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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI PU ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2786 dell'anno 2021
OGGETTO
Spettanze
TRA
, C.F. rapp.ta e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo, dall'avv. Katiuscia Verlingieri,
c.f. , dall'avv. Emilio Maddalena, c.f. C.F._2 C.F._3
e dall'avv. Emilio Lavorgna, c.f. presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia. ricorrente
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici per legge domicilia. resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 07-05-2021, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente subordinato a tempo indeterminato del Controparte_1
(ex ), con la qualifica
[...] Controparte_3 di Addetto ai Servizi di Vigilanza, posizione economica II, livello retributivo CP_4
F2, attualmente in servizio presso la sede del Museo Palazzo Reale di Caserta, esponeva di aver ricevuto, con nota del 20.07.2020, dall'Amministrazione datoriale nella persona del Direttore della Parte_2
1
[...] l'attestazione del saldo giorni di riposo e del saldo orario tempi lavorati alla data del
31.12.2017; che l'Amministrazione datoriale, facendo seguito alla richiesta di parte istante rilasciava con nota del 20.07.2020, prospetto firmato e timbrato alla data del
31.12.2017, di n. 249 ore, per svolgimento del turno di sottoguardia e il saldo giorni lavorati di straordinario festivi n. 68 giorni, per un importo totale di ore a credito di n. 645 ore;
che il prospetto delle ore rilasciato alla ricorrente attesta le presenze in servizio ufficiali (così detta Banca Ore) rilasciato dall'Amministrazione convenuta, in riscontro alla richiesta di parte istante, costituiva prova idonea ad attestare il saldo orario tempi lavorati oltre il normale orario di lavoro, e quindi l'orario straordinario derivante dal lavoro dello svolgimento del turno di sottoguardia, il saldo giorni lavorati di straordinario festivi, nonché il saldo orario del lavoro straordinario destinato a recupero compensativo.
Ne discendeva che ai sensi dell' art. 27 CCNL integrativo 98/2001 e dell'art. 73 CCNL
Ministeri 2006/2009 confluivano ad opera dell'Amministrazione nella Banca Ore, su richiesta del lavoratore e dopo che l'Amministrazione resistente opera un filtro, le ore e i giorni di lavoro straordinario o supplementare effettuate dal lavoratore, quindi riconosciute ed autorizzate dalla stessa come tali;
che nel caso di specie dall'attestazione della Banca Ore, esibita e prodotta, e rilasciata dalla stessa
Amministrazione datrice di lavoro, risultavano per il saldo orario tempi lavorati oltre il normale orario di lavoro, e quindi per l'orario straordinario derivante dal lavoro dello svolgimento del turno di sottoguardia n. 249,00 ore, per il saldo relativo allo straordinario da destinare a recupero compensativo n. 0 ore e per il saldo giorni lavorati di straordinario festivi n.68 giorni.
Esponeva l'istante di aver osservato i cd turni di sottoguardia, autorizzati con o.d.s.; che in base al parere n.004 reso dall' , l'Amministrazione doveva consentire Tes_1 al dipendente di smaltire le ore accumulate, ovvero, corrispondergli la relativa retribuzione.
Assumeva il ricorrente di aver chiesto all'Amministrazione il pagamento delle ore accumulate;
che il mancato pagamento delle ore accumulate si traduceva in un danno economico anche sotto il profilo del minore importo del rateo pensionistico.
