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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 959/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2989/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ric._1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 125/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 3
e pubblicata il 12/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CR02591 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CR02591 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CR02591 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2122/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 19.3.2018, Ric._1, titolare della ditta Società_1 esercente attività di “Sale giochi e biliardi”, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYS01CR02591, emesso sulla base della PVC della Guardia di Finanza n. 1309/2017, con cui veniva accertato un maggior reddito imponibile che ha determinato imposte dovute pari ad € 224.478 ai fini IRPEF, IRAP e IVA relativamente all'anno d'imposta
2012; .
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha presentato memorie
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:
1. Inesistenza e/o nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di attribuzione per carenza del potere dirigenziale sia del soggetto delegante che del soggetto delegato in violazione dell'art. 12 co. 6 DPR
602/73
2. Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42 DPR 600/73 e art. 68 d. lgs. 300/1999, nonché dell'art. 6 l. 212/2000 in quanto non sottoscritto dal direttore, bensì da un funzionario in assenza di specifica e motivata delega , non allegata all'avviso e, pertanto, non portata a conoscenza del contribuente
3. Nullità per violazione dell'art. 7 1° comma l. 212/2000, art. 3 l 241/90 , art. 42 3° comma DPR 600/73 per mancata allegazione del PVC. Violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti, violazione del diritto di difesa, nullità derivata.
4. Illegittimità dell'avviso di accertamento derivante dall'illegittimità dell'attività istruttoria svolta in assenza di previa autorizzazione alle indagini bancarie, violazione art. 32 comma 1 n.7 , 42 DPR 600/73, art. 51 co.
2 n.7 DPR 633/72 e 6 e 7 l. 212/2000.
5. Infondatezza dell'accertamento impugnato, discordanza tra il reddito accertato nel PVC e il maggior reddito accertato dall'Ufficio, mancato riconoscimento della deducibilità del costo per canone di locazione, insussistenza dei rilievi dell'AAMS. Insussistenza dei premi attribuiti al gestore. Mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio.
I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, in quanto entrambe le censure attengono a vizi della sottoscrizione .
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto l'atto di nomina del dott. Nominativo_1 che ha sottoscritto l'atto impugnato, egli è stato nominato Direttore Provinciale di Catania ed appartiene al ruolo dei Dirigenti dell'Agenzia delle Entrate ,pertanto l'atto non presenta il vizio denunciato.
Anche il terzo motivo d'impugnazione è infondato e va rigettato.
L'avviso di accertamento fa riferimento al PVC di cui il ricorrente ha ricevuto copia, non avendo mai contestato quanto affermato dall'ufficio nel medesimo atto.
L'Agenzia delle Entrate, comunque, ha riportato le parti salienti dell'accertamento della Guardia di Finanza, così consentendo al contribuente di espletare pienamente le proprie difese. Nessuna violazione si è, pertanto verificata delle norme che tutelano il contribuente.
Anche il quarto motivo è infondato.
Il Comando Regionale della Guardia di Finanza ha autorizzato i verificatori all'espletamento di indagini finanziarie, per cui sono stati controllati i rapporti bancari della ditta individuale Società_1,
esercente l'attività di “Sale giochi e biliardi”, il cui titolare è l'odierno ricorrente.
Il ricorrente non ha dedotto di avere subito alcun pregiudizio sull'eventuale assenza di autorizzazione che rimane un atto endoprocedimentale che non inficia la validità dell'avviso di accertamento che scaturisca dal
PVC. (Cass. 3628/17)
Il quinto motivo di ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà.
La Guardia di Finanza ha accertato la deduzione di costi non riconducibili all'impresa e, su contestazione del Ric._1, ha dedotto il canone di locazione, dapprima effettivamente non contabilizzato Il ricorrente lamenta che, fra i costi deducibili e documentati, non sia stata contabilizzata l'IVA, di cui alla fattura n. 103/2012, e il canone di locazione , dello stesso importo, versato per i mesi da gennaio a marzo del 2012, il cui versamento emerge dalla fattura 6/2012, emessa dalla Società_2 s.r.l. e prodotta in giudizio.
