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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41415 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FO AL nato a Canosa di Puglia il [...] in [...] e nella qualità di legale rappresentante della Ecolio 2 SRL avverso l'ordinanza del 13/05/2025 del Trib. Libertà di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere LE LA;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che si è riportato alla requisitoria in atti, insistendo per il rigetto dei ricorsi;
sentite le conclusioni del difensore, Avv. Amleto Carobello, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’appello cautelare reale proposto nell’interesse di AL FO, nella qualità di legale rappresentante della Ecolio 2 SRL, avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce dell’11 aprile 2025, con cui era stata respinta l’istanza di dissequestro dell’impianto di smaltimento sito in agro di Presicce, sequestro preventivo disposto perché all’epoca del sequestro il FO era indagato dei reati di cui agli artt. 674, cod. pen. e 256, D. lgs. n. 152 del 2006, per aver svolto l’attività di recupero e smaltimento di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione nonché per aver gestito lo stabilimento in presenza di gravi carenze strutturali e con emissione di sostanze maleodoranti e scarico al suolo di sostanze inquinanti, oltre per violazione dell’art. 452-quaterdecies, cod. pen., per aver gestito e smaltito abusivamente in maniera continuativa ed organizzata ed al fine Penale Sent. Sez. 3 Num. 41415 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 21/11/2025 2 di trarne ingiusto profitto, ingenti quantitativi di rifiuti per migliaia di tonnellate, con indicazione non pertinente dei codici CER, sovente facendo riferimento al codice residuale 160000, in guisa tale da ostacolare l’identificazione dell’origine e della tipologia del rifiuto. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto congiunto ricorso per cassazione AL FO, in proprio e quale legale rappresentante della predetta società, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 321, cod. proc. pen. in ordine alla concretezza ed all’attualità del periculum in mora e il correlato vizio di violazione di legge quanto alla totale assenza di motivazione sul punto. In sintesi, quanto al dedotto vizio di violazione di legge (processuale), si deduce: (i) l’erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. per difetto dei requisiti di concretezza e attualità del periculum in mora, atteso che il Tribunale avrebbe fondato il pericolo su evenienze solo astrattamente “prevedibili”; (ii) la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sotto il profilo della motivazione mancante/meramente apparente su profili decisivi (sopravvenienze; prescrizione;
possibilità di reiterazione nonostante l’impianto sia fermo e privo di A.I.A.). Il Tribunale, secondo la difesa, ha mantenuto la misura valorizzando un pericolo meramente ipotetico, ancorato alla “prevedibilità” di future criticità, senza un accertamento attuale e concreto sulla base della situazione al momento della decisione e delle sopravvenienze. Viene a tal proposito richiamata giurisprudenza di legittimità per cui il periculum non può ridursi ad “eventualità astratta”, dovendo emergere come “concreta possibilità” che il bene sia strumentale all’aggravamento/protrazione delle conseguenze del reato o all’agevolazione di altri reati;
tale verifica va compiuta anche durante la vigenza della misura (Cass., sez. VI, 23/11/2017, n. 57526; Cass., sez. VI, 07/11/2018, n. 56446). In concreto, secondo la difesa, anzitutto, le “carenze” sono datate 2019 ed il Tribunale avrebbe motivato con la formula ipotetica “potrebbero concretamente verificarsi”, senza riscontrarsi oggi tuttavia situazioni attuali di rischio e senza inoltre spiegare perché gli accorgimenti necessari non sarebbero stati adottati, tanto più che l’impianto è sequestrato ininterrottamente dal novembre 2020. In secondo luogo, poi, si sostiene che le sopravvenienze (sentenza “liberatoria” del Consiglio di Stato sui titoli;
il diniego A.I.A.; le pronunce favorevoli ai conferitori sui CER) rideterminerebbero il quadro del fumus e soprattutto neutralizzerebbero il pericolo di reiterazione: senza A.I.A. infatti, non sarebbe comunque possibile riprendere l’attività immediatamente, il che “elide in radice” il periculum invocato 3 dal Tribunale. Infine, l’argomento sulla prevedibilità di nuove criticità è, per la difesa, una astrazione incompatibile con l’onere motivazionale specifico richiesto dall’art. 321 cod. proc. pen. e dalla giurisprudenza sul requisito dell’attualità: la ripetizione di fenomeni del passato non è giustificata da alcun dato concreto attuale. Quanto al dedotto vizio di motivazione e correlata violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (motivazione apparente), la tesi difensiva è nel senso che la motivazione dell’ordinanza è solo apparente su punti decisivi dedotti con l’appello cautelare e riproposti nel congiunto ricorso. In particolare, vi sarebbe una mancata risposta sulla prescrizione delle contravvenzioni connesse alle “carenze 2019” (e dell’art. 674 cod. pen.), benché la datazione sia espresso oggetto di deduzione: a fronte dell’estinzione dei reati, sarebbe illegittimo mantenere il sequestro. Nessuna spiegazione verrebbe offerta sul punto. In secondo luogo, vi sarebbe poi la sottovalutazione/omessa considerazione delle sopravvenienze (sentenza del Consiglio di Stato;
diniego A.I.A.; esiti per i conferitori sui CER): il Tribunale avrebbe riconosciuto effetti solo “parziali” (sugli “aspetti formali”), ma non spiegherebbe perché esse non incidano sull’ultimo nucleo motivazionale rimasto (le “carenze impiantistiche”), limitandosi a ripetere che si “potrebbero” ripresentare. Ancora, vi sarebbe un profilo di contraddittorietà, in quanto il Tribunale, valorizzando il diniego A.I.A., giunge a sostenere che proprio tale diniego impedisce la restituzione perché occorrerebbe una “riconversione” su adeguato progetto;