Tanto premesso, lamentando l'illegittimità del diniego dell'Amministrazione, la ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario che svolgeva in n. 68 giorni di straordinario festivi, pari ad ore 396 (per arrotondamento) cui è necessario sommare n. 249 ore, che corrispondono al saldo delle
2 ore di lavoro straordinario lavorate (ore di lavoro straordinario derivanti dal turno di sottoguardia), per un ammontare totale di 645 ore , attestate alla data del 31.12.2017; per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a pagare in favore della ricorrente la somma complessiva lorda di euro € 8.436,63, con un importo orario lordo pari ad € 12,44, per i giorni feriali (ore 249) e di € 13,69 per il lavoro festivo (ore 396) come da tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto oltre agli CP_5 interessi legali da ogni singola scadenza fino al soddisfo per un totale di ore di lavoro straordinario pari a 645 ore.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo l'infondatezza CP_1 della domanda. Assumeva la difesa erariale che ai sensi delle previsioni contrattuali collettive, lo straordinario espletato avrebbe potuto essere retribuito solo ove debitamente autorizzato;
che l'ordine di servizio n.18 del 17-06-2014 non costituiva un'autorizzazione; che il prospetto prodotto in atti dal lavoratore era un conteggio rilasciato a ciascun dipendente al fine di consentirgli di avere contezza delle ore lavorative a credito nei singoli periodi lavorati;
che all'epoca dei fatti veniva utilizzato un diverso sistema di rilevazione oraria in ingresso e in uscita che contabilizzava indifferentemente qualsivoglia variazione in aumento o diminuzione dell'orario di lavoro, anche di pochi minuti, sicchè sia l'ingresso anticipato di alcuni minuti così come l'uscita ritardata di alcuni minuti venivano contabilizzate e registrate nei prospetti consegnati ai propri dipendenti;
che, con riguardo ai giorni festivi o recuperi, essi erano giorni di riposo di cui il dipendente avrebbe dovuto usufruire per aver lavorato in giornate festive (es. domeniche e festività) e di cui non aveva goduto.
Concludeva quindi l'Amministrazione resistente per il rigetto della domanda.
Il precedente magistrato titolare del procedimento rinviava reiteratamente il procedimento;
all'esito del suo trasferimento ad altro Ufficio Giudiziario, questo
Presidente di Sezione ne disponeva l'assegnazione a sé medesimo.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è infondata e va respinta.
In tema di lavoro straordinario dei dipendenti del settore, l'art. 25 del CCNL
Comparto Funzioni Centrali dispone:
“Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro
3 eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue ……… Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a giorni o a ore entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 27 del presente contratto”.
A sua volta, l'art.43 del Contratto integrativo, prevedendo l'istituto della banca delle ore recita:
1) la banca delle ore è un istituto che raccoglie, per ciascun dipendente, in modo ordinato, il conto delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario.
2) Le ore accantonate possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito, nel caso sia stato debitamente autorizzato, o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
3) Il lavoratore può fruire anche dei riposi in permessi compensativi di durata più breve rispetto alla prestazione giornaliera.
Dunque le norme pattizie, nel prevedere lo svolgimento del lavoro straordinario, dispongono che questo sia stato debitamente autorizzato, ritenendo necessaria un'autorizzazione espressa.
La disposizione del contratto integrativo è inoltre coerente con quella di cui all'art. 73 del CCNL Comparto Ministeri secondo il quale “Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito
o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le richieste di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.”
4 Ebbene, dal tenore espresso di tutte le clausole contrattuali richiamate, emerge la necessità dell'autorizzazione dell'Amministrazione datoriale allo svolgimento del lavoro straordinario;
qualora le parti collettive avessero voluto prevedere un meccanismo automatico di computo delle ore di straordinario, ovvero una autorizzazione implicita, non vi sarebbe stata ragione di prevedere l'autorizzazione e per di più, debita.
La ratio della previa autorizzazione – e sul punto, si condividono le argomentazioni espresse dalla S.C. nella pronuncia n.2509 del 31-01-2017 – risiede nella considerazione che attraverso l' autorizzazione, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, perché l' autorizzazione implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo.
D'altro canto la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione dell'attività degli uffici, e, quindi, consente all'amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario.
Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessità della autorizzazione;
il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie;
la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi.
Dunque non è sufficiente l'inserimento nella banca delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario, per provare che si tratta di straordinario debitamente autorizzato. Infatti, la collocazione di un certo numero di ore nel conto individuale significa solo che il dipendente, che abbia aderito a tale sistema, ha svolto
5 ore di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario normale.
