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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GA SC, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1887/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso dEmail_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso sEmail_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29720259003990963 BOLLO 2012
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Conclusioni come in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 07/09/2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte, il sig. Ricorrente_2
ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29720259003990963, notificatagli in data 11/06/2025, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.774,34, a titolo di tasse automobilistiche per gli anni 2012, 2013 e 2014, oltre sanzioni e interessi, come da cartelle di pagamento presupposte n. 29720160020327804000, n. 29720170007146750000 e n. 29720180003346467000.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito i seguenti motivi:
1. Nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, mai pervenute a sua conoscenza, con conseguente vizio della procedura di riscossione.
2. Prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso il termine triennale previsto per la tassa automobilistica (art. 5, D.L. n. 953/1982) tra le date di asserita notifica delle cartelle (rispettivamente
09/10/2017, 08/01/2018 e 20/06/2018) e la data di notifica dell'intimazione impugnata (11/06/2025), richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 23397/2016) sulla non conversione del termine breve in quello ordinario decennale.
3. Illegittima applicazione di interessi e carenza di motivazione, per la mancata indicazione del procedimento di calcolo e delle aliquote applicate, in violazione del diritto di difesa.
Il ricorrente ha altresì formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo:
1. L'inammissibilità dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle, in quanto le stesse, regolarmente notificate e non impugnate nei termini, hanno reso definitiva la pretesa, precludendo al contribuente la possibilità di sollevare censure che non siano vizi propri dell'intimazione di pagamento.
2. L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto il relativo termine sarebbe stato più volte interrotto dalla notifica di precedenti intimazioni di pagamento (n. 29720189003192712000 notificata il 02/05/2019,
n. 29720229003470929000 notificata il 15/11/2022 e n. 29720229005574446000 notificata il 11/04/2023), anch'esse non impugnate dal contribuente. La mancata impugnazione di tali atti intermedi avrebbe
"cristallizzato" la pretesa, facendo decorrere un nuovo termine di prescrizione.
3. La sospensione dei termini di prescrizione per effetto della normativa emergenziale Covid-19 (art. 68 D.
L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015), per un periodo di 478 giorni, che avrebbe ulteriormente impedito il maturare della prescrizione.
4. L'inammissibilità dell'eccezione sugli interessi, in quanto calcolati secondo legge (art. 30 D.P.R. 602/1973), con tassi conoscibili e criteri predeterminati, e stante la genericità della doglianza del ricorrente.
L'Ufficio si è opposto all'istanza di sospensione e ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa è stata quindi posta in decisione in camera di consiglio.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Corte ritiene di dover esaminare con priorità logico-giuridica le eccezioni relative alla prescrizione della pretesa e alla mancata notifica degli atti presupposti, in quanto assorbenti rispetto alle altre doglianze.
In merito all'eccezione di prescrizione, il ricorrente invoca correttamente il termine triennale previsto per la tassa automobilistica dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, nonché il consolidato principio, sancito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 23397/2016), secondo cui la mancata impugnazione della cartella di pagamento non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Tuttavia, tale principio deve essere coordinato con un altro, altrettanto consolidato, ovvero quello della
"cristallizzazione" della pretesa creditoria a seguito della notifica di un atto della riscossione non impugnato.
Come dedotto dall'Ufficio resistente, la mancata opposizione avverso un atto successivo alla cartella (quale un'intimazione di pagamento), ritualmente notificato, preclude al contribuente la possibilità di far valere vizi o fatti estintivi (inclusa la prescrizione) verificatisi anteriormente alla notifica di detto atto intermedio. Tali eccezioni, infatti, avrebbero dovuto essere sollevate impugnando tempestivamente l'atto in questione, che costituisce il "primo atto utile" per contestare la pretesa.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha documentato la notifica al ricorrente di plurime intimazioni di pagamento intermedie, successive alle cartelle e antecedenti all'atto oggi impugnato. In particolare, risultano notificate:
• l'intimazione n. 29720189003192712000 in data 02/05/2019;
• l'intimazione n. 29720229003470929000 in data 15/11/2022;
• l'intimazione n. 29720229005574446000 in data 11/04/2023.
Il ricorrente non ha contestato la ricezione di tali atti, né ha provato di averli impugnati. Pertanto, la pretesa tributaria in essi contenuta si è consolidata, con l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione e farne iniziare uno nuovo dalla data di ciascuna notifica.
Analizzando la sequenza temporale, si osserva che:
• Tra le date di notifica delle cartelle (2017-2018) e la notifica della prima intimazione intermedia (02/05/2019) non era decorso il termine triennale.
