Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 24/12/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02936/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2025, proposto da FR AR GR DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Carmela Nicastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via ARno Stabile, n. 182;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo telematico n. 502/2022 emesso il 27.07.2022 dal Tribunale di Trapani e pubblicato in pari data nel giudizio monitorio portante RG. n. 1634/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. LU DI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso la ricorrente ha chiesto di dare esecuzione al decreto ingiuntivo telematico indicato in epigrafe, con cui il Tribunale del lavoro di Trapani ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento della somma complessiva di € 2.500,00, oltre accessori di legge, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, della L. n. 107/2015, per gli anni di insegnamento 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 svolto a tempo determinato alle dipendenze del medesimo Ministero.
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta, affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza.
Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo dal Tribunale di Trapani in data 3 maggio 2023 (come da attestazione in atti).
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, atteso che:
i) il decreto risulta notificato presso la sede dell’amministrazione resistente in data 4 maggio 2023;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 15 maggio 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 669/1996.
Del resto, il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha contestato la debenza delle somme intimate.
La domanda deve pertanto essere accolta e, conseguentemente, deve essere ordinato all’amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate nei limiti precisati in ricorso, insieme con gli accessori ivi individuati e computati ai sensi di legge, pagamento che dovrà avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015,ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l.n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta):
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna l’amministrazione resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
LU DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU DI | ES RU |
IL SEGRETARIO