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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 612 /2025 , promossa da:
con l'Avv.ti TOVOLI LEONARDO, IO RINALDI, WA MICELI, Parte_1
IO NC E OL ZA
RICORRENTE contro
con l'avv. TOGO DOMENICA Controparte_1
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti Conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 7.498,03 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dal 2019/20 al
2023/24 e, conseguentemente, condannare i , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fno al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
Si costituiva in giudizio l per resistere e contraddire in toto all'avverso Controparte_2 ricorso.
Parte resistente In via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale in relazione a tutte le domande proposte dalla controparte. Nel merito contestava in toto la domanda e rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito: preliminarmente, dichiarare la prescrizione e, in subordine, rigettare tutte le domande ex adverso effettuare in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni evidenziate in parte motiva.
In subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, riformulare il quantum di spettanza di controparte, poiché i conteggi in ricorso risultano errati e non veritieri.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
La domanda è volta a conseguire la condanna del al pagamento Controparte_1 limitatamente all'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute.
Preliminarmente parte ricorrente nelle proprie note ha provveduto a precisare quanto segue.
Le pagine iniziali del ricorso introduttivo del presente giudizio riportano in modo inequivocabile gli anni scolastici per cui si ricorre, vale a dire dall'a.s. 2018/19 al 2023/24. A questo lasso temporale infatti si riferisce l'elencazione dei servizi prestati (pagg. 2-3),
l'indicazione dei giorni di servizio e dei giorni di ferie maturati (pag. 3) e l'indicazione delle ferie maturate al netto di eventuali giorni di ferie già fruiti su richiesta (pag. 4).
Il tutto si poggia sui dati estratti dallo stato matricolare (doc.1) in cui sono evidenti gli aa.ss.
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 come unici anni in cui la ricorrente ha avuto un contratto al 30/6, presupposto notoriamente indefettibile per poter avanzare la domanda di accreditamento dell'indennità per ferie non godute.
Inoltre, la pagina n. 20 del ricorso indica a chiare lettere la somma per cui è causa e la tabella di calcolo che mostra come si giunge a questa somma con i dati già esposti alle pagg. 3 e 4 del ricorso, tra cui, appunto, gli anni per cui si agisce in giudizio, il sopradetto quadriennio. La tabella è poi identica al doc. 16 versato in atti.
Il fatto che, contrariamente a tutto il corpo del ricorso, nelle conclusioni si legga “dal 2019/20 al 2023/24 (con esclusione dell'a.s. 20/21)” evidenzia come lo scrivente sia incorso in un errore da “salva-con-nome”, errore tutt'altro che infrequente (purtroppo) quando ci si trova ad affrontare ricorsi con grandi numeri di ricorrenti. Ciò premesso la domanda appare fondata sulla base delle seguenti considerazioni in punto di diritto.
E' opportuno premettere, al riguardo, che, ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del C.C.N.L. del comparto scuola del 4.8.2011 è stabilito rispettivamente che: “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
Tale previsione, che espressamente si riferisce al solo personale in servizio a tempo indeterminato, come chiarito da consolidata giurisprudenza di merito e come confermato dalla pronuncia della Suprema Corte n. 2924 del 7 febbraio 2020, deve essere applicata anche ai lavoratori impiegati in virtù di contratti a termine e deve essere considerata anche al fine di determinare la corretta retribuzione da riconoscere ai lavoratori immessi in ruolo successivamente all'1.9.2010 ma che, già prima di quella data, potessero vantare periodi di servizio svolti in forza di precedenti contratti a tempo determinato.
La mancata applicazione di tale disposizione di favore anche al personale scolastico assunto prima dell'1.9.2010 in base a contratti a termine, configurerebbe infatti una forma di discriminazione contrastante con l'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE così come l'eventuale mancata applicazione della stessa al personale precario immesso in ruolo dopo l'1.9.2010 che potesse vantare periodi di servizio precedenti a tale data in virtù di contratti a termine.
Ciò, in sostanza, comporta il diritto di percepire il trattamento economico della seconda fascia stipendiale (fascia 3 – 8) una volta maturato il primo biennio di anzianità di servizio computando sia i periodi di servizio svolti in virtù dei contratti a termine sia in virtù dei contratti a tempo indeterminato.
In tal senso, si è orientata da ultimo anche la Suprema Corte di Cassazione respingendo il ricorso promosso dal avverso la sentenza di merito che aveva Controparte_1 riconosciuto le differenze stipendiali dipendenti dall'applicazione della clausola del CCNL del 4 agosto del 2011 anche ad un lavoratore immesso in ruolo dopo l'1.9.2010 che poteva, tuttavia, vantare un periodo di servizio precedente in virtù di contratti a termine pregressi.
