Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2021, proposto dal -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Mozzati e Andrea Rossi, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica 2 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. -OMISSIS-;
contro
Ministero dell’istruzione, in persona del ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici è domiciliato in Genova, viale Brigate partigiane 2;
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e Ufficio scolastico regionale per la Liguria, in persona dei legali rappresentanti p.t. , non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno subito per effetto della ritardata assunzione in qualità di vincitore del concorso pubblico indetto con d.m. 23 febbraio 2016 n. 106 per la classe di concorso AK55 (Sassofono).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 22 aprile 2026 il cons. IO TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
AT e IT
1. – Il prof. -OMISSIS- è un musicista e docente di musica che ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di insegnanti su posti comuni dell’organico della scuola secondaria di primo e di secondo grado di cui al d.m. 23 febbraio 2016 n. 106, in particolare per l’insegnamento del -OMISSIS- (classe di concorso AK55) nella Regione Liguria.
All’esito dell’espletamento delle prove selettive a cura dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, stante l’aggregazione territoriale disposta per la suddetta classe di concorso, il -OMISSIS- è risultato secondo nella graduatoria generale di merito approvata con d.d. 10 agosto 2017 n. 3087, sì che non ha conseguito l’assunzione nella suddetta posizione, per la quale era disponibile soltanto un posto, come da d.d. 7 novembre 2016 n. 20871. Pertanto, con ricorso notificato il 5 gennaio 2017, il -OMISSIS-ha gravato gli atti della procedura concorsuale de qua e, dopo una prima pronuncia di rigetto adottata da questo tribunale con sentenza -OMISSIS- ha visto riconosciute le proprie ragioni per effetto della decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, 27 gennaio 2020 n. 626, la quale ha accertato l’illegittima attribuzione di due punti al controinteressato vincitore ed il collocamento del-OMISSIS-al primo posto della graduatoria.
In conseguenza di ciò, l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia con d.d. 21 febbraio 2020 n. 213 ha rettificato la graduatoria concorsuale in parola e l’Ufficio scolastico regionale della Liguria con d.d. 16 marzo 2020 n. 404 ha disposto l’assunzione del -OMISSIS- con decorrenza giuridica 1° settembre 2017. In occasione della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il rapporto di impiego ha assunto decorrenza 9 ottobre 2019 a fini economici, data di presa di servizio per l’anno scolastico 2019/2020, ferma restando la decorrenza giuridica dal 1° settembre 2017.
Il -OMISSIS-quindi, con atto di significazione e diffida del 6 luglio 2020 ha domandato al Ministero dell’istruzione il pagamento delle differenze retributive spettanti, in conseguenza dell’illegittima ritardata assunzione, per il periodo 1° settembre 2017 – 9 ottobre 2019. Non avendo ricevuto alcun riscontro, con il ricorso all’esame, notificato il 19 febbraio 2021 e depositato il 2 marzo 2021, il -OMISSIS- ha chiesto il risarcimento del danno patito per effetto di quanto sopra, quantificandone l’ammontare-OMISSIS- oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, ottenute considerando i minori compensi percepiti negli anni 2018 e 2019 e la mancata attribuzione del buono previsto dall’art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107, riparametrando sull’intera annualità la retribuzione media giornaliera percepita per i giorni effettivi di servizio pre-ruolo espletato nel periodo di interesse presso il Liceo statale -OMISSIS- di -OMISSIS-, e sottraendo gli importi percepiti a titolo di indennità di disoccupazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione, che ha preliminarmente eccepito la prescrizione dell’azione risarcitoria per essere stata proposta oltre il termine perentorio di 120 giorni dal passaggio in giudicato della citata sentenza del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2020 e, comunque, ha contestato nel merito la sussistenza degli elementi costitutivi di una responsabilità civile dell’amministrazione, sottolineando che essa non possa evincersi automaticamente per il solo fatto della presenza di un’attività provvedimentale illegittima. Ha poi contestato il quantum della pretesa risarcitoria, chiedendone quantomeno la dimidiazione, in linea con la giurisprudenza formatasi in vicende simili e rilevando che il ricorrente non avrebbe prodotto il CUD 2018 relativo all’annualità 2017.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1 È innanzitutto priva di fondamento l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione.
Infatti, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio di annullamento “ o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza ”.
