sig.ra Nominativo_1 , che era la nuora del destinatario, come da documentazione che allegava. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “Voglia Codesta On.le Corte Tributaria Provinciale di 1° grado di Agrigento dichiarare legittimo l'operato dell'Ente, respingere in toto il ricorso prodotto avverso la cartella di pagamento n. 29120230029166786000, avente per oggetto sollecito di pagamento TARI 2018, e condannare la parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio”. L'Agenzia delle entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con Controdeduzioni depositate 20.11.2024, con cui eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa. Contestava, per quanto di ragione, la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “PIACCIA All'On. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali”. In data 05 gennaio 2026 la parte ricorrente depositava una Memoria. In data 07 gennaio 2026 il Comune di Favara depositava una integrazione di memoria difensiva. Il giorno 23 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è infondato e va, pertanto, rigettato. Infondata è la doglianza di nullità della cartella di pagamento per nullità ovvero inesistenza della notifica degli atti alla stessa prodromici. Nella cartella esattoriale, invero, viene richiamato come atto presupposto all'iscrizione a ruolo il Sollecito N. 49099 del 16.12.2021 notificato il 09.03.2022. Il Comune di Favara ha prodotto in giudizio sia il SOLLECITO DI PAGAMENTO Tassa sui Rifiuti- Ricorrente_1TARI 2018 Prot. n. 49099 del 16.12.2021, emesso nei confronti del Sig. , Codice Ufficio 7779, sia l'Avviso di ricevimento della raccomandata con A.R. con cui è stato notificato il suddetto atto. Dall'esame dell'Avviso di ricevimento si evince che oggetto della notifica era il “Soll. TARI 2018- 7779”, che la raccomandata è stata spedita il 16 febbraio 2022 e che è stata consegnata il 09 marzo 2022 presso la non contestata residenza del destinatario, Sig. Ricorrente_1, sita in Indirizzo_1Favara nella , a mani di persona che ha sottoscritto per ricezione l'avviso di ricevimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente la notifica è legittima e valida, rilevandosi che in materia la Corte Suprema di Cassazione, con le Ordinanze n. 16183 e n. 2339 entrambe del 2021, ha statuito che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta ordinaria dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982 per la notifica giudiziaria (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010), ragione per cui è valida la notifica dell'avviso di accertamento e di ogni altro atto impositivo, senza necessità di invio della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito o avvenuta consegna. La suprema Corte ha evidenziato il carattere “semplificato” della notifica “diretta” degli atti tributari a mezzo posta, prevista dall'art. 14 della legge n. 890/1992, per cui non occorrono la redazione della relata di notifica né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento;
inoltre la notifica
“diretta” si perfeziona quando il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona, previa firma per ricevuta. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025 ha, poi, affermato il principio secondo cui nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo - come consentito a decorrere dal 15.05.1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 citato prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale – trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982. Ne consegue che la censura di nullità della cartella per omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico è infondata e va, quindi, respinta. Infondata, per cui va rigettata, è pure la censura di intervenuta decadenza dalla potestà accertativa in capo al Comune di Favara. Dalla rituale notifica dell'atto presupposto e dalla mancata sua impugnazione, per cui si è reso definitivo, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica del sollecito di pagamento ovvero dell'atto medesimo può essere avanzata con il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento, atto conseguente e derivato, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In altri termini, poiché è stata dimostrata la notifica del sotteso sollecito indicato nell'impugnata cartella di pagamento, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione del primo, resosi definitivo per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla sua notifica. Il Comune di Favara, peraltro, ha dimostrato di avere provveduto alla notifica dell'atto presupposto nel rispetto del termine di cinque anni previsto dal comma 161 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), producendo documentazione valida a dimostrare che la notifica è stata eseguita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 16 febbraio 2022 e consegnata il 09 marzo 2022 a fronte della richiesta di pagamento della TARI afferente all'anno 2018. Sempre dalla valida notificazione del sollecito di pagamento presupposto alla cartella di pagamento oggetto di contestazione, e dalla sua mancata impugnazione, per cui si è reso definitivo, deriva l'infondatezza della doglianza riguardante la prescrizione quinquennale del tributo richiesto. Si ribadisce che ipotetici vizi anteriori alla notifica dell'atto presupposto può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'atto conseguente e derivato rispetto al primo, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In proposito si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad un atto notificato e non impugnato può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nullo ovvero annullabile l'atto presupposto (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Infondato è, perciò, il motivo di impugnazione afferente all'invocata intervenuta prescrizione del credito che ipoteticamente fosse maturata antecedentemente alla notifica dell'atto propedeutico in quanto, si ribadisce, lo stesso, non avendo il ricorrente provveduto alla sua tempestiva impugnazione, è divenuto inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Si richiama, in questo senso, l'Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale qualsivoglia eccezione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica della cartella di pagamento, è assolutamente preclusa con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Conforme: Cassazione, Ordinanza n. 8198/2022. Infondata è pure la censura di intervenuta estinzione del credito reclamato per maturata prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento. Innanzi tutto va rilevato che il sollecito di pagamento presupposto è relativo ad un credito vantato dal Comune di Favara per TARI riferito all'anno 2018, e che il termine di prescrizione dei crediti vantati dagli enti locali per i tributi di loro competenza è di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. (cfr. Cassazione n. 4283/2010), come affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 31260 del 09.11.2023. Va rilevato ancora che l'art. 2943 Codice Civile afferma che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, sia di cognizione che conservativo o di esecuzione, ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (quarto comma articolo citato). Ciò chiarito in punto di diritto va esaminata la fattispecie concreta. Costituendo il sotteso sollecito di pagamento valido atto interruttivo del decorrere del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 C.C., ed essendo stato esso ritualmente notificato il 09 marzo 2022 il credito si sarebbe prescritto il 09 marzo 2027, in quanto dalla notifica dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 C.C., ragione per cui alla data di notifica dell'impugnata cartella di pagamento (10 giugno 2024, come ammesso dal ricorrente e documentato in atti) alcuna prescrizione del credito tributario era maturata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore delle parti resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Favara;
le stesse si liquidano in complessivi e 230,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti, anche a titolo di compenso per l'attività di difesa svolta ed in misura già ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Favara, liquidate in complessivi € 230,00 in favore di ciascuna parte. Agrigento, 23 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2820/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
COMUNE DI FAVARA - Piazza Cavour 92026 Favara AG Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230029166786000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al Comune di Favara il 15 luglio 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 25.07.2024, il Sig. Ricorrente_1, nato il Data_di_nascita Difensore_1 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2023.00291667.86.000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 10.06.2024, con cui si chiedeva il pagamento di € 745,00, oltre diritti di notifica, reclamati dal Comune di Favara per TARI-Tassa sui Rifiuti, comprensiva di Tributo Provinciale, sanzioni, interessi e accessori, relativa all'anno 2018, conseguente al Sollecito n. 49099 del 16.12.2021 che sarebbe stato notificato il 09.03.2022. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità e/o inesistenza della notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
2) nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria in relazione al tributo preteso ed intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale dei tributi pretesi. Così concludeva: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO ADITA Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. - Ritenere e dichiarare la nullità, annullabilità, l'illegittimità e/o inesistenza della cartella di pagamento impugnata per l'assoluta inesistenza della Pretesa Tributaria, stante la mancata notifica dell'atto presupposto e/o sotto i diversi profili esposti e per i motivi sopra descritti e per l'effetto dichiarare nulla e/o illegittima ovvero annullare la cartella di pagamento medesima. - Con condanna alle spese del presente giudizio”. Il Comune di Favara si costituiva in giudizio con Memoria depositata il 05.08.2024, affermando che Ricorrente_1il Sig. , con codice utente 7779, non aveva corrisposto la TARI dell'anno 2018 con riferimento ad un immobile adibito a civile abitazione ed a un magazzino siti nella Indirizzo_1, per cui aveva emesso il sollecito di pagamento TARI 2018 Protocollo n. 49099 del 16.12.2021, che era stato notificato al ricorrente a mezzo posta raccomandata di Poste Italiane consegnata il 09 marzo 2022, come da documentazione che allegava. Chiariva che il n. 7779 era soltanto il numero corrispondente al codice utente e che lo stesso era riportato nell'avviso di ricevimento. Specificava, ancora, che il sollecito di pagamento avente il Protocollo n. 49099 era stato consegnato il 09.03.2022 a mani della Sig.ra Nominativo_1 , che era la nuora del destinatario, come da documentazione che allegava. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “Voglia Codesta On.le Corte Tributaria Provinciale di 1° grado di Agrigento dichiarare legittimo l'operato dell'Ente, respingere in toto il ricorso prodotto avverso la cartella di pagamento n. 29120230029166786000, avente per oggetto sollecito di pagamento TARI 2018, e condannare la parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio”. L'Agenzia delle entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con Controdeduzioni depositate 20.11.2024, con cui eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa. Contestava, per quanto di ragione, la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “PIACCIA All'On. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali”. In data 05 gennaio 2026 la parte ricorrente depositava una Memoria. In data 07 gennaio 2026 il Comune di Favara depositava una integrazione di memoria difensiva. Il giorno 23 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dal Sig. è infondato e va, pertanto, rigettato. Infondata è la doglianza di nullità della cartella di pagamento per nullità ovvero inesistenza della notifica degli atti alla stessa prodromici. Nella cartella esattoriale, invero, viene richiamato come atto presupposto all'iscrizione a ruolo il Sollecito N. 49099 del 16.12.2021 notificato il 09.03.2022. Il Comune di Favara ha prodotto in giudizio sia il SOLLECITO DI PAGAMENTO Tassa sui Rifiuti- Ricorrente_1TARI 2018 Prot. n. 49099 del 16.12.2021, emesso nei confronti del Sig. , Codice Ufficio 7779, sia l'Avviso di ricevimento della raccomandata con A.R. con cui è stato notificato il suddetto atto. Dall'esame dell'Avviso di ricevimento si evince che oggetto della notifica era il “Soll. TARI 2018- 7779”, che la raccomandata è stata spedita il 16 febbraio 2022 e che è stata consegnata il 09 marzo 2022 presso la non contestata residenza del