ma se l’impianto non può operare senza A.I.A., viene meno l’attualità del periculum. La motivazione risulterebbe internamente incoerente. Infine, la motivazione sarebbe censurabile per la sua circolarità/illogicità: si pretendono “accorgimenti idonei” a evitare criticità future senza chiarire quali e come potrebbero essere implementati con l’impianto sequestrato da quasi 5 anni e, inoltre, le criticità del 2019 vengono qualificate dalla difesa come “fenomeni contingenti, immediatamente risolti”, senza che il Tribunale confuti puntualmente tali allegazioni. Quanto, ancora, al dedotto vizio di violazione di legge sostanziale (in via mediata), ancora sulla prescrizione dei reati “a monte” della misura reale, la tesi difensiva è che le condotte relative alle “carenze impiantistiche” risultano consumate nel 2019, donde sarebbero dunque prescritte, così come le “emissioni odorigene” ex art. 674 cod. pen. Il venir meno del reato (per estinzione) farebbe cadere anche il presupposto del sequestro, ma il Tribunale non avrebbe trattato il punto. In sostanza, trattandosi, quanto alla prescrizione, di istituto sostanziale (artt. 157 ss. cod. pen.), il suo riflesso sul mantenimento della misura reale si tradurrebbe in violazione di legge processuale per assenza di presupposti (fumus), scrutinabile ex art. 325 c.p.p. La censura è dunque articolata come violazione 4 dell’art. 321 cod. proc. pen. “mediata” dalla disciplina sostanziale dell’estinzione del reato. Quanto, infine, al dedotto vizio di motivazione/violazione di legge sul diniego A.I.A. e sulla riconversione, la tesi difensiva sostiene che il Tribunale avrebbe operato una “liberissima interpretazione” della determina provinciale n. 432/2024 di diniego del rinnovo A.I.A., ritenendo che – per effetto di una modifica della destinazione d’uso – l’impianto non possa comunque operare e che, perciò, non possa essere restituito finché non sia “riconvertito” su progetto adeguato. Si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto: (i) la sentenza del Consiglio di Stato 21/03/2025 attesta la piena legittimità dei titoli e che le modifiche impiantistiche sino all’A.I.A. non hanno mutato il ciclo di trattamento;
(ii) il diniego A.I.A. (pur annullato dal T.A.R.) non incide sulla restituzione del bene in sequestro, che è distinta dall’abilitazione all’esercizio. L’assunto del Tribunale confermerebbe, semmai, che manca il pericolo attuale di reiterazione. 3. È pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale in data 21 ottobre 2025, cui si è riportato in sede di discussione orale, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Per il PG i ricorsi sono infondati. In tema di sequestro preventivo impeditivo, i requisiti della concretezza e attualità del pericolo richiedono che sia dimostrato un legame funzionale essenziale fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede, nel senso che deve essere dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 56446 del 07/11/2018, Rv. 274778 – 01). Tanto premesso, nella fattispecie in esame in alcun modo si evince – dalla lettura del provvedimento genetico e di quello impugnato – che la società ricorrente abbia perso quel legame funzionale con il bene reclamato e che, a prescindere dal dato in sé non concludente del tempo trascorso dagli accertamenti di PG, vi siano concreti elementi per ritenere che la stessa si asterrà dall’utilizzarlo per le attività di gestione di rifiuti rispetto alle quali sono state ipotizzate le gravi violazioni penali indicate nella imputazione cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il congiunto ricorso, discusso oralmente a seguito di tempestiva richiesta di trattazione orale, è inammissibile. 5 2. Ed invero, con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, ha rigettato l’appello proposto ex art. 322‑bis cod. proc. pen. da Ecolio 2 s.r.l. (legale rappresentante FO AL) avverso l’ordinanza del Tribunale monocratico dell’11 aprile 2025 che aveva negato la revoca del sequestro preventivo delle sezioni “termica” e “biologica” dell’impianto sito in Presicce (località Spiggiano Grande), disposto dal G.I.P. in data 24 novembre 2020. L’appello censurava, da un lato, l’insussistenza del fumus commissi delicti (sul profilo dei codici CER e della legittimità dei titoli), dall’altro, l’assenza di periculum in mora attuale e concreto (anche in ragione del diniego di rinnovo dell’A.I.A. del 10.4.2024). Il Collegio ha confermato il diniego di dissequestro. Si premette, peraltro, che è pendente il giudizio di primo grado nei confronti del legale rappresentante e del responsabile tecnico della società per i reati di cui agli artt. 674 cod. pen. e 256 d.lgs. 152/2006 (gestione di rifiuti in assenza di valida autorizzazione) “avuto riguardo all’illegittimità” dell’A.I.A. 18.5.2011 e, comunque, per la gestione dello stabilimento con gravi carenze strutturali, emissioni maleodoranti, scarico al suolo di sostanze inquinanti, superamenti dei limiti COT e azoto nei reflui e presenza di mercurio. È altresì contestato il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452‑quaterdecies cod. pen.) per la gestione/smaltimento continuativo di ingenti quantitativi (migliaia di tonnellate) con uso di codici CER non pertinenti, “sovente il residuale 16 00 00”, così da ostacolare l’identificazione dell’origine e della tipologia. Il sequestro preventivo concerne le due sezioni dell’impianto summenzionate. 2.1. Tanto premesso, in sede di appello cautelare, la difesa dell’imputato aveva dedotto, sul fumus, che il destinatario del rifiuto non è tenuto ad attribuire il codice CER (funzione riservata al produttore) e che, in ogni caso, il Consiglio di Stato (sent. 21.3.2025), all’esito di verificazione, avrebbe escluso l’illegittimità dei titoli e la difformità urbanistica dell’impianto (variante non necessaria;
modifiche anteriori all’A.I.A. regolarmente approvate), con conseguente preclusione del sindacato penale sulla legittimità amministrativa già definita in via irrevocabile dal G.A. Il Tribunale ha respinto tale prospettazione difensiva evidenziando, da un lato, che la pronuncia del Consiglio di Stato attiene a profili formali (legittimità dei titoli;