Il credito orario così conseguito dal lavoratore può avere una duplice destinazione, essere monetizzato in termini di maggiorazione per lavoro straordinario – purché debitamente autorizzato – oppure dar luogo a riposi compensativi, se richiesti, o a permessi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nel caso in esame, la ricorrente da un canto, incentra il proprio diritto alla monetizzazione sulla base del prospetto delle presenze da lui richiesto e prodotto dall'amministrazione; dall'altro, sull'ordine di servizio n.18 del 17-06-2014, secondo il quale, a dire dell'istante, l'amministrazione riconosce la prestazione del lavoro straordinario espletato nel cd. servizio di sottoguardia.
In ordine al primo aspetto, il prospetto delle presenze non si presta ad una lettura univoca. Infatti, non è possibile operare una distinzione delle voci riportate, né il rapporto contiene una legenda che consente di distinguere le singole voci, né il rinvio ad un atto collettivo o regolamentare dell'ente che esplichi le modalità di compilazione del rapporto.
Quanto al secondo argomento – l'o.d.s. n.18/2014 che proverebbe l'autorizzazione implicita dello svolgimento del lavoro straordinario - esso è un documento organizzativo indirizzato ai dipendenti in relazione alla diversa e nuova articolazione oraria del servizio di vigilanza ivi disposta. Ne consegue che il contenuto del documento non ha alcuna efficacia confessoria dello svolgimento del lavoro straordinario, la cui sussistenza ed entità costituivano oggetto di specifica prova, unitamente alla sua autorizzazione da parte dell'amministrazione convenuta.
Per le ragioni esposte, la domanda non può quindi trovare accoglimento
Sussistono gravi ragioni, scaturenti dalla difformità di orientamenti in materia, per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , con ricorso depositato in Parte_1 Controparte_1 data 07-05-2021, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI PU ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2786 dell'anno 2021
OGGETTO
Spettanze
TRA
, C.F. rapp.ta e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo, dall'avv. Katiuscia Verlingieri,
c.f. , dall'avv. Emilio Maddalena, c.f. C.F._2 C.F._3
e dall'avv. Emilio Lavorgna, c.f. presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia. ricorrente
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici per legge domicilia. resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 07-05-2021, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente subordinato a tempo indeterminato del Controparte_1
(ex ), con la qualifica
[...] Controparte_3 di Addetto ai Servizi di Vigilanza, posizione economica II, livello retributivo CP_4
F2, attualmente in servizio presso la sede del Museo Palazzo Reale di Caserta, esponeva di aver ricevuto, con nota del 20.07.2020, dall'Amministrazione datoriale nella persona del Direttore della Parte_2
1
[...] l'attestazione del saldo giorni di riposo e del saldo orario tempi lavorati alla data del
31.12.2017; che l'Amministrazione datoriale, facendo seguito alla richiesta di parte istante rilasciava con nota del 20.07.2020, prospetto firmato e timbrato alla data del
31.12.2017, di n. 249 ore, per svolgimento del turno di sottoguardia e il saldo giorni lavorati di straordinario festivi n. 68 giorni, per un importo totale di ore a credito di n. 645 ore;
che il prospetto delle ore rilasciato alla ricorrente attesta le presenze in servizio ufficiali (così detta Banca Ore) rilasciato dall'Amministrazione convenuta, in riscontro alla richiesta di parte istante, costituiva prova idonea ad attestare il saldo orario tempi lavorati oltre il normale orario di lavoro, e quindi l'orario straordinario derivante dal lavoro dello svolgimento del turno di sottoguardia, il saldo giorni lavorati di straordinario festivi, nonché il saldo orario del lavoro straordinario destinato a recupero compensativo.
