Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 2241
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Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Vendita di aliud pro alio per difetto di abitabilità

    Il contratto preliminare descriveva chiaramente l'immobile come "locali ad uso cantina e servizio". Non vi era assunzione contrattuale da parte della venditrice di ottenere l'abitabilità o di cambiare la destinazione d'uso. L'immobile era venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava.

  • Rigettato
    Inadempimento della promittente venditrice

    Non sussiste inadempimento della promittente venditrice in quanto l'immobile era chiaramente identificato come cantina e servizio nel contratto, e non vi erano promesse di abitabilità.

  • Rigettato
    Risoluzione del contratto per inadempimento della promittente venditrice

    La risoluzione del contratto non è stata accolta in quanto non è stato accertato l'inadempimento della promittente venditrice.

  • Rigettato
    Restituzione acconto per risoluzione del contratto

    La domanda di restituzione dell'acconto è stata respinta in quanto il contratto non è stato risolto per inadempimento della promittente venditrice e il recesso di quest'ultima è stato ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Risarcimento spese notarili

    La domanda è stata respinta in quanto non è stato accertato l'inadempimento della promittente venditrice.

  • Rigettato
    Risarcimento danni ulteriori

    La domanda è stata respinta in quanto non è stato accertato l'inadempimento della promittente venditrice.

  • Rigettato
    Lite temeraria

    La domanda è stata respinta in quanto non sussistono gli estremi per la lite temeraria.

  • Rigettato
    Pagamento residua caparra confirmatoria

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado, stabilendo che, in caso di recesso della promittente venditrice, la stessa ha diritto solo a trattenere le somme versate fino a quel momento a titolo di caparra, quale equo indennizzo per il godimento dell'immobile, e non a pretendere il saldo dell'intera caparra.

  • Rigettato
    Risarcimento danno da illegittima occupazione

    La domanda di risarcimento del danno per illegittima occupazione è stata rigettata in quanto l'art. 5 del preliminare prevede che la caparra trattenuta dalla promittente venditrice costituisce un equo indennizzo per il godimento dell'immobile, esaurendo così ogni pretesa risarcitoria.

  • Rigettato
    Pagamento residua caparra confirmatoria

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado, stabilendo che, in caso di recesso della promittente venditrice, la stessa ha diritto solo a trattenere le somme versate fino a quel momento a titolo di caparra, quale equo indennizzo per il godimento dell'immobile, e non a pretendere il saldo dell'intera caparra.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 2241
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
    Numero : 2241
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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