La sentenza impugnata dinanzi alla Suprema Corte “…rilevava che, sulla base della ricostruzione della carriera effettuata ai sensi del D.Lgs n.297/1994 art.569 vi fosse stato un effettivo pregiudizio economico rispetto all'ipotesi di riconoscimento dell'intero periodo di precariato atteso che la lavoratrice, una volta stabilizzata, aveva perso il primo scatto biennale (di cui al precedente c.c.n.l. del 29.11.2007, abolito dal c.c.n.l. del 4.8.2011 che aveva fissato a nove anni l'anzianità utile per ottenere il primo scatto, laddove quello precedente la fissava a due anni) con conseguente riduzione dello stipendio rispetto a quello percepito da precaria e riteneva che tale disposizione andasse disapplicata ponendosi in contrasto con i principi comunitari di non discriminazione e determinando una disparità di trattamento evidente ed inaccettabile.
Sulla base dei suddetti principi comunitari, riconosceva il diritto della C. di mantenere, al momento dell'immissione in ruolo, lo stipendio goduto in caso di precariato, applicando anche alla fattispecie la normativa transitoria contenuta di cui all'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 che prevede il diritto del dipendente a mantenere il maggior valore stipendiale in godimento ad personam sino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14)…”
Tale approdo ermeneutico è stato confermato dalla Suprema Corte la quale ha premesso che: “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr.
Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Ro. Sa. punto 43; Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C 302/11 a C-305/11, Va. ed altri, punto 36)…”.
La Corte proseguendo, ha ulteriormente argomentato che: “…come ha rimarcato la stessa
Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019 causa C-72/18), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e
23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti,Cass.nn. 28635/2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale AT.) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, , Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al. ; 8.9.2011, causa C-177/10
Ro. Sa. ); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (De. Ce. Al., cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Re. Da., punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Re. Da., cit., punto 55; negli stessi termini Corte Contr di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Mo. punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11
e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C- 393/11, Be.); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive... il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-
305/11, Va. e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Be.)….”.
Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del CCNL 4/8/2011 in quanto innanzitutto si tratta di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo CCNL riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del CCNL quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art.11, dello stesso CCNL quadro, tutto il personale della Scuola.
Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL.
Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che: "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato.
Quanto all'indicato discrimine temporale la parte ricorrente, immessa in ruolo in data successiva, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma.
Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte: “… nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato.
Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Controparte_1 enunciando il principio di diritto secondo cui “…viola la richiamata clausola [4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.70 del1999] anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato".
Parte ricorrente ha specificato nell'atto introduttivo di agire al solo fine di veder riconosciuta e liquidata tenendo conto come base l'art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, le ferie per il personale assunto a tempo determinato è calcolato in maniera proporzionale al servizio prestato, con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a
30 giorni di ferie l'anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie l'anno. A tali giorni bisogna aggiungere, sempre in proporzione, 4 giorni di festività soppresse, le ragioni sopra espresse, l'indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute.
Indennità sostitutiva ferie non fruite.
L'odierno istante ha chiesto, quindi, la condanna del al pagamento CP_1 dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse e non fruite per gli a.s. dal
2012/2013 al 2014/2015 come da prospetto riportato nel ricorso basato sulle delibere approvate di anno in anno dalla Regione Umbria su disposizioni del che CP_1 individuano le date di inizio e fine delle lezioni e le festività nazionali e riportante anche le ferie godute dall'istante (cfr. delibere all.te al ricorso e prospetto ferie godute e maturate in ogni singolo anno).
La materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo determinato era regolata, fino all'entrata in vigore del d.l. n.96/2012, convertito nella legge n. 135/2012, dagli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). La prima disposizione di cui all'art. 13, comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro”.
La seconda disposizione, di cui all'art. 19, comma 2, prevedeva: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
L'art. 19, comma 2, prevedeva pertanto: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.
Successivamente,l'art.5 comme 8 dei DL n.95/2012, convertito nella L.n.135/2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie ... spettanti al personale, ... delle pubbliche amministrazioni … inserite nel conto economico ... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ... Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
Tale disposizione ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, destinato a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto (7.7.2012), sull'art. 19 del CCCNL Comparto
Scuola, che invece consentiva la monetizzazione. Poiché tuttavia l'art. 5, comma 8, continuava a rinviare ai “rispettivi ordinamenti” per le modalità di fruizione delle ferie, deve ritenersi che l'art. 19 del CCCNL Comparto Scuola - che facoltizzava i docenti a tempo determinato a godere delle ferie anche in periodi diversi dalla sospensione delle lezioni - sia rimasto applicabile. Pertanto, a decorrere dal 7.7.2012, i docenti a tempo determinato non potevano più conseguire la monetizzazione delle ferie, ma potevano continuare a goderle anche in periodi diversi da quelli di sospensione delle lezioni. In data 1.1.2013 è entrata in vigore la L. n.228/2012 il cui art 1 comma 54, ha stabilito che
“il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Contemporaneamente,l'art.1 comma 55 della L. n.228/2012 ha aggiunto al già citato art.5 comma 8 del Dl 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55
(rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dall'1.9.2013.
