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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 22-12-25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.3318 /2024
IL GIUDICE ONORARIO FRANCESCO DONNALOIA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente sentenza Vertente tra C.F.= , difesa dall' Avv. Simona Scarpati Parte_1 C.F._1
-Ricorrente- Contro
e l' già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(P. IVA ), difesa dall'Avv. Daniela Cagnazzo – resistente-
[...] P.IVA_1
Conclusione delle parti: come da verbale che qui si abbia integralmente riportato
Con ricorso del 17.7.24 assumeva le seguenti circostanze. Parte_1
La ricorrente è assegnataria dell'alloggio popolare di proprietà della Controparte_4
(già ), ubicato in alla Via Lago di Bracciano
[...] Controparte_5 CP_3 edificio B scala C, fg. 255 mapp. 45 sub 21 in N.C.E.U., come da relativo contratto di locazione del 24.11.2011.
A causa della presenza nell'immobile e nel vano cantina di numerosi problemi di umidità che ne determinavano una difficile vivibilità, la ricorrente promuoveva procedimento di accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Taranto iscritto al n. 5821/2021 R.G.; l'assegnataria aveva più volte segnalato all'istituto l'allagamento del vano bagno da parte di acque fognarie, il cui costo per autospurgo è stato interamente sostenuto dalla stessa;
importanti fenomeni di umidità si riscontravano all'interno del vano cucina e nel vano cantina, a fronte dei quali la stessa ha subito danni alla mobilia ed agli oggetti di sua proprietà. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di in persona del legale rappresentante pro tempore, per la mancata manutenzione CP_4 straordinaria all'immobile ed al vano cantina oggetto del presente giudizio;
per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al corretto CP_4 ripristino dello stato dei luoghi, all'interno della abitazione e del vano cantina di cui è assegnataria la ricorrente.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_4
Nel merito si osserva quanto segue. Dall'accertamento tecnico preventivo espletato tra le odierne parti in causa si evidenzia che i danni lamentati dalla attrice sono così causati. Dai sopralluoghi effettuati e dalle indagini espletate dal ctu per stabilire le cause dei problemi riscontrati, si rileva che l'appartamento della sig.ra affittuaria, è interessato da Parte_1 fenomeni di umidità rilevabili in cucina, nel bagno e nel piano cantina che hanno determinato uno stato di invivibilità dell'immobile da lei occupato. Le cause riscontrate dal consulente sono riconducibili ad una cattiva realizzazione e /o mancata manutenzione sia dei tombini esterni che dalla colonna montante dove defluiscono le acque reflue che in occasione dei sopralluoghi sono stati disostruiti. Pertanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria dell'immobile ed in quanto tali sono a carico del proprietario ex art. 1576 c.c. Ne consegue che la domanda deve essere accolta in quanto provata nei termini sopra detti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_6 p.t. così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al corretto ripristino dello stato dei luoghi, all'interno della abitazione e del vano cantina di cui è assegnataria la ricorrente;
2) Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario che liquida in
€ 852 oltre rimb. Forf. 15% iva e cassa se dovuti essendo la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Taranto, 22-12-25 IL GIUDICE ONORARIO FRANCESCO DONNALOIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.3318 /2024
IL GIUDICE ONORARIO FRANCESCO DONNALOIA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente sentenza Vertente tra C.F.= , difesa dall' Avv. Simona Scarpati Parte_1 C.F._1
-Ricorrente- Contro
e l' già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(P. IVA ), difesa dall'Avv. Daniela Cagnazzo – resistente-
[...] P.IVA_1
Conclusione delle parti: come da verbale che qui si abbia integralmente riportato
Con ricorso del 17.7.24 assumeva le seguenti circostanze. Parte_1
La ricorrente è assegnataria dell'alloggio popolare di proprietà della Controparte_4
(già ), ubicato in alla Via Lago di Bracciano
[...] Controparte_5 CP_3 edificio B scala C, fg. 255 mapp. 45 sub 21 in N.C.E.U., come da relativo contratto di locazione del 24.11.2011.
A causa della presenza nell'immobile e nel vano cantina di numerosi problemi di umidità che ne determinavano una difficile vivibilità, la ricorrente promuoveva procedimento di accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Taranto iscritto al n. 5821/2021 R.G.; l'assegnataria aveva più volte segnalato all'istituto l'allagamento del vano bagno da parte di acque fognarie, il cui costo per autospurgo è stato interamente sostenuto dalla stessa;
importanti fenomeni di umidità si riscontravano all'interno del vano cucina e nel vano cantina, a fronte dei quali la stessa ha subito danni alla mobilia ed agli oggetti di sua proprietà. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di in persona del legale rappresentante pro tempore, per la mancata manutenzione CP_4 straordinaria all'immobile ed al vano cantina oggetto del presente giudizio;
per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al corretto CP_4 ripristino dello stato dei luoghi, all'interno della abitazione e del vano cantina di cui è assegnataria la ricorrente.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_4
Nel merito si osserva quanto segue. Dall'accertamento tecnico preventivo espletato tra le odierne parti in causa si evidenzia che i danni lamentati dalla attrice sono così causati. Dai sopralluoghi effettuati e dalle indagini espletate dal ctu per stabilire le cause dei problemi riscontrati, si rileva che l'appartamento della sig.ra affittuaria, è interessato da Parte_1 fenomeni di umidità rilevabili in cucina, nel bagno e nel piano cantina che hanno determinato uno stato di invivibilità dell'immobile da lei occupato. Le cause riscontrate dal consulente sono riconducibili ad una cattiva realizzazione e /o mancata manutenzione sia dei tombini esterni che dalla colonna montante dove defluiscono le acque reflue che in occasione dei sopralluoghi sono stati disostruiti. Pertanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria dell'immobile ed in quanto tali sono a carico del proprietario ex art. 1576 c.c. Ne consegue che la domanda deve essere accolta in quanto provata nei termini sopra detti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_6 p.t. così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al corretto ripristino dello stato dei luoghi, all'interno della abitazione e del vano cantina di cui è assegnataria la ricorrente;
2) Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario che liquida in
€ 852 oltre rimb. Forf. 15% iva e cassa se dovuti essendo la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Taranto, 22-12-25 IL GIUDICE ONORARIO FRANCESCO DONNALOIA