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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/09/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2061/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione figli nati fuori da matrimonio, promossa
DA
, nata a [...] il [...] ( ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Bixio n. 286, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Scifo, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...] – c.f: , e residente a Controparte_1 C.F._2
Vittoria in Via Roma n. 111, elett.te domiciliato nello studio dell'Avv. Giovanni De Giorgio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 02.07.2025, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale disporsi la Parte_1 regolamentazione dei figli minori (n. 01.01.2016) e (n. 20.01.2020) di anni Per_1 Per_2 rispettivamente 9 e 5, nati dalla relazione, more uxorio, intrattenuta con e cessata Controparte_1 dopo quindici anni, nel giugno del 2024, all'uopo disponendosi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, nella casa all'uopo presa in locazione successivamente all'intervenuta interruzione della relazione con il resistente, e regolamentazione del diritto di visita dei figli in uno al padre, con onere in capo a quest'ultimo di provvedere al relativo mantenimento, versando alla medesima ricorrente, la somma mensile di euro 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che sentita la sola parte ricorrente all'udienza di comparizione ex art. 473-bis 21 c.p.c. del 05 dicembre
2024, non essendo il resistente comparso, benché regolarmente citato, con separata ordinanza ex art. 473-bis 50 c.p.c. del 26.12.2024, è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori sia pure con collocazione prevalente presso la madre e regolamentati i tempi di permanenza dei medesimi in uno al padre, nonché disposto l'obbligo in capo a quest'ultimo di provvedere al mantenimento dei figli versando alla madre la somma mensile di euro 400,00 al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva dalla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie, e da ultimo rinviata la causa al fine di verificare la stabilità dei provvedimenti adottati specie in particolare circa i tempi di permanenza dei minori in uno al padre;
che, successivamente, costituendosi in giudizio, mentre non si è opposto alle Controparte_1 domande avanzate dalla ricorrente circa l'affidamento, collocamento e diritto di visita dei minori, per come peraltro già provvisoriamente regolamentati in seno alla predetta ordinanza del 26.12.2024, ha dichiarato di essere nella disponibilità economica di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma mensile di euro 300,00 gravando sullo stesso Per_1 Per_2 finanziamenti per oltre 1.000,00 euro mensili contratti per l'esercizio della propria impresa individuale di pizzeria, e ciò a fronte dell'attività di estetista di fatto esercitata dalla ricorrente seppur senza contratto e/o partita iva, e manifestando di contro la propria disponibilità rinunciare alla propria quota CP_ del 50% dell'assegno unico erogato dall' in favore della ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che all'udienza del 02.07.2025, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da separato accordo personalmente sottoscritto dalle parti e depositato in data 26.05.2025, chiedendo congiuntamente che i rapporti tra di loro ei figli Per_1
pagina 2 di 4 e di anni rispettivamente 9 e 5, riconosciuti da entrambi i genitori, vengano regolati come Per_2 segue:
“- confermarsi l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Persona_3 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
- regolamentazione dei tempi di permanenza col padre secondo il seguente schema:
✓ tre mercoledì al mese, il pomeriggio dalle ore 19:00 all'indomani mattina quando li accompagnerà a scuola;
✓ un venerdì al mese dalle 21:00 (accompagnati dalla madre presso l'attività del padre) all'indomani mattina quando li accompagnerà a scuola;
✓ una domenica ogni due, dalle 10:00 alle 17:00;
✓ due pomeriggi a settimana per due ore circa da concordarsi di volta in volta;
✓ nel periodo estivo, finita la scuola, il padre potrà inoltre avere con sé i figli minori, dando congruo preavviso alla madre, anche due/tre mattine (dalle ore 10:00 alle ore 14:00); una settimana consecutiva fra fine agosto e primi di settembre (da comunicare alla madre con almeno quindici giorni di preavviso);
✓ nelle festività natalizie e pasquali, alternando annualmente, il 24/25 dicembre, 31 dicembre/ 1° gennaio, domenica/lunedì di Pasqua;
✓ resta inteso che è piena facoltà dei genitori variare concordemente di volta in volta tutte le superiori indicazioni;
- onere del padre di contribuire al mantenimento dei due figli versando alla sig.ra Parte_1
, entro giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente
[...] secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie, che se non necessarie andranno previamente concordate;
- l'assegno unico familiare sarà interamente percepito dalla madre collocataria.”
Ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative ai figli minori in quanto non in contrasto con gli interessi degli stessi, né le stesse appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto che il Pubblico Ministero a cui sono stati inviati gli atti in data 03.07.2025 nulla ha opposto;
Ritenuto che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
pagina 3 di 4 Omologa le condizioni inerenti ai minori (n. 01.01.2026) e (n. 20.01.2020) ed ai Per_1 Per_2 rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle superiori condizioni da intendersi qui trascritte;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.09.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2061/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione figli nati fuori da matrimonio, promossa
DA
, nata a [...] il [...] ( ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Bixio n. 286, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Scifo, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...] – c.f: , e residente a Controparte_1 C.F._2
Vittoria in Via Roma n. 111, elett.te domiciliato nello studio dell'Avv. Giovanni De Giorgio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 02.07.2025, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale disporsi la Parte_1 regolamentazione dei figli minori (n. 01.01.2016) e (n. 20.01.2020) di anni Per_1 Per_2 rispettivamente 9 e 5, nati dalla relazione, more uxorio, intrattenuta con e cessata Controparte_1 dopo quindici anni, nel giugno del 2024, all'uopo disponendosi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, nella casa all'uopo presa in locazione successivamente all'intervenuta interruzione della relazione con il resistente, e regolamentazione del diritto di visita dei figli in uno al padre, con onere in capo a quest'ultimo di provvedere al relativo mantenimento, versando alla medesima ricorrente, la somma mensile di euro 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che sentita la sola parte ricorrente all'udienza di comparizione ex art. 473-bis 21 c.p.c. del 05 dicembre
2024, non essendo il resistente comparso, benché regolarmente citato, con separata ordinanza ex art. 473-bis 50 c.p.c. del 26.12.2024, è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori sia pure con collocazione prevalente presso la madre e regolamentati i tempi di permanenza dei medesimi in uno al padre, nonché disposto l'obbligo in capo a quest'ultimo di provvedere al mantenimento dei figli versando alla madre la somma mensile di euro 400,00 al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva dalla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie, e da ultimo rinviata la causa al fine di verificare la stabilità dei provvedimenti adottati specie in particolare circa i tempi di permanenza dei minori in uno al padre;
che, successivamente, costituendosi in giudizio, mentre non si è opposto alle Controparte_1 domande avanzate dalla ricorrente circa l'affidamento, collocamento e diritto di visita dei minori, per come peraltro già provvisoriamente regolamentati in seno alla predetta ordinanza del 26.12.2024, ha dichiarato di essere nella disponibilità economica di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma mensile di euro 300,00 gravando sullo stesso Per_1 Per_2 finanziamenti per oltre 1.000,00 euro mensili contratti per l'esercizio della propria impresa individuale di pizzeria, e ciò a fronte dell'attività di estetista di fatto esercitata dalla ricorrente seppur senza contratto e/o partita iva, e manifestando di contro la propria disponibilità rinunciare alla propria quota CP_ del 50% dell'assegno unico erogato dall' in favore della ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che all'udienza del 02.07.2025, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da separato accordo personalmente sottoscritto dalle parti e depositato in data 26.05.2025, chiedendo congiuntamente che i rapporti tra di loro ei figli Per_1
pagina 2 di 4 e di anni rispettivamente 9 e 5, riconosciuti da entrambi i genitori, vengano regolati come Per_2 segue:
“- confermarsi l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Persona_3 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
- regolamentazione dei tempi di permanenza col padre secondo il seguente schema:
✓ tre mercoledì al mese, il pomeriggio dalle ore 19:00 all'indomani mattina quando li accompagnerà a scuola;
✓ un venerdì al mese dalle 21:00 (accompagnati dalla madre presso l'attività del padre) all'indomani mattina quando li accompagnerà a scuola;
✓ una domenica ogni due, dalle 10:00 alle 17:00;
✓ due pomeriggi a settimana per due ore circa da concordarsi di volta in volta;
✓ nel periodo estivo, finita la scuola, il padre potrà inoltre avere con sé i figli minori, dando congruo preavviso alla madre, anche due/tre mattine (dalle ore 10:00 alle ore 14:00); una settimana consecutiva fra fine agosto e primi di settembre (da comunicare alla madre con almeno quindici giorni di preavviso);
✓ nelle festività natalizie e pasquali, alternando annualmente, il 24/25 dicembre, 31 dicembre/ 1° gennaio, domenica/lunedì di Pasqua;
✓ resta inteso che è piena facoltà dei genitori variare concordemente di volta in volta tutte le superiori indicazioni;
- onere del padre di contribuire al mantenimento dei due figli versando alla sig.ra Parte_1
, entro giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente
[...] secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie, che se non necessarie andranno previamente concordate;
- l'assegno unico familiare sarà interamente percepito dalla madre collocataria.”
Ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative ai figli minori in quanto non in contrasto con gli interessi degli stessi, né le stesse appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto che il Pubblico Ministero a cui sono stati inviati gli atti in data 03.07.2025 nulla ha opposto;
Ritenuto che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
pagina 3 di 4 Omologa le condizioni inerenti ai minori (n. 01.01.2026) e (n. 20.01.2020) ed ai Per_1 Per_2 rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle superiori condizioni da intendersi qui trascritte;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.09.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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