compatibilità urbanistica) e non copre le contestazioni sostanziali ancora attuali sulla conformazione e conduzione dell’impianto (carenze strutturali, emissioni maleodoranti/tossiche, superamenti COT e azoto, presenza di mercurio, gestione organizzata con codici CER errati/non pertinenti). 6 Quanto alle assoluzioni/proscioglimenti dei produttori per l’attribuzione dei codici CER, essi “attengono ad altro aspetto parziale” e non incidono sui diversi profili rimasti a carico della destinataria/gestore. 2.2. Quanto, poi, al periculum in mora, la difesa aveva invocato la non attualità del pericolo: in sostanza, secondo la difesa, il diniego provinciale di rinnovo A.I.A. (10.4.2024) avrebbe determinato l’impossibilità di riattivare l’impianto, inoltre l’impianto è fermo da anni e bisognoso di importanti manutenzioni, aggiungendo che i riscontri tecnici sono risalenti. Il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto ancora concreto il periculum: per i giudici dell’appello cautelare, le situazioni di rischio ambientale “potrebbero concretamente riproporsi” in caso di dissequestro (non risultando accorgimenti idonei a prevenzione), con permanenza della gravità indiziaria attestata dal rinvio a giudizio. Inoltre, proprio il diniego A.I.A. (nuova istruttoria con pareri negativi dei Comuni interessati per potenziali ricadute sulla salute) esclude per il tribunale la ripresa del trattamento di rifiuti speciali. Infine, l’eventuale restituzione presupporrebbe la riconversione dell’impianto su idoneo progetto. 2.3. Tanto premesso, deve rilevarsi che le doglianze dedotte dal ricorrente sono inammissibili sia per manifesta infondatezza, sia perché articolate sulla base di motivi non consentiti dalla legge, dovendo la Corte di legittimità muoversi nel ristretto perimetro indicato dall’art. 325, cod. proc. pen. che consente esclusivamente la deducibilità del vizio di violazione di legge. 2.4. Anzitutto, quanto al fumus commissi delicti, è noto che la giurisprudenza impone, ai fini del sequestro ex art. 321 cod. proc. pen., una verifica non meramente astratta, ma ancorata a concrete risultanze processuali;
non si richiedono i “gravi indizi” ex art. 273 cod. proc. pen., ma è necessario un quadro indiziario serio e coerente (non una prognosi di colpevolezza anticipata). Trattasi di giurisprudenza consolidata (tra le più recenti: Sez. 3, n. 25990 del 02/07/2020, Aureli, non mass.). 2.5. Nella specie, l’ordinanza valorizza elementi fattuali specifici (carenze strutturali puntualmente elencate;
superamenti parametrici COT/azoto; presenza di mercurio;
gestione con CER ritenuti non pertinenti), sicché il controllo di compatibilità tra fatto e fattispecie è stato svolto in modo non apparente, donde la motivazione supera lo standard minimo richiesto per il fumus. La censura sul fumus dei reati contestati, peraltro, è in ogni caso inammissibile dinanzi a questa Corte di legittimità, essendo stata sollevata dalla difesa successivamente al rinvio a giudizio dell’imputato, trovandosi attualmente il giudizio in fase dibattimentale. È pacifico, infatti, che in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la 7 proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 03). 2.6. Venendo, poi, ad esaminare le censure afferenti al periculum in mora, come è noto, le recenti Sezioni IT LL (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, LL, Rv. 281848 - 01) hanno affermato l’onere di motivazione anche nel sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (finalizzato alla confisca), da rapportare alle ragioni concrete che rendono necessaria l’anticipazione dell’ablazione; principio poi ribadito da arresti successivi (si v, tra le più recenti, Sez. 3, n. 1272 del 19/12/2023, dep. 2024, Lorena, non mass.). Pur trattandosi nel caso sub iudice di un sequestro “impeditivo” (comma 1), per il quale il periculum è intrinseco alla idoneità della res ad aggravare/protrarre le conseguenze del reato o ad agevolarne altri, la giurisprudenza di legittimità richiede comunque un apparato motivazionale non stereotipato, che dia conto del rischio concreto e attuale. Nel caso sottoposto all’esame di questa Corte, il Tribunale esplicita che, in assenza di accorgimenti adottati, la restituzione consentirebbe il ripetersi delle stesse criticità ambientali (emissioni, superamenti, reflui con mercurio). Il richiamo alla “permanenza” del quadro indiziario e alla riscontrata nocività potenziale (anche alla luce dei pareri che hanno portato al diniego A.I.A.) integra una motivazione concisa ma concreta. È ben vero che (secondo l’insegnamento delle Sezioni IT), il provvedimento avrebbe potuto rafforzare il ragionamento esplicitando le condizioni attuali dei presidi impiantistici, la tracciabilità dei rifiuti eventualmente presenti, la relazione tra la circostanza che l’impianto fosse “fermo da anni” ed i rischi di gestione abusiva/illecita in caso di restituzione, ma, tuttavia, lo standard minimo delineato dalla giurisprudenza risulta rispettato. Non può, dunque, ritenersi integrata quella situazione di silenzio od apparenza motivazionale, unica idonea a giustificare l’attivazione del sindacato di questa Corte a norma dell’art. 325, cod. proc. pen. 2.7. Quanto, poi, ai rapporti tra giudizio penale e giudicato amministrativo, questa Corte ha chiarito che il giudicato amministrativo preclude al giudice penale il sindacato solo sui profili esaminati e decisi dal G.A.; restano scrutinabili i diversi profili di illegittimità o gli elementi extra procedimentali integranti la fattispecie penale (v., tra le tante, Sez. 3, n. 11316 del 22/12/2021, dep. 2022, Ricchiuto ed altri, non mass.). La preclusione è dunque relativa, limitata al “decisum”, permanendo il potere‑dovere del giudice penale di disapplicare l’atto 8 amministrativo illegittimo ai fini del giudizio, nei limiti storicamente tracciati dagli artt. 4‑5 L. 2248/1865, All. E. Nel caso di specie, si noti, il Collegio ha correttamente circoscritto l’efficacia della sentenza del Consiglio di Stato ai titoli abilitativi/compatibilità urbanistica, reputando tuttavia non coperti i profili sostanziali (carenze, emissioni, superamenti, gestione con CER non pertinenti), che restano autonomamente valutabili ai fini penali. L’impostazione è, dunque, conforme all’orientamento di legittimità. 2.8. Quanto, poi, all’attribuzione del codice CER e al tema della responsabilità del “destinatario/detentore”, è ben vero che, sul piano normativo interno, la classificazione e l’assegnazione del CER gravano primariamente sul produttore (artt. 183, 184, 188 e Allegato D, d.lgs. 152/2006). Tuttavia, la disciplina europea (direttiva 2008/98/CE; decisione 2000/532/CE) e la giurisprudenza CGUE e di questa Corte hanno chiarito che anche il detentore/destinatario sopporta oneri di verifica e non può fare scelte arbitrarie sulla qualificazione del rifiuto: quando la composizione non sia immediatamente nota, il detentore deve determinare la composizione e ricercare le sostanze pericolose “ragionevolmente” presenti, avvalendosi di campionamenti/analisi; in caso di impossibilità pratica di valutare, opera il principio di precauzione (classificazione come pericoloso). 2.9. La Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE, Sez. X, sentenza 28 marzo 2019, in cause riunite C-487/17, C‑488/17 e C‑489/17), ha infatti affermato che l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della 9 Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale. 2.10. In termini conformi si è espressa, poi, la giurisprudenza di legittimità, affermando che in tema di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 29 marzo 2019, il detentore di un rifiuto di cui non sia immediatamente nota la composizione potenzialmente pericolosa ha l'onere di raccogliere informazioni valevoli all'acquisizione di sufficiente conoscenza di tale composizione, così da attribuire al rifiuto il codice appropriato, non essendo consentite scelte arbitrarie circa le modalità di qualificazione del rifiuto e l'accertamento della sua pericolosità (Sez. 3, n. 11390 del 24/01/2024, Palumbo, Rv. 286050 - 01). Per il gestore di impianto di destino, inoltre, sussistono obblighi di verifica della compatibilità tra rifiuto conferito e autorizzazione dell’impianto (già Sez. 3, n. 9192 del 29/01/2009, Pinzari, non mass.). 2.11. Ne discende, dunque, che l’assunto difensivo per cui il destinatario non sarebbe “tenuto all’attribuzione del CER” non esclude – ai fini cautelari – il fumus su una gestione che, secondo l’accusa, avrebbe fatto uso sistematico di codici non pertinenti, ostacolando la tracciabilità/identificazione. La motivazione del Tribunale è dunque coerente con il quadro eurounitario e nazionale sull’onere di verifica (e sulla corresponsabilità “condivisa” lungo la filiera: art. 188 TUA), essendosi invero affermato in giurisprudenza che in tema di gestione di rifiuti, commette il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, colui che riceve rifiuti, da avviare al recupero debitamente autorizzato, da parte di un trasportatore non iscritto all'Albo gestori ambientali, in quanto la sua posizione può ricondursi, sia alla figura del "detentore", sia a quella, più specifica, del "commerciante", rispettivamente previste dall'art. 183, lett. h) e i), del medesimo d.lgs. (In motivazione, la Corte ha precisato che in questa materia trova applicazione il cd. principio della responsabilità condivisa secondo cui la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi: Sez. 3, n. 5912 del 11/12/2019, dep. 2020, Arzaroli, Rv. 278411 - 01). 2.12. Quanto, ancora, al delitto di cui all’art. 452‑quaterdecies cod. pen., è sufficiente qui ricordare che questa Corte ha ribadito la natura di reato abituale a struttura unitaria delle “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, 10 integrato da pluralità di operazioni coordinate, orientate al profitto e su ingenti quantitativi;
indicazioni utili alla delimitazione del fumus cautelare (v. da ultimo, Sez. 3, n. 18131 del 20/02/2025, Di UC ed altri, non mass.; in termini anche Sez. 3, n. 24722 del 12/06/2025, Palmieri, Rv. 288333 – 01, non massimata sul punto). Nel caso qui esaminato, la contestazione descrive una gestione “continuativa e organizzata” su migliaia di tonnellate con uso di CER “residuali”: il Tribunale, nella fase cautelare reale, si è dunque legittimamente limitato a verificare la compatibilità indiziaria con la fattispecie, peraltro non essendovi nemmeno espressamente tenuto a seguito dell’intervenuto rinvio a giudizio dell’imputato (cfr., la già citata (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 03). 2.13. Infine, del tutto rispettosa è la valutazione della proporzionalità della misura, questione che, sebbene non devoluta, né valutabile autonomamente da questa Corte in difetto di espressa deduzione (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 03), può essere oggetto di un sintetico esame da parte del Collegio. Ed invero, sul punto, è noto che la Corte EDU ammette sequestri in ambito penale purché previsti dalla legge, diretti a scopo legittimo e proporzionati;
quanto alla durata, non è l’unico parametro, dovendo il giudice considerare esigenze investigative/di prevenzione, gli effetti nella sfera del proprietario e l’esistenza di garanzie procedurali effettive (controlli periodici, possibilità di impugnazione: v. OOO AV OE ST c. Russia, 7.4.2020, n. 5738/18). Nel caso in esame, la misura, pur risalente al 2020, è stata oggetto di istanza di revoca e di riesame collegiale;
la motivazione ha esposto ragioni connesse alla prevenzione di rischi ambientali/alla salute. In ottica convenzionale, la misura appare dunque proporzionata (proprio perché limitata a specifiche sezioni dell’impianto e sorretta da controlli giurisdizionali), ferma l’opportunità – in prospettiva – di verifiche periodiche sul permanere del periculum, dato il trascorrere del tempo, verifiche riservate alla fase di cognizione non certamente valutabili da parte di questo giudice di legittimità. 2.14. Per il resto, le residue censure sollevate dalla difesa del ricorrente, sfuggono al sindacato di questa Corte in quanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, unico deducibile ex art. 325, cod. proc. pen., in realtà sollevano critiche che attingono il provvedimento impugnato attraverso doglianze di merito, che non individuano reali mancanze o apparenze motivazionali dell’ordinanza, risolvendosi in realtà nel dissenso del ricorrente sull’approdo valutativo cui sono pervenuti i giudici dell’appello cautelare reale, operazione non ammissibile in questa sede (per tutte: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, 11 Rv. 239692 – 01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710 – 01). 3. I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella loro proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE LA AL TO
