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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1498/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3876/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trecastagni - Piazzale G. Marconi 95039 Trecastagni CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016061040000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016061040000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 514/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 3876/2025 del Registro Generale, notificato e depositato nei termini di legge, il Sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo, impugnava la cartella di pagamento n. 29320250016061040000, notificatagli in data 15.04.2025, con la quale il Comune di Trecastagni richiedeva il pagamento di € 1.917,00 per IMU relativa all'anno d'imposta 2017 e di € 428,40 per TARI-TEFA relativa all'anno d'imposta 2018, oltre accessori.
A sostegno del proprio gravame, il ricorrente deduceva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto dell'ente impositore alla riscossione per mancata notifica degli atti prodromici nei termini di legge. Nel merito, eccepiva la nullità dell'atto per assenza dei presupposti impositivi, non essendo indicati i dati catastali necessari all'individuazione dei cespiti, nonché la non debenza dei tributi in ragione della parziale titolarità e della conclamata condizione di inagibilità e inabitabilità degli immobili, nota da tempo al
Comune.
Si costituiva in giudizio il Comune di Trecastagni con controdeduzioni depositate in data 02.12.2025, contestando integralmente le avverse difese e chiedendone il rigetto. L'ente resistente sosteneva la legittimità della propria attività, asserendo la rituale notifica degli atti presupposti e depositando a tal fine copia dell'avviso di accertamento IMU 2017 con relativa ricevuta di notifica, nonché copia dell'avviso di accertamento TARI
2018 e della sentenza n. 5182/2025 di questa Corte, che aveva rigettato un precedente ricorso del contribuente avverso tale ultimo atto.
Con ordinanza n. 3299/2025 del 03.12.2025, questo Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissava per la trattazione del merito l'udienza del 20.01.2026.
In vista dell'udienza, parte ricorrente depositava memoria illustrativa in data 08.01.2026, con la quale insisteva nelle proprie conclusioni, ribadendo la contestazione sulla ritualità della notifica dell'avviso IMU 2017 e rilevando la violazione del principio del ne bis in idem per la pretesa TARI 2018, specificando che la sentenza n. 5182/2025 era stata oggetto di appello.
All'udienza del 17 febbraio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Oggetto della presente controversia è la legittimità della cartella di pagamento n. 29320250016061040000, con la quale si richiede il pagamento di IMU per l'anno 2017 e TARI per l'anno 2018. Il ricorrente ha eccepito, tra gli altri motivi, la decadenza del potere impositivo dell'ente per tardiva notifica degli atti presupposti.
Tale eccezione è dirimente.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, gli avvisi di accertamento in materia di tributi locali devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Con riferimento alla pretesa TARI per l'anno 2018, il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento scadeva il 31 dicembre 2023. Dalla documentazione prodotta in giudizio dallo stesso Comune resistente, si evince che l'avviso di accertamento TARI n. 1325/01-12-2023 è stato notificato al ricorrente soltanto nel mese di gennaio 2024. La notificazione è pertanto avvenuta oltre il termine quinquennale di decadenza previsto dalla legge.
Analogamente, per quanto concerne la pretesa IMU relativa all'anno d'imposta 2017, il termine di decadenza per la notifica del relativo avviso di accertamento era fissato al 31 dicembre 2022. L'ente locale ha depositato l'avviso di accertamento IMU n. 442 del 12-10-2022 unitamente alla ricevuta di notifica, dalla quale risulta che il perfezionamento della stessa è avvenuto in data 2 gennaio 2023. Anche in questo caso, la notifica è stata eseguita tardivamente, quando il potere di accertamento del Comune era ormai irrimediabilmente estinto per decorso del termine di decadenza.
La notificazione dell'atto di imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa di efficacia, la cui tempestività è essenziale per il valido esercizio del potere impositivo. La notifica eseguita oltre il termine perentorio di decadenza determina l'illegittimità della pretesa tributaria.