• Tra la notifica della prima intimazione (02/05/2019) e la seconda (15/11/2022) sono trascorsi più di tre anni.
Tuttavia, in tale lasso di tempo interviene il periodo di sospensione dei termini di riscossione e prescrizione previsto dalla legislazione emergenziale Covid-19 (art. 68 D.L. n. 18/2020), quantificato dall'Ufficio in 478 giorni. Scomputando tale periodo, il termine triennale di prescrizione non risulta maturato alla data di notifica della seconda intimazione.
• Tra la notifica della seconda intimazione (15/11/2022) e la terza (11/04/2023), e tra quest'ultima e l'atto oggi impugnato (11/06/2025), il termine triennale non è in alcun modo decorso.
L'eccezione di prescrizione è, di conseguenza, infondata.
Per le medesime ragioni, deve essere rigettata anche l'eccezione di nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, la mancata notificazione di un atto presupposto ne consente l'impugnazione unitamente all'atto successivo. Il ricorrente, tuttavia, avrebbe dovuto far valere tale vizio impugnando la prima intimazione di pagamento ricevuta nel 2019. Non avendolo fatto, non può più sollevare la relativa eccezione in questa sede, essendo la stessa ormai preclusa.
Infine, risulta infondata anche la doglianza relativa alla carenza di motivazione in merito al calcolo degli interessi. L'atto impugnato, così come le controdeduzioni dell'Ufficio, richiama espressamente la norma di riferimento (art. 30 D.P.R. n. 602/1973), che disciplina l'applicazione degli interessi di mora. Trattandosi di un'obbligazione accessoria determinata *ex lege* sulla base di tassi fissati con provvedimenti ministeriali e di un periodo di decorrenza noto, la semplice indicazione della base normativa è da ritenersi sufficiente a soddisfare l'onere motivazionale. La contestazione del ricorrente, peraltro, appare del tutto generica, non avendo egli allegato alcun elemento specifico o calcolo alternativo idoneo a dimostrare l'erroneità della pretesa dell'Agente della Riscossione.
Il rigetto del ricorso nel merito rende superfluo pronunciarsi sull'istanza di sospensione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, Sezione 03, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, che liquida in Euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 4-2-26
Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GA SC, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1887/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso dEmail_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso sEmail_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29720259003990963 BOLLO 2012
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Conclusioni come in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 07/09/2025 e depositato presso la segreteria di questa Corte, il sig. Ricorrente_2
ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29720259003990963, notificatagli in data 11/06/2025, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.774,34, a titolo di tasse automobilistiche per gli anni 2012, 2013 e 2014, oltre sanzioni e interessi, come da cartelle di pagamento presupposte n. 29720160020327804000, n. 29720170007146750000 e n. 29720180003346467000.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito i seguenti motivi:
1. Nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, mai pervenute a sua conoscenza, con conseguente vizio della procedura di riscossione.
2. Prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso il termine triennale previsto per la tassa automobilistica (art. 5, D.L. n. 953/1982) tra le date di asserita notifica delle cartelle (rispettivamente
09/10/2017, 08/01/2018 e 20/06/2018) e la data di notifica dell'intimazione impugnata (11/06/2025), richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 23397/2016) sulla non conversione del termine breve in quello ordinario decennale.
3. Illegittima applicazione di interessi e carenza di motivazione, per la mancata indicazione del procedimento di calcolo e delle aliquote applicate, in violazione del diritto di difesa.
Il ricorrente ha altresì formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo:
1. L'inammissibilità dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle, in quanto le stesse, regolarmente notificate e non impugnate nei termini, hanno reso definitiva la pretesa, precludendo al contribuente la possibilità di sollevare censure che non siano vizi propri dell'intimazione di pagamento.
2. L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto il relativo termine sarebbe stato più volte interrotto dalla notifica di precedenti intimazioni di pagamento (n. 29720189003192712000 notificata il 02/05/2019,
n. 29720229003470929000 notificata il 15/11/2022 e n. 29720229005574446000 notificata il 11/04/2023), anch'esse non impugnate dal contribuente. La mancata impugnazione di tali atti intermedi avrebbe
"cristallizzato" la pretesa, facendo decorrere un nuovo termine di prescrizione.
3. La sospensione dei termini di prescrizione per effetto della normativa emergenziale Covid-19 (art. 68 D.
L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015), per un periodo di 478 giorni, che avrebbe ulteriormente impedito il maturare della prescrizione.
4. L'inammissibilità dell'eccezione sugli interessi, in quanto calcolati secondo legge (art. 30 D.P.R. 602/1973), con tassi conoscibili e criteri predeterminati, e stante la genericità della doglianza del ricorrente.
L'Ufficio si è opposto all'istanza di sospensione e ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa è stata quindi posta in decisione in camera di consiglio.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Corte ritiene di dover esaminare con priorità logico-giuridica le eccezioni relative alla prescrizione della pretesa e alla mancata notifica degli atti presupposti, in quanto assorbenti rispetto alle altre doglianze.
In merito all'eccezione di prescrizione, il ricorrente invoca correttamente il termine triennale previsto per la tassa automobilistica dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, nonché il consolidato principio, sancito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 23397/2016), secondo cui la mancata impugnazione della cartella di pagamento non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Tuttavia, tale principio deve essere coordinato con un altro, altrettanto consolidato, ovvero quello della
"cristallizzazione" della pretesa creditoria a seguito della notifica di un atto della riscossione non impugnato.
Come dedotto dall'Ufficio resistente, la mancata opposizione avverso un atto successivo alla cartella (quale un'intimazione di pagamento), ritualmente notificato, preclude al contribuente la possibilità di far valere vizi o fatti estintivi (inclusa la prescrizione) verificatisi anteriormente alla notifica di detto atto intermedio. Tali eccezioni, infatti, avrebbero dovuto essere sollevate impugnando tempestivamente l'atto in questione, che costituisce il "primo atto utile" per contestare la pretesa.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha documentato la notifica al ricorrente di plurime intimazioni di pagamento intermedie, successive alle cartelle e antecedenti all'atto oggi impugnato. In particolare, risultano notificate:
• l'intimazione n. 29720189003192712000 in data 02/05/2019;
• l'intimazione n. 29720229003470929000 in data 15/11/2022;
• l'intimazione n. 29720229005574446000 in data 11/04/2023.
Il ricorrente non ha contestato la ricezione di tali atti, né ha provato di averli impugnati. Pertanto, la pretesa tributaria in essi contenuta si è consolidata, con l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione e farne iniziare uno nuovo dalla data di ciascuna notifica.
Analizzando la sequenza temporale, si osserva che:
• Tra le date di notifica delle cartelle (2017-2018) e la notifica della prima intimazione intermedia (02/05/2019) non era decorso il termine triennale.
• Tra la notifica della prima intimazione (02/05/2019) e la seconda (15/11/2022) sono trascorsi più di tre anni.
Tuttavia, in tale lasso di tempo interviene il periodo di sospensione dei termini di riscossione e prescrizione previsto dalla legislazione emergenziale Covid-19 (art. 68 D.L. n. 18/2020), quantificato dall'Ufficio in 478 giorni. Scomputando tale periodo, il termine triennale di prescrizione non risulta maturato alla data di notifica della seconda intimazione.
• Tra la notifica della seconda intimazione (15/11/2022) e la terza (11/04/2023), e tra quest'ultima e l'atto oggi impugnato (11/06/2025), il termine triennale non è in alcun modo decorso.
L'eccezione di prescrizione è, di conseguenza, infondata.
Per le medesime ragioni, deve essere rigettata anche l'eccezione di nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, la mancata notificazione di un atto presupposto ne consente l'impugnazione unitamente all'atto successivo. Il ricorrente, tuttavia, avrebbe dovuto far valere tale vizio impugnando la prima intimazione di pagamento ricevuta nel 2019. Non avendolo fatto, non può più sollevare la relativa eccezione in questa sede, essendo la stessa ormai preclusa.
Infine, risulta infondata anche la doglianza relativa alla carenza di motivazione in merito al calcolo degli interessi. L'atto impugnato, così come le controdeduzioni dell'Ufficio, richiama espressamente la norma di riferimento (art. 30 D.P.R. n. 602/1973), che disciplina l'applicazione degli interessi di mora. Trattandosi di un'obbligazione accessoria determinata *ex lege* sulla base di tassi fissati con provvedimenti ministeriali e di un periodo di decorrenza noto, la semplice indicazione della base normativa è da ritenersi sufficiente a soddisfare l'onere motivazionale. La contestazione del ricorrente, peraltro, appare del tutto generica, non avendo egli allegato alcun elemento specifico o calcolo alternativo idoneo a dimostrare l'erroneità della pretesa dell'Agente della Riscossione.
Il rigetto del ricorso nel merito rende superfluo pronunciarsi sull'istanza di sospensione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, Sezione 03, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, che liquida in Euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 4-2-26
Il Pres. Giud. Mon.