Ciò premesso, trattandosi di monetizzazione dei giorni di ferie che risultino non goduti alla cessazione del rapporto, ogni verifica al riguardo, compresa l'individuazione del regime giuridico da applicare, non può che essere fatta con riferimento alla data di cessazione del rapporto. Invero, il diritto alla monetizzazione delle ferie residue non può che nascere nel momento in cui il docente non ne abbia potuto fruire e, pertanto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta, nel caso di specie, il 30.6.2013. Occorre riferirsi a tale data per valutare l'esistenza di una norma che precluda il pagamento delle ferie maturate, ma non godute.
A tale data occorre anche far riferimento quanto alla decorrenza della prescrizione, pacificamente decennale, come confermato dalla Corte di Cassazione che con sentenza n.3021 del 10 febbraio 2020 ha sancito il principio di diritto secondo cui ''la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale''.
La sentenza n. 3021/20 della Corte di Cassazione, in altre parole, nel riconoscere all'indennità sostitutiva delle ferie non godute una natura mista, sia risarcitoria sia retributiva, e nell'attribuire prevalenza al profilo risarcitorio rispetto a quello retributivo, ha assoggettato l'esercizio del relativo diritto alla prescrizione decennale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto prevalente il carattere risarcitorio dell'indennità, finalizzata a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto a riposo con conseguente applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale.
Proseguendo nella ricostruzione della normativa applicabile, va allora considerato che, come sopra evidenziato ,l'art 5 comma 8 del D.L. n.95/2012 aveva già cessato di avere efficacia nei confronti dei docenti a tempo determinato fin dall'1.1.2013, ai sensi del citato comma 55 dell'art. 1 della legge di stabilità del 2012. Pertanto, non operando più tale norma al momento della cessazione del rapporto “de quo”, non era precluso il pagamento del compenso in questione.
Quanto all'individuazione della data di inizio dell'efficacia della norma dettata dal citato comma 54 dell'art1 L.. n.228/2012, la quale stabilisce l'estensione anche ai docenti a tempo determinato dell'obbligo di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, esclusi quelli sopra specificati, risulta in contrasto con l'art. 19 del CCNL che esclude espressamente tale obbligatorietà. Va allora considerato che il successivo citato comma 56 stabilisce la disapplicazione delle “clausole contrattuali contrastanti”, siccome più favorevoli, con decorrenza solo dalla data dell'1.9.2013. Nonostante la mancanza dell'espresso richiamo all'art. 19 del CCNL, appare chiaro come il comma 56 anzidetto non possa che riferirsi all'art. 19 cit., unica clausola pattizia che disciplini diversamente la materia de qua.
Quindi, pur essendo in vigore, alla cessazione del rapporto a termine del 30.6.2013, il regime introdotto dall'art1 L.228/2012 (il quale, come si è visto, ha esteso ai dipendenti a termine la fruizione obbligatoria delle ferie durante la sospensione delle lezioni ed ha previsto un ridotto ambito in cui la monetizzazione è possibile, coincidente con le sole ferie non godute né a domanda né obbligatoriamente), al comma 56, dopo aver espressamente qualificato detto regime come inderogabile dalla contrattazione collettiva, ha tuttavia attribuito perdurante efficacia fino al 31.8.2013 alle preesistenti clausole contrattuali eventualmente in contrasto con esso, laddove ha differito la “non applicazione”
a decorrere dall'1.9.2013.
Ne deriva che, alla data del 30.6.2013 (e comunque fino al 31.8.2013) il regime giuridico voluto dal legislatore per le ferie non godute non può che essere identificato proprio in quello di cui al citato art. 19 del CCNL. Pertanto, fino alla data dell'1.9.2013, al docente a tempo determinato che non abbia usufruito delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, continua ad applicarsi la normativa contrattuale che consente il pagamento delle ferie non godute.
Quanto, invece, agli anni scolatici successivi, occorre far riferimento alla norma di favore di cui al comma 55 della L.n.228/2012, che prevede la monetizzazione delle ferie nei limiti però della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
I commi 54 e 55 vanno letti in maniera unitaria per cui i giorni “in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” non possono che essere quelli coincidenti con “i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno, di cui al citato comma 54. Con i commi in esame è stata introdotta una disciplina complessivamente di favore per i docenti a tempo determinato, in mancanza della quale sarebbe rimasto vigente il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie. Ciò consente da una parte di escludere la sussistenza di un contrasto dei predetti commi con le clausole contrattuali, in particolare con l'art. 19 del CCNL che prevedeva la libertà di fruizione delle ferie, e dall'altra di affermare l'operatività dei commi 54 e 55 citati a decorrere dall' 1.1.2013.