L'intervenuta decadenza del potere di accertamento per entrambi i tributi rende illegittima la successiva iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento oggi impugnata. L'accoglimento del ricorso sul punto assorbe ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Trecastagni alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 200,00, oltre accessori di legge.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Giudice
AV AM
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3876/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trecastagni - Piazzale G. Marconi 95039 Trecastagni CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016061040000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016061040000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 514/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 3876/2025 del Registro Generale, notificato e depositato nei termini di legge, il Sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo, impugnava la cartella di pagamento n. 29320250016061040000, notificatagli in data 15.04.2025, con la quale il Comune di Trecastagni richiedeva il pagamento di € 1.917,00 per IMU relativa all'anno d'imposta 2017 e di € 428,40 per TARI-TEFA relativa all'anno d'imposta 2018, oltre accessori.
A sostegno del proprio gravame, il ricorrente deduceva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto dell'ente impositore alla riscossione per mancata notifica degli atti prodromici nei termini di legge. Nel merito, eccepiva la nullità dell'atto per assenza dei presupposti impositivi, non essendo indicati i dati catastali necessari all'individuazione dei cespiti, nonché la non debenza dei tributi in ragione della parziale titolarità e della conclamata condizione di inagibilità e inabitabilità degli immobili, nota da tempo al
Comune.
Si costituiva in giudizio il Comune di Trecastagni con controdeduzioni depositate in data 02.12.2025, contestando integralmente le avverse difese e chiedendone il rigetto. L'ente resistente sosteneva la legittimità della propria attività, asserendo la rituale notifica degli atti presupposti e depositando a tal fine copia dell'avviso di accertamento IMU 2017 con relativa ricevuta di notifica, nonché copia dell'avviso di accertamento TARI
2018 e della sentenza n. 5182/2025 di questa Corte, che aveva rigettato un precedente ricorso del contribuente avverso tale ultimo atto.
Con ordinanza n. 3299/2025 del 03.12.2025, questo Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissava per la trattazione del merito l'udienza del 20.01.2026.
In vista dell'udienza, parte ricorrente depositava memoria illustrativa in data 08.01.2026, con la quale insisteva nelle proprie conclusioni, ribadendo la contestazione sulla ritualità della notifica dell'avviso IMU 2017 e rilevando la violazione del principio del ne bis in idem per la pretesa TARI 2018, specificando che la sentenza n. 5182/2025 era stata oggetto di appello.
All'udienza del 17 febbraio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Oggetto della presente controversia è la legittimità della cartella di pagamento n. 29320250016061040000, con la quale si richiede il pagamento di IMU per l'anno 2017 e TARI per l'anno 2018. Il ricorrente ha eccepito, tra gli altri motivi, la decadenza del potere impositivo dell'ente per tardiva notifica degli atti presupposti.
Tale eccezione è dirimente.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, gli avvisi di accertamento in materia di tributi locali devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Con riferimento alla pretesa TARI per l'anno 2018, il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento scadeva il 31 dicembre 2023. Dalla documentazione prodotta in giudizio dallo stesso Comune resistente, si evince che l'avviso di accertamento TARI n. 1325/01-12-2023 è stato notificato al ricorrente soltanto nel mese di gennaio 2024. La notificazione è pertanto avvenuta oltre il termine quinquennale di decadenza previsto dalla legge.
Analogamente, per quanto concerne la pretesa IMU relativa all'anno d'imposta 2017, il termine di decadenza per la notifica del relativo avviso di accertamento era fissato al 31 dicembre 2022. L'ente locale ha depositato l'avviso di accertamento IMU n. 442 del 12-10-2022 unitamente alla ricevuta di notifica, dalla quale risulta che il perfezionamento della stessa è avvenuto in data 2 gennaio 2023. Anche in questo caso, la notifica è stata eseguita tardivamente, quando il potere di accertamento del Comune era ormai irrimediabilmente estinto per decorso del termine di decadenza.
La notificazione dell'atto di imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa di efficacia, la cui tempestività è essenziale per il valido esercizio del potere impositivo. La notifica eseguita oltre il termine perentorio di decadenza determina l'illegittimità della pretesa tributaria.
L'intervenuta decadenza del potere di accertamento per entrambi i tributi rende illegittima la successiva iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento oggi impugnata. L'accoglimento del ricorso sul punto assorbe ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Trecastagni alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 200,00, oltre accessori di legge.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Giudice
AV AM