Ne discendeva che ai sensi dell' art. 27 CCNL integrativo 98/2001 e dell'art. 73 CCNL
Ministeri 2006/2009 confluivano ad opera dell'Amministrazione nella Banca Ore, su richiesta del lavoratore e dopo che l'Amministrazione resistente opera un filtro, le ore e i giorni di lavoro straordinario o supplementare effettuate dal lavoratore, quindi riconosciute ed autorizzate dalla stessa come tali;
che nel caso di specie dall'attestazione della Banca Ore, esibita e prodotta, e rilasciata dalla stessa
Amministrazione datrice di lavoro, risultavano per il saldo orario tempi lavorati oltre il normale orario di lavoro, e quindi per l'orario straordinario derivante dal lavoro dello svolgimento del turno di sottoguardia n. 249,00 ore, per il saldo relativo allo straordinario da destinare a recupero compensativo n. 0 ore e per il saldo giorni lavorati di straordinario festivi n.68 giorni.
Esponeva l'istante di aver osservato i cd turni di sottoguardia, autorizzati con o.d.s.; che in base al parere n.004 reso dall' , l'Amministrazione doveva consentire Tes_1 al dipendente di smaltire le ore accumulate, ovvero, corrispondergli la relativa retribuzione.
Assumeva il ricorrente di aver chiesto all'Amministrazione il pagamento delle ore accumulate;
che il mancato pagamento delle ore accumulate si traduceva in un danno economico anche sotto il profilo del minore importo del rateo pensionistico.
Tanto premesso, lamentando l'illegittimità del diniego dell'Amministrazione, la ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario che svolgeva in n. 68 giorni di straordinario festivi, pari ad ore 396 (per arrotondamento) cui è necessario sommare n. 249 ore, che corrispondono al saldo delle
2 ore di lavoro straordinario lavorate (ore di lavoro straordinario derivanti dal turno di sottoguardia), per un ammontare totale di 645 ore , attestate alla data del 31.12.2017; per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a pagare in favore della ricorrente la somma complessiva lorda di euro € 8.436,63, con un importo orario lordo pari ad € 12,44, per i giorni feriali (ore 249) e di € 13,69 per il lavoro festivo (ore 396) come da tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto oltre agli CP_5 interessi legali da ogni singola scadenza fino al soddisfo per un totale di ore di lavoro straordinario pari a 645 ore.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo l'infondatezza CP_1 della domanda. Assumeva la difesa erariale che ai sensi delle previsioni contrattuali collettive, lo straordinario espletato avrebbe potuto essere retribuito solo ove debitamente autorizzato;
che l'ordine di servizio n.18 del 17-06-2014 non costituiva un'autorizzazione; che il prospetto prodotto in atti dal lavoratore era un conteggio rilasciato a ciascun dipendente al fine di consentirgli di avere contezza delle ore lavorative a credito nei singoli periodi lavorati;
che all'epoca dei fatti veniva utilizzato un diverso sistema di rilevazione oraria in ingresso e in uscita che contabilizzava indifferentemente qualsivoglia variazione in aumento o diminuzione dell'orario di lavoro, anche di pochi minuti, sicchè sia l'ingresso anticipato di alcuni minuti così come l'uscita ritardata di alcuni minuti venivano contabilizzate e registrate nei prospetti consegnati ai propri dipendenti;
che, con riguardo ai giorni festivi o recuperi, essi erano giorni di riposo di cui il dipendente avrebbe dovuto usufruire per aver lavorato in giornate festive (es. domeniche e festività) e di cui non aveva goduto.
Concludeva quindi l'Amministrazione resistente per il rigetto della domanda.
Il precedente magistrato titolare del procedimento rinviava reiteratamente il procedimento;
all'esito del suo trasferimento ad altro Ufficio Giudiziario, questo
Presidente di Sezione ne disponeva l'assegnazione a sé medesimo.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è infondata e va respinta.