destinatario, Sig. Ricorrente_1, sita in Indirizzo_1Favara nella , a mani di persona che ha sottoscritto per ricezione l'avviso di ricevimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente la notifica è legittima e valida, rilevandosi che in materia la Corte Suprema di Cassazione, con le Ordinanze n. 16183 e n. 2339 entrambe del 2021, ha statuito che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta ordinaria dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982 per la notifica giudiziaria (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010), ragione per cui è valida la notifica dell'avviso di accertamento e di ogni altro atto impositivo, senza necessità di invio della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito o avvenuta consegna. La suprema Corte ha evidenziato il carattere “semplificato” della notifica “diretta” degli atti tributari a mezzo posta, prevista dall'art. 14 della legge n. 890/1992, per cui non occorrono la redazione della relata di notifica né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento;
inoltre la notifica
“diretta” si perfeziona quando il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona, previa firma per ricevuta. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025 ha, poi, affermato il principio secondo cui nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo - come consentito a decorrere dal 15.05.1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 citato prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale – trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982. Ne consegue che la censura di nullità della cartella per omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico è infondata e va, quindi, respinta. Infondata, per cui va rigettata, è pure la censura di intervenuta decadenza dalla potestà accertativa in capo al Comune di Favara. Dalla rituale notifica dell'atto presupposto e dalla mancata sua impugnazione, per cui si è reso definitivo, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica del sollecito di pagamento ovvero dell'atto medesimo può essere avanzata con il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento, atto conseguente e derivato, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In altri termini, poiché è stata dimostrata la notifica del sotteso sollecito indicato nell'impugnata cartella di pagamento, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione del primo, resosi definitivo per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla sua notifica. Il Comune di Favara, peraltro, ha dimostrato di avere provveduto alla notifica dell'atto presupposto nel rispetto del termine di cinque anni previsto dal comma 161 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), producendo documentazione valida a dimostrare che la notifica è stata eseguita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 16 febbraio 2022 e consegnata il 09 marzo 2022 a fronte della richiesta di pagamento della TARI afferente all'anno 2018. Sempre dalla valida notificazione del sollecito di pagamento presupposto alla cartella di pagamento oggetto di contestazione, e dalla sua mancata impugnazione, per cui si è reso definitivo, deriva l'infondatezza della doglianza riguardante la prescrizione quinquennale del tributo richiesto. Si ribadisce che ipotetici vizi anteriori alla notifica dell'atto presupposto può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'atto conseguente e derivato rispetto al primo, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In proposito si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad un atto notificato e non impugnato può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nullo ovvero annullabile l'atto presupposto (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Infondato è, perciò, il motivo di impugnazione afferente all'invocata intervenuta prescrizione del credito che ipoteticamente fosse maturata antecedentemente alla notifica dell'atto propedeutico in quanto, si ribadisce, lo stesso, non avendo il ricorrente provveduto alla sua tempestiva impugnazione, è divenuto inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Si richiama, in questo senso, l'Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale qualsivoglia eccezione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica della cartella di pagamento, è assolutamente preclusa con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Conforme: Cassazione, Ordinanza n. 8198/2022. Infondata è pure la censura di intervenuta estinzione del credito reclamato per maturata prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento. Innanzi tutto va rilevato che il sollecito di pagamento presupposto è relativo ad un credito vantato dal Comune di Favara per TARI riferito all'anno 2018, e che il termine di prescrizione dei crediti vantati dagli enti locali per i tributi di loro competenza è di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. (cfr. Cassazione n. 4283/2010), come affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 31260 del 09.11.2023. Va rilevato ancora che l'art. 2943 Codice Civile afferma che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, sia di cognizione che conservativo o di esecuzione, ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (quarto comma articolo citato). Ciò chiarito in punto di diritto va esaminata la fattispecie concreta. Costituendo il sotteso sollecito di pagamento valido atto interruttivo del decorrere del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 C.C., ed essendo stato esso ritualmente notificato il 09 marzo 2022 il credito si sarebbe prescritto il 09 marzo 2027, in quanto dalla notifica dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 C.C., ragione per cui alla data di notifica dell'impugnata cartella di pagamento (10 giugno 2024, come ammesso dal ricorrente e documentato in atti) alcuna prescrizione del credito tributario era maturata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore delle parti resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Favara;
le stesse si liquidano in complessivi e 230,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti, anche a titolo di compenso per l'attività di difesa svolta ed in misura già ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Favara, liquidate in complessivi € 230,00 in favore di ciascuna parte. Agrigento, 23 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione