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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 959/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5008/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.regione.campania.it
Ag.entrate - SI - Salerno - Via San Leonardo 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025002332309200 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1, nata a [...] il Data, codice fiscale CF_Ricorrente_1, residente in [...] alla Indirizzo_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1 del Foro di Salerno, codice fiscale CF_Difensore_1, con studio in Salerno al Indirizzo_Difensore_1 , PEC Email_1, presso il quale la ricorrente ha eletto domicilio. Il ricorso è stato proposto nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81, codice fiscale 80011990639, PEC contenziosotributario@pec.regione.campania.it, nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - SI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Grezar n. 14, codice fiscale 13756881002, PEC protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it. L'oggetto della controversia è costituito dalla cartella di pagamento n. 100 2025
00233230 92 000, notificata il 14 luglio 2025 da Agenzia delle Entrate - SI, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2020 per il veicolo targato Targa_1, per un importo complessivo di euro 233,06, comprensivo di tassa automobilistica per euro 159,12, sanzione per euro 47,74, interessi per euro 14,32 e altri oneri per euro 6,00, oltre ai diritti di notifica per euro 5,88. La cartella trae origine dall'avviso di accertamento n. 064003226070, asseritamente notificato il 25 ottobre 2023, iscritto a ruolo n. 2025/001203 reso esecutivo il 26 febbraio 2025 e consegnato il 10 marzo 2025. Il ricorso è stato notificato il 4 ottobre
2025 e depositato il 31 ottobre 2025 presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno. La ricorrente ha contestato la cartella di pagamento eccependo la mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, il merito della pretesa contenuta nella cartella impugnata e la prescrizione del credito, nonché la decadenza dell'azione di riscossione. Nel ricorso è stata altresì avanzata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per i gravi motivi esposti in narrativa. L'Agenzia delle
Entrate - SI si è costituita in giudizio il 4 novembre 2025 con controdeduzioni depositate. Nelle controdeduzioni l'Agenzia ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito della pretesa tributaria e alla mancata notifica degli atti prodromici, rilevando che tali questioni attengono esclusivamente alla sfera di competenza dell'ente impositore. Ha inoltre contestato l'infondatezza della prescrizione del credito iscritto a ruolo, evidenziando che la notifica della cartella è intervenuta tempestivamente rispetto al termine prescrizionale triennale. La Regione Campania si è costituita in giudizio.
Nelle controdeduzioni la Regione ha eccepito l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, sostenendo che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato entro il termine triennale di prescrizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento per compiuta giacenza il 25 ottobre 2023, senza essere impugnato nei sessanta giorni successivi. Entrambe le parti resistenti hanno depositato la documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento presupposto, comprensiva delle ricevute di notifica e degli estratti del tracking postale che attestano l'avvenuta spedizione e la compiuta giacenza dell'atto prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto destituito di fondamento e pertanto da rigettare per le ragioni che seguono. La controversia verte sulla legittimità della cartella di pagamento n.
100 2025 00233230 92 000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020, con la ricorrente che eccepisce principalmente la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto e l'intervenuta prescrizione del credito tributario. L'esame della documentazione prodotta dalle parti resistenti consente di ricostruire compiutamente la sequenza procedimentale che ha condotto all'emissione della cartella impugnata.
Dall'estratto del tracking postale depositato dalla Regione Campania emerge che l'avviso di accertamento n. 064003226070/2020 è stato spedito mediante raccomandata identificata dal codice
AINIM230707RR0196889 in data 11 luglio 2023, con primo tentativo di consegna risultato "assente" il 27 luglio 2023 e successiva compiuta giacenza il 25 ottobre 2023. La documentazione comprende altresì
l'estratto della posizione anagrafica della contribuente che conferma l'indirizzo di residenza presso il quale è stata effettuata la notifica, corrispondente a quello risultante dai registri anagrafici comunali. La questione centrale del giudizio attiene alla validità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata, con particolare riferimento alla modalità semplificata prevista per le tasse automobilistiche. In materia di notificazione degli atti di accertamento della tassa automobilistica, la normativa speciale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 261 del 1990, come modificato dall'articolo 38 bis del decreto legge n. 248 del 2007, prevede espressamente la possibilità di notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, costituendo modalità semplificata legittimata dalla natura pubblicistica della posizione dell'amministrazione finanziaria. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui quando l'ufficio finanziario procede alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del
1982. Come affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sentenza n. 453 del 10 gennaio 2025, la notifica è valida se effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario per compiuta giacenza, senza che sia necessaria la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. Tale orientamento trova conferma nella consolidata giurisprudenza che ha precisato come per la compiuta giacenza del servizio postale ordinario non sia richiesta la redazione di alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, essendo sufficiente che l'atto pervenga al destinatario secondo le modalità previste dalla legge. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, sentenza n. 722 del 4 aprile 2025, ha chiarito che le norme sul servizio postale ordinario che regolano la notifica per compiuta giacenza non prevedono la necessità di notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla Regione Campania dimostra inequivocabilmente che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza della contribuente risultante dall'anagrafe tributaria, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza il 25 ottobre 2023. Tale modalità di notifica risulta pienamente conforme alla disciplina speciale prevista per le tasse automobilistiche e non presenta alcun vizio che possa inficiarne la validità.
Quanto alla tempestività della notifica rispetto al termine prescrizionale, occorre richiamare la disciplina speciale prevista dall'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, secondo cui l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal primo gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale termine, pur qualificato impropriamente dalla norma come di prescrizione, assume natura decadenziale con riferimento alla fase di accertamento. Come precisato dalla Cassazione civile Sez. Trib., ordinanza n. 34855 del 30 dicembre 2025, per il rispetto di tale termine di decadenza è sufficiente che l'avviso di accertamento sia stato spedito entro il termine stesso, senza che assuma rilevanza la data di effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente, trovando applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione sancito dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Nel caso in esame, la tassa automobilistica si riferisce all'anno 2020 e il termine di decadenza per l'accertamento spirava il 31 dicembre 2023. L'avviso di accertamento è stato spedito l'11 luglio 2023, quindi ampiamente entro il termine di decadenza, con successivo perfezionamento della notifica per compiuta giacenza il 25 ottobre 2023, sempre entro il termine prescrizionale. La tempestività dell'azione di accertamento risulta pertanto incontestabile. La ricorrente deduce inoltre l'intervenuta prescrizione del credito tributario, sostenendo che l'avviso di accertamento non risulta mai notificato. Tale eccezione deve essere respinta alla luce della documentazione prodotta dalle parti resistenti, che dimostra inequivocabilmente l'avvenuta notifica dell'atto prodromico nei termini di legge. La Cassazione civile Sez. Trib., sentenza n. 14312 del 22 maggio 2024, ha stabilito che il termine triennale previsto dall'articolo 5 del decreto legge n. 953 del 1982 per il recupero delle tasse evase si applica sia alla fase di accertamento che a quella riscossiva, con la precisazione che per la successiva fase riscossiva il termine di prescrizione triennale decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, momento in cui l'atto diviene definitivo per mancata impugnazione.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento notificato il 25 ottobre 2023 è divenuto definitivo il 24 dicembre
2023, decorsi sessanta giorni dalla notifica senza impugnazione. La cartella di pagamento è stata successivamente notificata il 14 luglio 2025, quindi entro il termine prescrizionale triennale decorrente dalla definitività dell'atto di accertamento, che sarebbe spirato il 24 dicembre 2026. La pretesa tributaria risulta pertanto validamente azionata e non affetta da prescrizione. Sotto il profilo dell'ammissibilità delle eccezioni sollevate, occorre richiamare il principio consolidato secondo cui nel processo tributario, strutturato secondo le regole del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi, ciascun atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri. L'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, salvo che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consenta l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Nel caso in esame, l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato nei termini di legge, divenendo pertanto definitivo. Come chiarito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sentenza n. 16721 del 25 novembre 2024, qualora l'atto presupposto non sia stato tempestivamente impugnato, si forma il giudicato implicito quanto agli eventuali vizi che lo affliggono, con la conseguenza che tali vizi non possono più essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto consequenziale. La rituale notificazione dell'avviso di accertamento entro i termini di legge costituisce una preclusione processuale che rende inammissibile ed infondata ogni eccezione di merito diretta a minare l'efficacia dell'atto impugnato. Come affermato dalla Cassazione civile Sez. Trib., sentenza n. 37259 del 29 novembre 2021, risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica, è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. La cartella di pagamento impugnata costituisce atto meramente esecutivo consequenziale all'avviso di accertamento divenuto definitivo, limitandosi a riprodurre fedelmente i dati contenuti nel ruolo formato dall'ente impositore. L'Agenzia delle Entrate - SI, quale soggetto incaricato della mera esecuzione del titolo esecutivo costituito dal ruolo, non può essere chiamata a rispondere di questioni attinenti al merito della pretesa tributaria o alla validità degli atti prodromici, essendo tali aspetti di esclusiva competenza dell'ente impositore che ha formato il ruolo. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'agente della riscossione è legittimato passivo nel processo tributario solo quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori a lui direttamente imputabili, mentre resta estraneo alle questioni sostanziali che investono il rapporto di imposta.
Nel caso di specie, le eccezioni sollevate dalla ricorrente attengono esclusivamente al merito della pretesa tributaria e alla validità dell'atto di accertamento, questioni che esulano dalla sfera di competenza dell'agente della riscossione e che, peraltro, risultano precluse dalla definitività dell'atto prodromico non tempestivamente impugnato. Sotto il profilo della prescrizione, la documentazione prodotta dalla Regione Campania dimostra che l'azione di accertamento è stata tempestivamente esercitata entro il termine triennale previsto dalla normativa speciale. L'avviso di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex articolo 2943 del codice civile, ha prodotto effetto interruttivo della prescrizione, determinando l'apertura di un nuovo periodo prescrizionale per la successiva fase di riscossione. La cartella di pagamento è stata notificata entro tale nuovo termine prescrizionale, rendendo la pretesa tributaria pienamente esigibile. La tassa automobilistica per l'anno 2020 risulta regolarmente dovuta secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 1953, n. 39, che disciplina il tributo dovuto per il possesso di veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico. L'accertamento ha riguardato l'omesso pagamento della tassa per il veicolo targato Targa_1 di proprietà della ricorrente, con applicazione della sanzione nella misura del trenta per cento prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi moratori calcolati secondo la normativa vigente. La pretesa tributaria risulta correttamente quantificata e motivata nell'avviso di accertamento, che ha individuato il presupposto impositivo nel possesso del veicolo durante l'anno 2020 e ha determinato l'imposta dovuta secondo le aliquote vigenti. L'iscrizione a ruolo è avvenuta nei termini di legge e la cartella di pagamento riproduce fedelmente i dati del ruolo, senza presentare vizi propri che possano inficiarne la validità. Le eccezioni sollevate dalla ricorrente risultano pertanto infondate, sia sotto il profilo della validità della notifica dell'atto prodromico, regolarmente perfezionata secondo la disciplina speciale applicabile alle tasse automobilistiche, sia sotto il profilo della prescrizione del credito, tempestivamente azionato entro i termini previsti dalla normativa di settore. La cartella di pagamento impugnata costituisce legittimo atto di riscossione del credito tributario definitivamente accertato e non presenta vizi propri che ne giustifichino l'annullamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica cosi decide;
a) rigetta il ricorso proposto;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Regione Campania, che liquida in € 120,00, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c: c) compensa le spese di giudizio tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – SI.
Così deciso in Salerno, il 6 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(dott.Vincenzo Teora)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5008/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.regione.campania.it
Ag.entrate - SI - Salerno - Via San Leonardo 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025002332309200 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1, nata a [...] il Data, codice fiscale CF_Ricorrente_1, residente in [...] alla Indirizzo_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1 del Foro di Salerno, codice fiscale CF_Difensore_1, con studio in Salerno al Indirizzo_Difensore_1 , PEC Email_1, presso il quale la ricorrente ha eletto domicilio. Il ricorso è stato proposto nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81, codice fiscale 80011990639, PEC contenziosotributario@pec.regione.campania.it, nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - SI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Grezar n. 14, codice fiscale 13756881002, PEC protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it. L'oggetto della controversia è costituito dalla cartella di pagamento n. 100 2025
00233230 92 000, notificata il 14 luglio 2025 da Agenzia delle Entrate - SI, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2020 per il veicolo targato Targa_1, per un importo complessivo di euro 233,06, comprensivo di tassa automobilistica per euro 159,12, sanzione per euro 47,74, interessi per euro 14,32 e altri oneri per euro 6,00, oltre ai diritti di notifica per euro 5,88. La cartella trae origine dall'avviso di accertamento n. 064003226070, asseritamente notificato il 25 ottobre 2023, iscritto a ruolo n. 2025/001203 reso esecutivo il 26 febbraio 2025 e consegnato il 10 marzo 2025. Il ricorso è stato notificato il 4 ottobre
2025 e depositato il 31 ottobre 2025 presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno. La ricorrente ha contestato la cartella di pagamento eccependo la mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, il merito della pretesa contenuta nella cartella impugnata e la prescrizione del credito, nonché la decadenza dell'azione di riscossione. Nel ricorso è stata altresì avanzata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per i gravi motivi esposti in narrativa. L'Agenzia delle
Entrate - SI si è costituita in giudizio il 4 novembre 2025 con controdeduzioni depositate. Nelle controdeduzioni l'Agenzia ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito della pretesa tributaria e alla mancata notifica degli atti prodromici, rilevando che tali questioni attengono esclusivamente alla sfera di competenza dell'ente impositore. Ha inoltre contestato l'infondatezza della prescrizione del credito iscritto a ruolo, evidenziando che la notifica della cartella è intervenuta tempestivamente rispetto al termine prescrizionale triennale. La Regione Campania si è costituita in giudizio.
Nelle controdeduzioni la Regione ha eccepito l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, sostenendo che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato entro il termine triennale di prescrizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento per compiuta giacenza il 25 ottobre 2023, senza essere impugnato nei sessanta giorni successivi. Entrambe le parti resistenti hanno depositato la documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento presupposto, comprensiva delle ricevute di notifica e degli estratti del tracking postale che attestano l'avvenuta spedizione e la compiuta giacenza dell'atto prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto destituito di fondamento e pertanto da rigettare per le ragioni che seguono. La controversia verte sulla legittimità della cartella di pagamento n.
100 2025 00233230 92 000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020, con la ricorrente che eccepisce principalmente la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto e l'intervenuta prescrizione del credito tributario. L'esame della documentazione prodotta dalle parti resistenti consente di ricostruire compiutamente la sequenza procedimentale che ha condotto all'emissione della cartella impugnata.
Dall'estratto del tracking postale depositato dalla Regione Campania emerge che l'avviso di accertamento n. 064003226070/2020 è stato spedito mediante raccomandata identificata dal codice
AINIM230707RR0196889 in data 11 luglio 2023, con primo tentativo di consegna risultato "assente" il 27 luglio 2023 e successiva compiuta giacenza il 25 ottobre 2023. La documentazione comprende altresì
l'estratto della posizione anagrafica della contribuente che conferma l'indirizzo di residenza presso il quale è stata effettuata la notifica, corrispondente a quello risultante dai registri anagrafici comunali. La questione centrale del giudizio attiene alla validità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata, con particolare riferimento alla modalità semplificata prevista per le tasse automobilistiche. In materia di notificazione degli atti di accertamento della tassa automobilistica, la normativa speciale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 261 del 1990, come modificato dall'articolo 38 bis del decreto legge n. 248 del 2007, prevede espressamente la possibilità di notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, costituendo modalità semplificata legittimata dalla natura pubblicistica della posizione dell'amministrazione finanziaria. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui quando l'ufficio finanziario procede alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del
1982. Come affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sentenza n. 453 del 10 gennaio 2025, la notifica è valida se effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario per compiuta giacenza, senza che sia necessaria la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. Tale orientamento trova conferma nella consolidata giurisprudenza che ha precisato come per la compiuta giacenza del servizio postale ordinario non sia richiesta la redazione di alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, essendo sufficiente che l'atto pervenga al destinatario secondo le modalità previste dalla legge. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, sentenza n. 722 del 4 aprile 2025, ha chiarito che le norme sul servizio postale ordinario che regolano la notifica per compiuta giacenza non prevedono la necessità di notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla Regione Campania dimostra inequivocabilmente che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza della contribuente risultante dall'anagrafe tributaria, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza il 25 ottobre 2023. Tale modalità di notifica risulta pienamente conforme alla disciplina speciale prevista per le tasse automobilistiche e non presenta alcun vizio che possa inficiarne la validità.
Quanto alla tempestività della notifica rispetto al termine prescrizionale, occorre richiamare la disciplina speciale prevista dall'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, secondo cui l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal primo gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale termine, pur qualificato impropriamente dalla norma come di prescrizione, assume natura decadenziale con riferimento alla fase di accertamento. Come precisato dalla Cassazione civile Sez. Trib., ordinanza n. 34855 del 30 dicembre 2025, per il rispetto di tale termine di decadenza è sufficiente che l'avviso di accertamento sia stato spedito entro il termine stesso, senza che assuma rilevanza la data di effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente, trovando applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione sancito dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Nel caso in esame, la tassa automobilistica si riferisce all'anno 2020 e il termine di decadenza per l'accertamento spirava il 31 dicembre 2023. L'avviso di accertamento è stato spedito l'11 luglio 2023, quindi ampiamente entro il termine di decadenza, con successivo perfezionamento della notifica per compiuta giacenza il 25 ottobre 2023, sempre entro il termine prescrizionale. La tempestività dell'azione di accertamento risulta pertanto incontestabile. La ricorrente deduce inoltre l'intervenuta prescrizione del credito tributario, sostenendo che l'avviso di accertamento non risulta mai notificato. Tale eccezione deve essere respinta alla luce della documentazione prodotta dalle parti resistenti, che dimostra inequivocabilmente l'avvenuta notifica dell'atto prodromico nei termini di legge. La Cassazione civile Sez. Trib., sentenza n. 14312 del 22 maggio 2024, ha stabilito che il termine triennale previsto dall'articolo 5 del decreto legge n. 953 del 1982 per il recupero delle tasse evase si applica sia alla fase di accertamento che a quella riscossiva, con la precisazione che per la successiva fase riscossiva il termine di prescrizione triennale decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, momento in cui l'atto diviene definitivo per mancata impugnazione.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento notificato il 25 ottobre 2023 è divenuto definitivo il 24 dicembre
2023, decorsi sessanta giorni dalla notifica senza impugnazione. La cartella di pagamento è stata successivamente notificata il 14 luglio 2025, quindi entro il termine prescrizionale triennale decorrente dalla definitività dell'atto di accertamento, che sarebbe spirato il 24 dicembre 2026. La pretesa tributaria risulta pertanto validamente azionata e non affetta da prescrizione. Sotto il profilo dell'ammissibilità delle eccezioni sollevate, occorre richiamare il principio consolidato secondo cui nel processo tributario, strutturato secondo le regole del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi, ciascun atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri. L'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, salvo che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consenta l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Nel caso in esame, l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato nei termini di legge, divenendo pertanto definitivo. Come chiarito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sentenza n. 16721 del 25 novembre 2024, qualora l'atto presupposto non sia stato tempestivamente impugnato, si forma il giudicato implicito quanto agli eventuali vizi che lo affliggono, con la conseguenza che tali vizi non possono più essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto consequenziale. La rituale notificazione dell'avviso di accertamento entro i termini di legge costituisce una preclusione processuale che rende inammissibile ed infondata ogni eccezione di merito diretta a minare l'efficacia dell'atto impugnato. Come affermato dalla Cassazione civile Sez. Trib., sentenza n. 37259 del 29 novembre 2021, risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica, è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. La cartella di pagamento impugnata costituisce atto meramente esecutivo consequenziale all'avviso di accertamento divenuto definitivo, limitandosi a riprodurre fedelmente i dati contenuti nel ruolo formato dall'ente impositore. L'Agenzia delle Entrate - SI, quale soggetto incaricato della mera esecuzione del titolo esecutivo costituito dal ruolo, non può essere chiamata a rispondere di questioni attinenti al merito della pretesa tributaria o alla validità degli atti prodromici, essendo tali aspetti di esclusiva competenza dell'ente impositore che ha formato il ruolo. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'agente della riscossione è legittimato passivo nel processo tributario solo quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori a lui direttamente imputabili, mentre resta estraneo alle questioni sostanziali che investono il rapporto di imposta.
Nel caso di specie, le eccezioni sollevate dalla ricorrente attengono esclusivamente al merito della pretesa tributaria e alla validità dell'atto di accertamento, questioni che esulano dalla sfera di competenza dell'agente della riscossione e che, peraltro, risultano precluse dalla definitività dell'atto prodromico non tempestivamente impugnato. Sotto il profilo della prescrizione, la documentazione prodotta dalla Regione Campania dimostra che l'azione di accertamento è stata tempestivamente esercitata entro il termine triennale previsto dalla normativa speciale. L'avviso di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex articolo 2943 del codice civile, ha prodotto effetto interruttivo della prescrizione, determinando l'apertura di un nuovo periodo prescrizionale per la successiva fase di riscossione. La cartella di pagamento è stata notificata entro tale nuovo termine prescrizionale, rendendo la pretesa tributaria pienamente esigibile. La tassa automobilistica per l'anno 2020 risulta regolarmente dovuta secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 1953, n. 39, che disciplina il tributo dovuto per il possesso di veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico. L'accertamento ha riguardato l'omesso pagamento della tassa per il veicolo targato Targa_1 di proprietà della ricorrente, con applicazione della sanzione nella misura del trenta per cento prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi moratori calcolati secondo la normativa vigente. La pretesa tributaria risulta correttamente quantificata e motivata nell'avviso di accertamento, che ha individuato il presupposto impositivo nel possesso del veicolo durante l'anno 2020 e ha determinato l'imposta dovuta secondo le aliquote vigenti. L'iscrizione a ruolo è avvenuta nei termini di legge e la cartella di pagamento riproduce fedelmente i dati del ruolo, senza presentare vizi propri che possano inficiarne la validità. Le eccezioni sollevate dalla ricorrente risultano pertanto infondate, sia sotto il profilo della validità della notifica dell'atto prodromico, regolarmente perfezionata secondo la disciplina speciale applicabile alle tasse automobilistiche, sia sotto il profilo della prescrizione del credito, tempestivamente azionato entro i termini previsti dalla normativa di settore. La cartella di pagamento impugnata costituisce legittimo atto di riscossione del credito tributario definitivamente accertato e non presenta vizi propri che ne giustifichino l'annullamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica cosi decide;
a) rigetta il ricorso proposto;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Regione Campania, che liquida in € 120,00, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c: c) compensa le spese di giudizio tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – SI.
Così deciso in Salerno, il 6 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(dott.Vincenzo Teora)