In tema di lavoro straordinario dei dipendenti del settore, l'art. 25 del CCNL
Comparto Funzioni Centrali dispone:
“Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro
3 eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue ……… Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a giorni o a ore entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 27 del presente contratto”.
A sua volta, l'art.43 del Contratto integrativo, prevedendo l'istituto della banca delle ore recita:
1) la banca delle ore è un istituto che raccoglie, per ciascun dipendente, in modo ordinato, il conto delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario.
2) Le ore accantonate possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito, nel caso sia stato debitamente autorizzato, o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
3) Il lavoratore può fruire anche dei riposi in permessi compensativi di durata più breve rispetto alla prestazione giornaliera.
Dunque le norme pattizie, nel prevedere lo svolgimento del lavoro straordinario, dispongono che questo sia stato debitamente autorizzato, ritenendo necessaria un'autorizzazione espressa.
La disposizione del contratto integrativo è inoltre coerente con quella di cui all'art. 73 del CCNL Comparto Ministeri secondo il quale “Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito
o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le richieste di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.”
4 Ebbene, dal tenore espresso di tutte le clausole contrattuali richiamate, emerge la necessità dell'autorizzazione dell'Amministrazione datoriale allo svolgimento del lavoro straordinario;
qualora le parti collettive avessero voluto prevedere un meccanismo automatico di computo delle ore di straordinario, ovvero una autorizzazione implicita, non vi sarebbe stata ragione di prevedere l'autorizzazione e per di più, debita.
La ratio della previa autorizzazione – e sul punto, si condividono le argomentazioni espresse dalla S.C. nella pronuncia n.2509 del 31-01-2017 – risiede nella considerazione che attraverso l' autorizzazione, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, perché l' autorizzazione implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo.
D'altro canto la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione dell'attività degli uffici, e, quindi, consente all'amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario.
Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessità della autorizzazione;
il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie;
la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi.
Dunque non è sufficiente l'inserimento nella banca delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario, per provare che si tratta di straordinario debitamente autorizzato. Infatti, la collocazione di un certo numero di ore nel conto individuale significa solo che il dipendente, che abbia aderito a tale sistema, ha svolto
5 ore di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario normale.
Il credito orario così conseguito dal lavoratore può avere una duplice destinazione, essere monetizzato in termini di maggiorazione per lavoro straordinario – purché debitamente autorizzato – oppure dar luogo a riposi compensativi, se richiesti, o a permessi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nel caso in esame, la ricorrente da un canto, incentra il proprio diritto alla monetizzazione sulla base del prospetto delle presenze da lui richiesto e prodotto dall'amministrazione; dall'altro, sull'ordine di servizio n.18 del 17-06-2014, secondo il quale, a dire dell'istante, l'amministrazione riconosce la prestazione del lavoro straordinario espletato nel cd. servizio di sottoguardia.
In ordine al primo aspetto, il prospetto delle presenze non si presta ad una lettura univoca. Infatti, non è possibile operare una distinzione delle voci riportate, né il rapporto contiene una legenda che consente di distinguere le singole voci, né il rinvio ad un atto collettivo o regolamentare dell'ente che esplichi le modalità di compilazione del rapporto.
Quanto al secondo argomento – l'o.d.s. n.18/2014 che proverebbe l'autorizzazione implicita dello svolgimento del lavoro straordinario - esso è un documento organizzativo indirizzato ai dipendenti in relazione alla diversa e nuova articolazione oraria del servizio di vigilanza ivi disposta. Ne consegue che il contenuto del documento non ha alcuna efficacia confessoria dello svolgimento del lavoro straordinario, la cui sussistenza ed entità costituivano oggetto di specifica prova, unitamente alla sua autorizzazione da parte dell'amministrazione convenuta.
Per le ragioni esposte, la domanda non può quindi trovare accoglimento
Sussistono gravi ragioni, scaturenti dalla difformità di orientamenti in materia, per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , con ricorso depositato in Parte_1 Controparte_1 data 07-05-2021, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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