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che si è riportato alla requisitoria in atti, insistendo per il rigetto dei ricorsi;
sentite le conclusioni del difensore, Avv. Amleto Carobello, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’appello cautelare reale proposto nell’interesse di AL FO, nella qualità di legale rappresentante della Ecolio 2 SRL, avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce dell’11 aprile 2025, con cui era stata respinta l’istanza di dissequestro dell’impianto di smaltimento sito in agro di Presicce, sequestro preventivo disposto perché all’epoca del sequestro il FO era indagato dei reati di cui agli artt. 674, cod. pen. e 256, D. lgs. n. 152 del 2006, per aver svolto l’attività di recupero e smaltimento di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione nonché per aver gestito lo stabilimento in presenza di gravi carenze strutturali e con emissione di sostanze maleodoranti e scarico al suolo di sostanze inquinanti, oltre per violazione dell’art. 452-quaterdecies, cod. pen., per aver gestito e smaltito abusivamente in maniera continuativa ed organizzata ed al fine Penale Sent. Sez. 3 Num. 41415 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 21/11/2025 2 di trarne ingiusto profitto, ingenti quantitativi di rifiuti per migliaia di tonnellate, con indicazione non pertinente dei codici CER, sovente facendo riferimento al codice residuale 160000, in guisa tale da ostacolare l’identificazione dell’origine e della tipologia del rifiuto. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto congiunto ricorso per cassazione AL FO, in proprio e quale legale rappresentante della predetta società, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 321, cod. proc. pen. in ordine alla concretezza ed all’attualità del periculum in mora e il correlato vizio di violazione di legge quanto alla totale assenza di motivazione sul punto. In sintesi, quanto al dedotto vizio di violazione di legge (processuale), si deduce: (i) l’erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. per difetto dei requisiti di concretezza e attualità del periculum in mora, atteso che il Tribunale avrebbe fondato il pericolo su evenienze solo astrattamente “prevedibili”; (ii) la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sotto il profilo della motivazione mancante/meramente apparente su profili decisivi (sopravvenienze; prescrizione;
possibilità di reiterazione nonostante l’impianto sia fermo e privo di A.I.A.). Il Tribunale, secondo la difesa, ha mantenuto la misura valorizzando un pericolo meramente ipotetico, ancorato alla “prevedibilità” di future criticità, senza un accertamento attuale e concreto sulla base della situazione al momento della decisione e delle sopravvenienze. Viene a tal proposito richiamata giurisprudenza di legittimità per cui il periculum non può ridursi ad “eventualità astratta”, dovendo emergere come “concreta possibilità” che il bene sia strumentale all’aggravamento/protrazione delle conseguenze del reato o all’agevolazione di altri reati;
tale verifica va compiuta anche durante la vigenza della misura (Cass., sez. VI, 23/11/2017, n. 57526; Cass., sez. VI, 07/11/2018, n. 56446). In concreto, secondo la difesa, anzitutto, le “carenze” sono datate 2019 ed il Tribunale avrebbe motivato con la formula ipotetica “potrebbero concretamente verificarsi”, senza riscontrarsi oggi tuttavia situazioni attuali di rischio e senza inoltre spiegare perché gli accorgimenti necessari non sarebbero stati adottati, tanto più che l’impianto è sequestrato ininterrottamente dal novembre 2020. In secondo luogo, poi, si sostiene che le sopravvenienze (sentenza “liberatoria” del Consiglio di Stato sui titoli;
il diniego A.I.A.; le pronunce favorevoli ai conferitori sui CER) rideterminerebbero il quadro del fumus e soprattutto neutralizzerebbero il pericolo di reiterazione: senza A.I.A. infatti, non sarebbe comunque possibile riprendere l’attività immediatamente, il che “elide in radice” il periculum invocato 3 dal Tribunale. Infine, l’argomento sulla prevedibilità di nuove criticità è, per la difesa, una astrazione incompatibile con l’onere motivazionale specifico richiesto dall’art. 321 cod. proc. pen. e dalla giurisprudenza sul requisito dell’attualità: la ripetizione di fenomeni del passato non è giustificata da alcun dato concreto attuale. Quanto al dedotto vizio di motivazione e correlata violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (motivazione apparente), la tesi difensiva è nel senso che la motivazione dell’ordinanza è solo apparente su punti decisivi dedotti con l’appello cautelare e riproposti nel congiunto ricorso. In particolare, vi sarebbe una mancata risposta sulla prescrizione delle contravvenzioni connesse alle “carenze 2019” (e dell’art. 674 cod. pen.), benché la datazione sia espresso oggetto di deduzione: a fronte dell’estinzione dei reati, sarebbe illegittimo mantenere il sequestro. Nessuna spiegazione verrebbe offerta sul punto. In secondo luogo, vi sarebbe poi la sottovalutazione/omessa considerazione delle sopravvenienze (sentenza del Consiglio di Stato;
diniego A.I.A.; esiti per i conferitori sui CER): il Tribunale avrebbe riconosciuto effetti solo “parziali” (sugli “aspetti formali”), ma non spiegherebbe perché esse non incidano sull’ultimo nucleo motivazionale rimasto (le “carenze impiantistiche”), limitandosi a ripetere che si “potrebbero” ripresentare. Ancora, vi sarebbe un profilo di contraddittorietà, in quanto il Tribunale, valorizzando il diniego A.I.A., giunge a sostenere che proprio tale diniego impedisce la restituzione perché occorrerebbe una “riconversione” su adeguato progetto;
