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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/11/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. AN MA Presidente
- dott.ssa AN FE Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 547 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Rogliano (Cs) Parte_1
alla Via del Merone n°14, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
ER LI
RICORRENTE
E
nato a [...]-Anfa (Ma), il 21/05/1986, residente in Controparte_1
Dipignano (Cs) alla Via Serritani n°10 (c.f. C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio il 13.03.2014 in Marrakech (Ma) con Parte_1
unione da cui sono nate a Cosenza il Controparte_1 Persona_1
22/02/2015, e a Cosenza il 06/04/2017, deduceva che con Persona_2 sentenza non definitiva del 21.06.2023 veniva dichiarata la separazione tra le parti e successivamente con sentenza n. 1667/2024 pubblicata il 25/07/2024 veniva accolta la domanda di addebito della separazione ad disposto l'affido esclusivo Controparte_1
delle figlie minori alla madre, con onere a carico di del versamento Controparte_1
della somma di € 300,00 in favore di ciascuna figlia (€ 600,00 totali), importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deduceva che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con richiesta di confermare le statuizioni già rese nella sentenza di separazione, considerato il completo disinteresse del resistente nei confronti delle figlie minori.
Non si costituiva in giudizio il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
All'udienza del 12.11.2025, acquisita l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Per quanto attiene all'affidamento, ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso.
Al riguardo, assumono innanzitutto rilievo le dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto giudiziale - elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse
(cfr., tra le altre, Cass. 6455/24) -, da cui si ricavano aspetti di inidoneità educativa del resistente e di totale disinteresse nei confronti della figlia. Per_ All'udienza del 27 ottobre 2025, la minore ha dichiarato: “Io non vedo mio padre da sei anni e non ricordo nemmeno la sua faccia. Intorno ai miei quattro anni era venuto a farmi visita in un periodo vicino al mio compleanno. Io sto bene con mamma. Mi trovo molto bene e vivo con il compagno di mia mamma che considero mio papà e chiamo papà. Vivo anche con mia sorella e mio fratello che ha due anni. Io non sento alcuna mancanza di quell'uomo. Io non so niente di lui.
Neanche mi ricordavo il suo nome prima di fare questa udienza.”
Dall'ascolto è in particolare emersa la sostanziale e prolungata assenza del padre dalla vita delle figlie, con cui non ha rapporti sin dalla tenera età.
Viene poi in rilievo, ai fini della valutazione delle capacità genitoriali del convenuto, la prolungata sottrazione all'obbligo di mantenimento delle minori, rivelatrice di indifferenza rispetto ai bisogni materiali della stessa.
Al riguardo va osservato che il resistente, non costituendosi nel presente giudizio, non ha fornito elementi di segno contrario rispetto alle allegazioni della ricorrente circa l'omessa contribuzione al mantenimento delle minori, nè ha giustificato l'omissione medesima.
Quanto esposto consente di ritenere che dopo la disgregazione del nucleo familiare il convenuto non abbia svolto responsabilmente il proprio ruolo genitoriale, essendo risultato carente sotto il profilo delle capacità educative, di relazione affettiva, di attenzione ai desideri ed ai bisogni, anche materiali, delle minori e che non sia pertanto in grado di affrontare adeguatamente gli oneri che il regime di affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
il che giustifica la deroga al regime ordinario, che, nella descritta situazione, sarebbe pregiudizievole per gli interessi della minore. Per_ Deve pertanto disporsi l'affido esclusivo di e alla ricorrente, delle cui Per_2
capacità genitoriali non è dato dubitare sulla scorta delle emergenze processuali, con collocamento presso la stessa.
La totale assenza del resistente dalla vita delle figlie e della sua sostanziale irreperibilità, atteso che la contumacia del convenuto non ha consentito di acquisire elementi utili ad operare una prognosi favorevole circa la disponibilità dello stesso ad impegnarsi seriamente per superare le attuali criticità e sintonizzarsi con le esigenze e i desideri delle figlie, inducono a ritenere conforme all'interesse del minore l'affido esclusivo nella forma rafforzata (c.d. affido super esclusivo), riservando alla madre anche “le decisioni di maggiore interesse” ex art. 337 quater, comma 3, c.c.
L'affido esclusivo delle figlie in favore della ricorrente non esclude gli obblighi economici a carico del genitore non affidatario, né il suo diritto/dovere di visita che potrà essere esercitato liberamente, previo avviso alla madre e nel rispetto delle esigenze e della volontà delle minori. Deve inoltre imporsi al convenuto un contributo per il mantenimento delle minori (artt.
147 e 337 – ter, comma 4, c.c.).
Al riguardo, tenuto conto delle presumibili esigenze di vita delle minori, correlate alla loro età, nonché del fatto che, essendosi disposto l'affido esclusivo, l'assegno unico spetta per legge, in mancanza di accordo in senso diverso, alla ricorrente (art. 6, comma 4), si ritiene di determinare il contributo nella misura complessiva di € 400,00 mensili.
Trattasi di esborso, che, per la sua entità, può reputarsi sostenibile da parte dell'obbligato, in difetto di elementi che consentano di ritenere che lo stesso sia privo di capacità lavorativa.
Il convenuto dovrà inoltre partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Non deve infine provvedersi in relazione all'assegno unico e universale ex D.L.vo 230/21, considerato che,
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il pagamento dovrà essere eseguito in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 13.03.2014 in Marrakech
(Ma) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cosenza (Anno 2014,
Parte 2, Serie C, Numero 27);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Per_
- dispone l'affido esclusivo rafforzato delle figlie minori e alla madre, con Per_2 collocamento delle stesse presso quest'ultima e regolamenta il regime di visita con il genitore non collocatario nei termini indicati in parte motiva;
- dispone che il convenuto contribuisca al mantenimento delle figlie versando alla ricorrente la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica, e partecipando alle spese straordinarie in misura pari al 50%;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva. Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il giudice est. Il Presidente
AN FE AN MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. AN MA Presidente
- dott.ssa AN FE Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 547 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Rogliano (Cs) Parte_1
alla Via del Merone n°14, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
ER LI
RICORRENTE
E
nato a [...]-Anfa (Ma), il 21/05/1986, residente in Controparte_1
Dipignano (Cs) alla Via Serritani n°10 (c.f. C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio il 13.03.2014 in Marrakech (Ma) con Parte_1
unione da cui sono nate a Cosenza il Controparte_1 Persona_1
22/02/2015, e a Cosenza il 06/04/2017, deduceva che con Persona_2 sentenza non definitiva del 21.06.2023 veniva dichiarata la separazione tra le parti e successivamente con sentenza n. 1667/2024 pubblicata il 25/07/2024 veniva accolta la domanda di addebito della separazione ad disposto l'affido esclusivo Controparte_1
delle figlie minori alla madre, con onere a carico di del versamento Controparte_1
della somma di € 300,00 in favore di ciascuna figlia (€ 600,00 totali), importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deduceva che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con richiesta di confermare le statuizioni già rese nella sentenza di separazione, considerato il completo disinteresse del resistente nei confronti delle figlie minori.
Non si costituiva in giudizio il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
All'udienza del 12.11.2025, acquisita l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Per quanto attiene all'affidamento, ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso.
Al riguardo, assumono innanzitutto rilievo le dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto giudiziale - elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse
(cfr., tra le altre, Cass. 6455/24) -, da cui si ricavano aspetti di inidoneità educativa del resistente e di totale disinteresse nei confronti della figlia. Per_ All'udienza del 27 ottobre 2025, la minore ha dichiarato: “Io non vedo mio padre da sei anni e non ricordo nemmeno la sua faccia. Intorno ai miei quattro anni era venuto a farmi visita in un periodo vicino al mio compleanno. Io sto bene con mamma. Mi trovo molto bene e vivo con il compagno di mia mamma che considero mio papà e chiamo papà. Vivo anche con mia sorella e mio fratello che ha due anni. Io non sento alcuna mancanza di quell'uomo. Io non so niente di lui.
Neanche mi ricordavo il suo nome prima di fare questa udienza.”
Dall'ascolto è in particolare emersa la sostanziale e prolungata assenza del padre dalla vita delle figlie, con cui non ha rapporti sin dalla tenera età.
Viene poi in rilievo, ai fini della valutazione delle capacità genitoriali del convenuto, la prolungata sottrazione all'obbligo di mantenimento delle minori, rivelatrice di indifferenza rispetto ai bisogni materiali della stessa.
Al riguardo va osservato che il resistente, non costituendosi nel presente giudizio, non ha fornito elementi di segno contrario rispetto alle allegazioni della ricorrente circa l'omessa contribuzione al mantenimento delle minori, nè ha giustificato l'omissione medesima.
Quanto esposto consente di ritenere che dopo la disgregazione del nucleo familiare il convenuto non abbia svolto responsabilmente il proprio ruolo genitoriale, essendo risultato carente sotto il profilo delle capacità educative, di relazione affettiva, di attenzione ai desideri ed ai bisogni, anche materiali, delle minori e che non sia pertanto in grado di affrontare adeguatamente gli oneri che il regime di affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
il che giustifica la deroga al regime ordinario, che, nella descritta situazione, sarebbe pregiudizievole per gli interessi della minore. Per_ Deve pertanto disporsi l'affido esclusivo di e alla ricorrente, delle cui Per_2
capacità genitoriali non è dato dubitare sulla scorta delle emergenze processuali, con collocamento presso la stessa.
La totale assenza del resistente dalla vita delle figlie e della sua sostanziale irreperibilità, atteso che la contumacia del convenuto non ha consentito di acquisire elementi utili ad operare una prognosi favorevole circa la disponibilità dello stesso ad impegnarsi seriamente per superare le attuali criticità e sintonizzarsi con le esigenze e i desideri delle figlie, inducono a ritenere conforme all'interesse del minore l'affido esclusivo nella forma rafforzata (c.d. affido super esclusivo), riservando alla madre anche “le decisioni di maggiore interesse” ex art. 337 quater, comma 3, c.c.
L'affido esclusivo delle figlie in favore della ricorrente non esclude gli obblighi economici a carico del genitore non affidatario, né il suo diritto/dovere di visita che potrà essere esercitato liberamente, previo avviso alla madre e nel rispetto delle esigenze e della volontà delle minori. Deve inoltre imporsi al convenuto un contributo per il mantenimento delle minori (artt.
147 e 337 – ter, comma 4, c.c.).
Al riguardo, tenuto conto delle presumibili esigenze di vita delle minori, correlate alla loro età, nonché del fatto che, essendosi disposto l'affido esclusivo, l'assegno unico spetta per legge, in mancanza di accordo in senso diverso, alla ricorrente (art. 6, comma 4), si ritiene di determinare il contributo nella misura complessiva di € 400,00 mensili.
Trattasi di esborso, che, per la sua entità, può reputarsi sostenibile da parte dell'obbligato, in difetto di elementi che consentano di ritenere che lo stesso sia privo di capacità lavorativa.
Il convenuto dovrà inoltre partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Non deve infine provvedersi in relazione all'assegno unico e universale ex D.L.vo 230/21, considerato che,
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il pagamento dovrà essere eseguito in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 13.03.2014 in Marrakech
(Ma) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cosenza (Anno 2014,
Parte 2, Serie C, Numero 27);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Per_
- dispone l'affido esclusivo rafforzato delle figlie minori e alla madre, con Per_2 collocamento delle stesse presso quest'ultima e regolamenta il regime di visita con il genitore non collocatario nei termini indicati in parte motiva;
- dispone che il convenuto contribuisca al mantenimento delle figlie versando alla ricorrente la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica, e partecipando alle spese straordinarie in misura pari al 50%;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva. Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il giudice est. Il Presidente
AN FE AN MA