La giurisprudenza ha chiarito che le sentenze del Consiglio di Stato passano in giudicato, nei vari possibili casi, “ con lo spirare dei termini per proporre il ricorso per cassazione o la revocazione ordinaria, ove non proposti ” (Cons. Sic., sez. giur., 27 luglio 2023 n. 488). Ciò significa che l’azione risarcitoria è ammissibile se esercitata entro l’arco temporale risultante dalla sommatoria dei termini per proporre ricorso per cassazione o revocazione ordinaria nei confronti della decisione del Consiglio di Stato, i quali definiscono il dies a quo per il decorso del termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. entro cui detta azione può essere proposta, e quest’ultimo termine di centoventi giorni (TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 luglio 2025 n. 667; v. anche Cons. Sic., sez. giur., 27 luglio 2023 n. 488).
Nella specie, il termine di sessanta giorni per proporre revocazione ordinaria o ricorso in cassazione per motivi di giurisdizione, che ha iniziato a decorrere sei mesi dopo il deposito della suddetta sentenza, avvenuta lunedì 27 gennaio 2020, è spirato venerdì 23 ottobre 2020, tenuto conto della sospensione straordinaria dall’8 maggio 2020 al 3 maggio 2020 ex artt. 84, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020 n. 27 e 36, comma 3, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, conv. nella l. 5 giugno 2020 n. 40. Pertanto, l’ulteriore termine di 120 giorni previsto dall’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. è scaduto sabato 20 febbraio 2021 o meglio lunedì 22 febbraio 2021, in virtù di quanto previsto dall’art. 52, comma 3 e 5, cod. proc. amm., laddove il ricorso all’esame è stato notificato il 19 febbraio 2021, sì che esso è pienamente tempestivo.
2.2 Nel merito, invece, la pretesa del ricorrente è fondata nei termini di seguito indicati.
La domanda risarcitoria proposta dal -OMISSIS- attiene al completo ristoro dei pregiudizi patrimoniali conseguenti alla ritardata assunzione a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’istruzione in esito ad un concorso pubblico, a causa di un provvedimento illegittimo posto in essere dall’amministrazione; ristoro da conseguirsi mediante una restitutio in integrum anche economica, avendo egli pacificamente già ottenuto una ricostruzione di carriera ai fini giuridici pienamente satisfattiva (TAR Lazio, Roma, sez. I-stralcio, 18 aprile 2024 n. 7668).
Al riguardo, come è noto, l’azione risarcitoria proposta innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dalle disposizioni ordinarie sulla ripartizione dell’onere della prova ex artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per cui sul ricorrente grava dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’amministrazione per danni derivanti dall’illegittimo od omesso svolgimento dell’attività amministrativa di stampo autoritativo, da ricondurre al modello della responsabilità per fatto illecito delineata dall’art. 2043 cod. civ. (TAR Lazio, Roma, sez. I-stralcio, 18 aprile 2024 n. 7668; sez. I-stralcio, 7 luglio 2021 nn. 8060 e 8078; sez. II-stralcio, 3 dicembre 2020 n. 12949). Pertanto, è necessario verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: a) il fatto illecito; b) l’evento dannoso ingiusto ed il danno patrimoniale conseguente; c) il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno subito; d) la colpa dell’apparato amministrativo, dovendosi individuare, anche in tema di responsabilità della p.a. da attività amministrativa illegittima, l’elemento soggettivo (colpa oppure dolo) richiesto dall’art. 2043 cod. civ. ( ius receptum : Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2016 n. 486; TAR Lazio, Roma, sez. I-stralcio, 18 aprile 2024 n. 7668; sez. I-stralcio, 7 luglio 2021 nn. 8060 e 8078; sez. II-stralcio, 3 dicembre 2020 n. 12949; TAR Campania, Napoli, sez. I, 25 settembre 2017 n. 4483; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 7 ottobre 2016 n. 2454).
Nel caso di specie, gli elementi costitutivi della suddetta responsabilità sussistono tutti, dal momento che, in primo luogo, non è controversa l’esistenza del fatto illecito, posto che -OMISSIS-non è stato illegittimamente dichiarato vincitore della procedura selettiva alla quale ha preso parte, come definitivamente chiarito dalla citata decisione del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2020. Altrettanto pacifico è che, fermo restando quanto sarà di seguito esposto circa l’ammontare del danno risarcibile, per effetto del suddetto illecito -OMISSIS-ha fruito della retribuzione cui avrebbe avuto diritto soltanto a far data dal 9 ottobre 2019 anziché dal 1° settembre 2017. Parimenti, non si ravvisa alcun dubbio in ordine alla sussistenza del nesso di causalità fra illecito e danno, essendo evidente che il suddetto pregiudizio sia ascrivibile all’attività amministrativa posta in essere dal Ministero dell’istruzione in occasione della gestione della suddetta procedura concorsuale. Infine, quanto alla colpa dell’apparato pubblico, l’accertata illegittimità del provvedimento “ determina una presunzione di colpa in capo alla pubblica amministrazione, sicché l’onere probatorio a carico del richiedente può ritenersi assolto con l’indicazione di tale circostanza, mentre grava sull’amministrazione l’onere di provare l’assenza di colpa attraverso l’errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti ovvero, ancora, dal comportamento delle parti del procedimento ” (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2024 n. 359; sez. VI, 13 luglio 2022, n. 5897; TAR Lazio, Roma, sez. I-stralcio, 18 aprile 2024 n. 7668). Nella specie, il ministero resistente non ha fornito tale prova, atteso che si è trattato di un comune errore nella valutazione dei punteggi spettanti ai candidati di un concorso pubblico, in assenza di una situazione particolarmente complessa sotto il profilo fattuale o giuridico che lo possa rendere scusabile (si trattava, infatti, dell’illegittima attribuzione del punteggio per un titolo di studi conseguito presso un conservatorio straniero durante il periodo di iscrizione ad un conservatorio italiano, in violazione del manifesto degli studi di quest’ultimo e dell’art. 142, comma 2, r.d. 31 agosto 1933 n. 1592).
Fermo tutto quanto sopra, che dimostra la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità dell’amministrazione, con riferimento all’ulteriore profilo della quantificazione del risarcimento del danno si osserva che, in linea generale, la pronuncia dell’illegittimità del provvedimento che ha ritardato l’assunzione all’impiego non comporta un automatico diritto risarcitorio, non potendo quest’ultimo identificarsi direttamente nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione al dipendente (TAR Lazio, Roma, sez. I-stralcio, 18 aprile 2024 n. 7668). Ciò in quanto perché queste comunque presuppongono l’avvenuto espletamento della prestazione lavorativa, trattandosi di emolumenti che, sinallagmaticamente, postulano l’avvenuto svolgimento dell’attività di servizio (Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2017 n. 370; TAR Lazio, Roma, sez. I-stralcio, 18 aprile 2024 n. 7668; sez. I-stralcio, 7 luglio 2021 n. 8078).
Nella specie, il-OMISSIS- salvi i periodi di disoccupazione (8 luglio 2018-21 ottobre 2018 e 8 luglio 2019-8 ottobre 2019) per i quali ha percepito la relativa indennità, ha lavorato a tempo determinato per la medesima amministrazione scolastica nel periodo 1° settembre 2017 – 9 ottobre 2019, prestando attività di supplenza. Inoltre, quanto all’ultimo quadrimestre dell’anno 2017, parte ricorrente ha chiarito che “ nulla è stato richiesto per l’annualità 2017 ”, in quanto egli ha svolto attività di supplenza dal 27 settembre 2017 sino al 30 giugno 2018 e, pertanto, “ non avrebbe potuto percepire maggiori redditi per il periodo dal settembre al dicembre 2017 ” (cfr. pag. 6 della memoria di replica del 1° aprile 2026); ne consegue l’irrilevanza della mancata produzione del CUD 2018, concernente il periodo di imposta 2017.
Così ricostruito il tenore della richiesta risarcitoria, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. si ritiene equo stimare l’entità dei danni complessivamente patiti dal prof. F.M. e da risarcire in questa sede nella misura di euro -OMISSIS-delle differenze retributive richieste per gli anni 2018 e 2019 (euro 6.315,84), maggiorate della somma fissa di euro 1.000,00 spettante nel biennio di interesse ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015.
La qualificazione del comportamento di cui è causa come illecito civile giustifica la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro che, dovendo essere qualificata come debito di valore, impone, il cumulo tra interessi e rivalutazione (Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n.5600; sez. V, 25 giugno 2014 n. 3220; TAR Lazio, Roma, sez. I-stralcio, 18 aprile 2024 n. 7668; sez. I-stralcio, 7 luglio 2021 n. 8078; sez. II-stralcio, 1° ottobre 2020 n. 10025).
3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’istruzione (oggi Ministero dell’istruzione e del merito) al risarcimento del danno nella misura liquidata in parte motiva.
Condanna altresì il ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe US, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
IO TO, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IO TO | Giuseppe US |
IL SEGRETARIO