ma se l’impianto non può operare senza A.I.A., viene meno l’attualità del periculum. La motivazione risulterebbe internamente incoerente. Infine, la motivazione sarebbe censurabile per la sua circolarità/illogicità: si pretendono “accorgimenti idonei” a evitare criticità future senza chiarire quali e come potrebbero essere implementati con l’impianto sequestrato da quasi 5 anni e, inoltre, le criticità del 2019 vengono qualificate dalla difesa come “fenomeni contingenti, immediatamente risolti”, senza che il Tribunale confuti puntualmente tali allegazioni. Quanto, ancora, al dedotto vizio di violazione di legge sostanziale (in via mediata), ancora sulla prescrizione dei reati “a monte” della misura reale, la tesi difensiva è che le condotte relative alle “carenze impiantistiche” risultano consumate nel 2019, donde sarebbero dunque prescritte, così come le “emissioni odorigene” ex art. 674 cod. pen. Il venir meno del reato (per estinzione) farebbe cadere anche il presupposto del sequestro, ma il Tribunale non avrebbe trattato il punto. In sostanza, trattandosi, quanto alla prescrizione, di istituto sostanziale (artt. 157 ss. cod. pen.), il suo riflesso sul mantenimento della misura reale si tradurrebbe in violazione di legge processuale per assenza di presupposti (fumus), scrutinabile ex art. 325 c.p.p. La censura è dunque articolata come violazione 4 dell’art. 321 cod. proc. pen. “mediata” dalla disciplina sostanziale dell’estinzione del reato. Quanto, infine, al dedotto vizio di motivazione/violazione di legge sul diniego A.I.A. e sulla riconversione, la tesi difensiva sostiene che il Tribunale avrebbe operato una “liberissima interpretazione” della determina provinciale n. 432/2024 di diniego del rinnovo A.I.A., ritenendo che – per effetto di una modifica della destinazione d’uso – l’impianto non possa comunque operare e che, perciò, non possa essere restituito finché non sia “riconvertito” su progetto adeguato. Si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto: (i) la sentenza del Consiglio di Stato 21/03/2025 attesta la piena legittimità dei titoli e che le modifiche impiantistiche sino all’A.I.A. non hanno mutato il ciclo di trattamento;
(ii) il diniego A.I.A. (pur annullato dal T.A.R.) non incide sulla restituzione del bene in sequestro, che è distinta dall’abilitazione all’esercizio. L’assunto del Tribunale confermerebbe, semmai, che manca il pericolo attuale di reiterazione. 3. È pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale in data 21 ottobre 2025, cui si è riportato in sede di discussione orale, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Per il PG i ricorsi sono infondati. In tema di sequestro preventivo impeditivo, i requisiti della concretezza e attualità del pericolo richiedono che sia dimostrato un legame funzionale essenziale fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede, nel senso che deve essere dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 56446 del 07/11/2018, Rv. 274778 – 01). Tanto premesso, nella fattispecie in esame in alcun modo si evince – dalla lettura del provvedimento genetico e di quello impugnato – che la società ricorrente abbia perso quel legame funzionale con il bene reclamato e che, a prescindere dal dato in sé non concludente del tempo trascorso dagli accertamenti di PG, vi siano concreti elementi per ritenere che la stessa si asterrà dall’utilizzarlo per le attività di gestione di rifiuti rispetto alle quali sono state ipotizzate le gravi violazioni penali indicate nella imputazione cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il congiunto ricorso, discusso oralmente a seguito di tempestiva richiesta di trattazione orale, è inammissibile. 5 2. Ed invero, con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, ha rigettato l’appello proposto ex art. 322‑bis cod. proc. pen. da Ecolio 2 s.r.l. (legale rappresentante FO AL) avverso l’ordinanza del Tribunale monocratico dell’11 aprile 2025 che aveva negato la revoca del sequestro preventivo delle sezioni “termica” e “biologica” dell’impianto sito in Presicce (località Spiggiano Grande), disposto dal G.I.P. in data 24 novembre 2020. L’appello censurava, da un lato, l’insussistenza del fumus commissi delicti (sul profilo dei codici CER e della legittimità dei titoli), dall’altro, l’assenza di periculum in mora attuale e concreto (anche in ragione del diniego di rinnovo dell’A.I.A. del 10.4.2024). Il Collegio ha confermato il diniego di dissequestro. Si premette, peraltro, che è pendente il giudizio di primo grado nei confronti del legale rappresentante e del responsabile tecnico della società per i reati di cui agli artt. 674 cod. pen. e 256 d.lgs. 152/2006 (gestione di rifiuti in assenza di valida autorizzazione) “avuto riguardo all’illegittimità” dell’A.I.A. 18.5.2011 e, comunque, per la gestione dello stabilimento con gravi carenze strutturali, emissioni maleodoranti, scarico al suolo di sostanze inquinanti, superamenti dei limiti COT e azoto nei reflui e presenza di mercurio. È altresì contestato il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452‑quaterdecies cod. pen.) per la gestione/smaltimento continuativo di ingenti quantitativi (migliaia di tonnellate) con uso di codici CER non pertinenti, “sovente il residuale 16 00 00”, così da ostacolare l’identificazione dell’origine e della tipologia. Il sequestro preventivo concerne le due sezioni dell’impianto summenzionate. 2.1. Tanto premesso, in sede di appello cautelare, la difesa dell’imputato aveva dedotto, sul fumus, che il destinatario del rifiuto non è tenuto ad attribuire il codice CER (funzione riservata al produttore) e che, in ogni caso, il Consiglio di Stato (sent. 21.3.2025), all’esito di verificazione, avrebbe escluso l’illegittimità dei titoli e la difformità urbanistica dell’impianto (variante non necessaria;
modifiche anteriori all’A.I.A. regolarmente approvate), con conseguente preclusione del sindacato penale sulla legittimità amministrativa già definita in via irrevocabile dal G.A. Il Tribunale ha respinto tale prospettazione difensiva evidenziando, da un lato, che la pronuncia del Consiglio di Stato attiene a profili formali (legittimità dei titoli;