Tali conclusioni appaiono in linea con l'intervento della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 95 del 23/3/2016) che, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art 5 comma 8 del DL n.9572012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art 1 comma 1 L. n.135/2012, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata.
In particolare il giudice delle leggi ha sottolineato: “il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. II dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole”.
Ha tuttavia aggiunto che: “la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della
Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare“ le ferie” (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860, ).
Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali
(Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. n.157/1981) e da quelle europee Con (art.31 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali U.E, proclamata a il 7 dicembre 2000
e adottata a St. il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993 n.93 /104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia)” (v. Corte di Appello L'Aq., 19.5.2016).
Di recente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022 si è espressa in conformità a tali principi per cui il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n.95/2012, come integrato dall'art.1 comma 55 della L. n.228/2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. La Cassazione tornando su tale fattispecie ha ben spiegato da ultimo che:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n.16715/2024).
Con successiva pronuncia la Corte di Cassazione, replicando ulteriormente alle contestazioni del secondo cui nei confronti dei docenti assunti con contratto a CP_1 tempo determinato sino al termine delle attività didattiche verrebbe ad operare una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche - in quanto in tali periodi i docenti percepiscono la retribuzione senza svolgere attività lavorative – con la conseguenza che non vi sarebbe necessità di sollecitazione alla fruizione delle ferie da parte del dirigente scolastico, proprio in virtù dell'operare di tale presunzione, ha affermato in maniera convincente che: “Osserva, ulteriormente, questa
Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cfr Cass.
Civ. Sez lav. Ordinanza del 6.11.2024 n. 28587).
Stesso discorso, mutatis mutandis, per le festività soppresse rispetto alla monetizzazione delle quali può utilmente richiamarsi la recente pronuncia della Cassazione che ha affermato nello specifico: “L'assenza, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art.1 L. n.937/1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cass. Sez. lav. ordinanza n.8926 del 4.04.2024).
Mette conto evidenziare che nella fattispecie al vaglio il convenuto, a fronte dei CP_1 giorni di ferie e di festività soppresse maturati dalla docente nel corso degli anni scolastici in questione , indicati nel prospetto inserito nelle note di discussione, non ha dimostrato che la parte ricorrente avesse potuto fruire, per essere stata adeguatamente informata, di giornate di ferie, oltre alle giornate di sospensione dell'attività didattica previste dal calendario scolastico.
In conclusione, in applicazione dei principi sopra illustrati, la domanda avanzata dal ricorrente è fondata tenuto conto che il periodo feriale relativo agli scolastici oggetto del presente giudizio è stato pacificamente maturato dalla docente dopo l'entrata in vigore della
L. n.228/2012 e entro la data del 31.8.2013; che, conformemente a quanto stabilito dalla predetta legge N.228/2012 - così come sopra interpretata - l'obbligo di godimento, per i docenti assunti a termine, dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni ha effetto solo dal 1.9.2013; che, pertanto, prima di tale termine trova applicazione, per i docenti assunti a termine, il regime feriale disciplinato dall'art. 19 CCNL di settore
2006/2009 che, in base a quanto stabilito dalla L.n.228/2012, va disapplicato solo a decorrere dal 1.9.2013 e che, per il periodo successivo, va applicata la L. n.228/2012 con riferimento agli artt. 54 e 55; che la ricorrente, in base a quanto stabilito dall'art. 19 CCNL di settore - norma collettiva, si ripete, efficace fino al 31.8.2013 - e in base agli artt. 54 e 55 della legge n. 228/2012 ha, pertanto, diritto al pagamento sostitutivo dei giorni di ferie non goduti come conteggiati da ultimo nelle note di discussione, tenuto conto dei periodi di sospensione delle lezioni;
che la ricorrente ha pertanto diritto a vedersi corrispondere dal convenuto, la somma complessiva di euro 7.498,03 , a titolo CP_1 di indennità per ferie e festività soppresse non fruite relative agli anni scolastici indicati in ricorso, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio legale da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art 16 comma 6 L.n. 412/1991, richiamato dall'art.16 comma36 L. n.724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della concentrazione dell'attività processuale, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Pisa i, in funzione di
Giudice del lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso condanna il a Controparte_1 corrispondere in favore di parte ricorrente a titolo di indennità per ferie e festività maturate e non godute, la somma di € 7.498,03 , il tutto oltre interessi legali nei limiti di cui alla parte motiva;
- Condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente delle Controparte_1 spese di lite che liquida in € 2.150,00 per compensi professionali ed CU per spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge in favore dei procuratori antistatari
Pisa, 17 dicembre 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone