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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Pietro Caré ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3672 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
nato a [...], Brasile, il 16/01/1970; Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Ruggeri del Foro di Velletri;
- RICORRENTE - E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 19 novembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note in sostituzione di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_1 chiedendo che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in quanto discendente in linea retta dal cittadino italiano , nato in [...] Persona_1 05.01.1852 a DO (Cosenza), il quale è emigrato in Brasile e non hai mai perduto la cittadinanza italiana (come risulta dal certificato di non naturalizzazione allegato, cfr. doc. 2) così potendola trasmettere validamente ai discendenti sino all'odierno ricorrente.
In particolare, in data 03.10.1904 nasceva a Rio de Janeiro, il figlio Questo Persona_2 si univa in matrimonio con la sig.ra in data 02.10.1939; dalla coppia, in data Persona_3
29.10.1942, nasceva a Rio De Janeiro, . Quest'ultimo in data Persona_4
20.08.1968 si sposava con la , e da tale unione nasceva in data 16.01.1970 Persona_5
a Rio de Janeiro, l'odierno ricorrente, il sig. che poi è convolato a nozze Parte_1 in data 27.06.2000 con la sig.ra . Parte_2
Il ricorrente ha, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro. Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_1 domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
1 Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19.11.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, ed il giudice delegato all'istruzione ha riservato la causa per la decisione.
**** 2. Preliminarmente, va disattesa la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, vista la decisione della Corte costituzionale n. 142/2025 del 31/07/2025. Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo dell'odierno ricorrente era originario di DO (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero del ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza paterna rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, che ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente Persona_1 agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino all'odierno ricorrente. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU., 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadino italiano del ricorrente;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 9.12.2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Carè
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