compatibilità urbanistica) e non copre le contestazioni sostanziali ancora attuali sulla conformazione e conduzione dell’impianto (carenze strutturali, emissioni maleodoranti/tossiche, superamenti COT e azoto, presenza di mercurio, gestione organizzata con codici CER errati/non pertinenti). 6 Quanto alle assoluzioni/proscioglimenti dei produttori per l’attribuzione dei codici CER, essi “attengono ad altro aspetto parziale” e non incidono sui diversi profili rimasti a carico della destinataria/gestore. 2.2. Quanto, poi, al periculum in mora, la difesa aveva invocato la non attualità del pericolo: in sostanza, secondo la difesa, il diniego provinciale di rinnovo A.I.A. (10.4.2024) avrebbe determinato l’impossibilità di riattivare l’impianto, inoltre l’impianto è fermo da anni e bisognoso di importanti manutenzioni, aggiungendo che i riscontri tecnici sono risalenti. Il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto ancora concreto il periculum: per i giudici dell’appello cautelare, le situazioni di rischio ambientale “potrebbero concretamente riproporsi” in caso di dissequestro (non risultando accorgimenti idonei a prevenzione), con permanenza della gravità indiziaria attestata dal rinvio a giudizio. Inoltre, proprio il diniego A.I.A. (nuova istruttoria con pareri negativi dei Comuni interessati per potenziali ricadute sulla salute) esclude per il tribunale la ripresa del trattamento di rifiuti speciali. Infine, l’eventuale restituzione presupporrebbe la riconversione dell’impianto su idoneo progetto. 2.3. Tanto premesso, deve rilevarsi che le doglianze dedotte dal ricorrente sono inammissibili sia per manifesta infondatezza, sia perché articolate sulla base di motivi non consentiti dalla legge, dovendo la Corte di legittimità muoversi nel ristretto perimetro indicato dall’art. 325, cod. proc. pen. che consente esclusivamente la deducibilità del vizio di violazione di legge. 2.4. Anzitutto, quanto al fumus commissi delicti, è noto che la giurisprudenza impone, ai fini del sequestro ex art. 321 cod. proc. pen., una verifica non meramente astratta, ma ancorata a concrete risultanze processuali;
non si richiedono i “gravi indizi” ex art. 273 cod. proc. pen., ma è necessario un quadro indiziario serio e coerente (non una prognosi di colpevolezza anticipata). Trattasi di giurisprudenza consolidata (tra le più recenti: Sez. 3, n. 25990 del 02/07/2020, Aureli, non mass.). 2.5. Nella specie, l’ordinanza valorizza elementi fattuali specifici (carenze strutturali puntualmente elencate;
superamenti parametrici COT/azoto; presenza di mercurio;
gestione con CER ritenuti non pertinenti), sicché il controllo di compatibilità tra fatto e fattispecie è stato svolto in modo non apparente, donde la motivazione supera lo standard minimo richiesto per il fumus. La censura sul fumus dei reati contestati, peraltro, è in ogni caso inammissibile dinanzi a questa Corte di legittimità, essendo stata sollevata dalla difesa successivamente al rinvio a giudizio dell’imputato, trovandosi attualmente il giudizio in fase dibattimentale. È pacifico, infatti, che in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la 7 proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 03). 2.6. Venendo, poi, ad esaminare le censure afferenti al periculum in mora, come è noto, le recenti Sezioni IT LL (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, LL, Rv. 281848 - 01) hanno affermato l’onere di motivazione anche nel sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (finalizzato alla confisca), da rapportare alle ragioni concrete che rendono necessaria l’anticipazione dell’ablazione; principio poi ribadito da arresti successivi (si v, tra le più recenti, Sez. 3, n. 1272 del 19/12/2023, dep. 2024, Lorena, non mass.). Pur trattandosi nel caso sub iudice di un sequestro “impeditivo” (comma 1), per il quale il periculum è intrinseco alla idoneità della res ad aggravare/protrarre le conseguenze del reato o ad agevolarne altri, la giurisprudenza di legittimità richiede comunque un apparato motivazionale non stereotipato, che dia conto del rischio concreto e attuale. Nel caso sottoposto all’esame di questa Corte, il Tribunale esplicita che, in assenza di accorgimenti adottati, la restituzione consentirebbe il ripetersi delle stesse criticità ambientali (emissioni, superamenti, reflui con mercurio). Il richiamo alla “permanenza” del quadro indiziario e alla riscontrata nocività potenziale (anche alla luce dei pareri che hanno portato al diniego A.I.A.) integra una motivazione concisa ma concreta. È ben vero che (secondo l’insegnamento delle Sezioni IT), il provvedimento avrebbe potuto rafforzare il ragionamento esplicitando le condizioni attuali dei presidi impiantistici, la tracciabilità dei rifiuti eventualmente presenti, la relazione tra la circostanza che l’impianto fosse “fermo da anni” ed i rischi di gestione abusiva/illecita in caso di restituzione, ma, tuttavia, lo standard minimo delineato dalla giurisprudenza risulta rispettato. Non può, dunque, ritenersi integrata quella situazione di silenzio od apparenza motivazionale, unica idonea a giustificare l’attivazione del sindacato di questa Corte a norma dell’art. 325, cod. proc. pen. 2.7. Quanto, poi, ai rapporti tra giudizio penale e giudicato amministrativo, questa Corte ha chiarito che il giudicato amministrativo preclude al giudice penale il sindacato solo sui profili esaminati e decisi dal G.A.; restano scrutinabili i diversi profili di illegittimità o gli elementi extra procedimentali integranti la fattispecie penale (v., tra le tante, Sez. 3, n. 11316 del 22/12/2021, dep. 2022, Ricchiuto ed altri, non mass.). La preclusione è dunque relativa, limitata al “decisum”, permanendo il potere‑dovere del giudice penale di disapplicare l’atto 8 amministrativo illegittimo ai fini del giudizio, nei limiti storicamente tracciati dagli artt. 4‑5 L. 2248/1865, All. E. Nel caso di specie, si noti, il Collegio ha correttamente circoscritto l’efficacia della sentenza del Consiglio di Stato ai titoli abilitativi/compatibilità urbanistica, reputando tuttavia non coperti i profili sostanziali (carenze, emissioni, superamenti, gestione con CER non pertinenti), che restano autonomamente valutabili ai fini penali. L’impostazione è, dunque, conforme all’orientamento di legittimità. 2.8. Quanto, poi, all’attribuzione del codice CER e al tema della responsabilità del “destinatario/detentore”, è ben vero che, sul piano normativo interno, la classificazione e l’assegnazione del CER gravano primariamente sul produttore (artt. 183, 184, 188 e Allegato D, d.lgs. 152/2006). Tuttavia, la disciplina europea (direttiva 2008/98/CE; decisione 2000/532/CE) e la giurisprudenza CGUE e di questa Corte hanno chiarito che anche il detentore/destinatario sopporta oneri di verifica e non può fare scelte arbitrarie sulla qualificazione del rifiuto: quando la composizione non sia immediatamente nota, il detentore deve determinare la composizione e ricercare le sostanze pericolose “ragionevolmente” presenti, avvalendosi di campionamenti/analisi; in caso di impossibilità pratica di valutare, opera il principio di precauzione (classificazione come pericoloso). 2.9. La Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE, Sez. X, sentenza 28 marzo 2019, in cause riunite C-487/17, C‑488/17 e C‑489/17), ha infatti affermato che l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della 9 Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale. 2.10. In termini conformi si è espressa, poi, la giurisprudenza di legittimità, affermando che in tema di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 29 marzo 2019, il detentore di un rifiuto di cui non sia immediatamente nota la composizione potenzialmente pericolosa ha l'onere di raccogliere informazioni valevoli all'acquisizione di sufficiente conoscenza di tale composizione, così da attribuire al rifiuto il codice appropriato, non essendo consentite scelte arbitrarie circa le modalità di qualificazione del rifiuto e l'accertamento della sua pericolosità (Sez. 3, n. 11390 del 24/01/2024, Palumbo, Rv. 286050 - 01). Per il gestore di impianto di destino, inoltre, sussistono obblighi di verifica della compatibilità tra rifiuto conferito e autorizzazione dell’impianto (già Sez. 3, n. 9192 del 29/01/2009, Pinzari, non mass.). 2.11. Ne discende, dunque, che l’assunto difensivo per cui il destinatario non sarebbe “tenuto all’attribuzione del CER” non esclude – ai fini cautelari – il fumus su una gestione che, secondo l’accusa, avrebbe fatto uso sistematico di codici non pertinenti, ostacolando la tracciabilità/identificazione. La motivazione del Tribunale è dunque coerente con il quadro eurounitario e nazionale sull’onere di verifica (e sulla corresponsabilità “condivisa” lungo la filiera: art. 188 TUA), essendosi invero affermato in giurisprudenza che in tema di gestione di rifiuti, commette il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, colui che riceve rifiuti, da avviare al recupero debitamente autorizzato, da parte di un trasportatore non iscritto all'Albo gestori ambientali, in quanto la sua posizione può ricondursi, sia alla figura del "detentore", sia a quella, più specifica, del "commerciante", rispettivamente previste dall'art. 183, lett. h) e i), del medesimo d.lgs. (In motivazione, la Corte ha precisato che in questa materia trova applicazione il cd. principio della responsabilità condivisa secondo cui la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi: Sez. 3, n. 5912 del 11/12/2019, dep. 2020, Arzaroli, Rv. 278411 - 01). 2.12. Quanto, ancora, al delitto di cui all’art. 452‑quaterdecies cod. pen., è sufficiente qui ricordare che questa Corte ha ribadito la natura di reato abituale a struttura unitaria delle “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, 10 integrato da pluralità di operazioni coordinate, orientate al profitto e su ingenti quantitativi;
indicazioni utili alla delimitazione del fumus cautelare (v. da ultimo, Sez. 3, n. 18131 del 20/02/2025, Di UC ed altri, non mass.; in termini anche Sez. 3, n. 24722 del 12/06/2025, Palmieri, Rv. 288333 – 01, non massimata sul punto). Nel caso qui esaminato, la contestazione descrive una gestione “continuativa e organizzata” su migliaia di tonnellate con uso di CER “residuali”: il Tribunale, nella fase cautelare reale, si è dunque legittimamente limitato a verificare la compatibilità indiziaria con la fattispecie, peraltro non essendovi nemmeno espressamente tenuto a seguito dell’intervenuto rinvio a giudizio dell’imputato (cfr., la già citata (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 03). 2.13. Infine, del tutto rispettosa è la valutazione della proporzionalità della misura, questione che, sebbene non devoluta, né valutabile autonomamente da questa Corte in difetto di espressa deduzione (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 03), può essere oggetto di un sintetico esame da parte del Collegio. Ed invero, sul punto, è noto che la Corte EDU ammette sequestri in ambito penale purché previsti dalla legge, diretti a scopo legittimo e proporzionati;
quanto alla durata, non è l’unico parametro, dovendo il giudice considerare esigenze investigative/di prevenzione, gli effetti nella sfera del proprietario e l’esistenza di garanzie procedurali effettive (controlli periodici, possibilità di impugnazione: v. OOO AV OE ST c. Russia, 7.4.2020, n. 5738/18). Nel caso in esame, la misura, pur risalente al 2020, è stata oggetto di istanza di revoca e di riesame collegiale;
la motivazione ha esposto ragioni connesse alla prevenzione di rischi ambientali/alla salute. In ottica convenzionale, la misura appare dunque proporzionata (proprio perché limitata a specifiche sezioni dell’impianto e sorretta da controlli giurisdizionali), ferma l’opportunità – in prospettiva – di verifiche periodiche sul permanere del periculum, dato il trascorrere del tempo, verifiche riservate alla fase di cognizione non certamente valutabili da parte di questo giudice di legittimità. 2.14. Per il resto, le residue censure sollevate dalla difesa del ricorrente, sfuggono al sindacato di questa Corte in quanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, unico deducibile ex art. 325, cod. proc. pen., in realtà sollevano critiche che attingono il provvedimento impugnato attraverso doglianze di merito, che non individuano reali mancanze o apparenze motivazionali dell’ordinanza, risolvendosi in realtà nel dissenso del ricorrente sull’approdo valutativo cui sono pervenuti i giudici dell’appello cautelare reale, operazione non ammissibile in questa sede (per tutte: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, 11 Rv. 239692 – 01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710 – 01). 3. I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella loro proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE LA AL TO