La detta censura è fondata e va accolta: il costo del canone di locazione è riferibile all'impresa, come riconosciuto dalla stessa Guardia di Finanza, e il relativo costo, riguardante anche l'IVA , è documentato e va considerato con riferimento a tutto il periodo, oggetto di accertamento, per cui le somme dovute, a seguito dell'atto impugnato vanno rideterminate riducendone l'importo.
Quanto alla censura relativa all'operato dell'ufficio che avrebbe accertato un reddito maggiore rispetto a quello risultante dal PVC , si osserva quanto segue.
Innanzi tutto, l'Agenzia delle Entrate ha accertato che il Ric._1, quale gestore, ripartiva la quota di propria spettanza con l'esercente, non al 50%, ma, sulla base di accordi negoziali, dagli stessi sottoscritti, se ne attribuiva l'85% e, per tale ragione, ha aumentato il reddito accertato del 35%.
In secondo luogo, l'Agenzia delle Entrate ha accertato che la Società_1 ha percepito “compensi da premi” dovuti agli esercenti , in percentuale sulle vincite.
Ric._1 ha percepito le somme contestate, tanto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato all'Agenzia delle Entrate di avere iniziato la procedura di recupero delle somme percepite dal Ric._1 in relazione ad un'ulteriore violazione, contestata dalla Polizia di Stato il 7.5.2012.
Quanto al maggior reddito derivante dalla ispezione della Polizia : il ricorrente ha depositato una perizia che attesta l'impossibile funzionamento della slot machine, oggetto di verifica, in assenza della Smart Card, consegnata dal Ric._1 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 4.10.2010, per cui nessun reddito egli avrebbe potuto percepire dalle relative vincite, da quella data in poi.
Dalla copia del verbale della Polizia, prodotto dall'Agenzia delle Entrate, risulta che la macchina
Prodotto_1 fosse regolarmente funzionante, alla data di accesso degli agenti operanti: il verbale di contestazione, redatto dalla Polizia di Stato, è atto pubblico e, quanto in esso contenuto, come constatato dai pubblici ufficiali che l'hanno sottoscritto, fa prova fino a querela di falso.
La perizia, invero, nulla può provare, in quanto si tratta di una verifica eseguita in condizioni diverse da quelle in cui è avvenuto l'accertamento dell'illecito amministrativo. Alla luce delle superiori considerazioni, l'atto va annullato riducendo il maggior reddito accertato con la detrazione della somma di € 65.178 (IVA sulla fattura 103/2012 + importo fattura 6/2012) dai costi non documentati.
In ragione della reciproca, seppur parziale, soccombenza e ritenuto che il ricorso va, per il resto, rigettato, il ricorrente va condannato a rifondere a controparte i 4/5 delle spese del presente giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ric._1 con atto del 17 Giugno 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Error in procedendo – erroneita' della sentenza per violazione del principio di non contestazione – violazione degli artt. 23 d. Lgs e 115 cpc - infondatezza nel merito dell'accertamento impugnato e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ufficio.
In preliminare, si fa rilevare l'assoluta erroneità e nullità della decisone di primo grado in quanto pronunciata in aperta violazione delle norme processuali dettate dall'art. 23 del D. Lgs 546/92, dall'art. 115 cpc nonché dei principi espressi dall'art. 111 della Costituzione. La sentenza è affetta da error in procedendo laddove ha erroneamente ritenuto solo parzialmente fondati i motivi di merito che il contribuente affidava al ricorso introduttivo nonostante che, su tali punti, l'Agenzia delle Entrate non opponeva alcuna specifica e circostanziata difesa di merito. Orbene, ciò nonostante la Corte di primo grado ha invece ritenuto infondate le eccezioni di merito del contribuente, persino corroborate dal una incontrastata perizi tecnica sulla quale l'Agenzia delle Entrate non ha invero speso una sola parola.
2) Error in iudicando – errone valutazione delle prove e vizio di omessa pronuncia – assoluta infondatezza della determinazione induttiva dei ricavi presuntivi da apparecchiatura da gioco (slot machine) invero inabilitata alle giocate.
Sempre nel merito, il contribuente eccepiva l'assoluta infondatezza ed erroneità della determinazione induttiva degli asseriti ricavi che gli sarebbero derivati da una apparecchiatura da gioco che, come documentato con il ricorso, era stata inabilitata alle giocate e pertanto inidonea a produrre ricavi.
Tale specifica contestazione recata dall'avviso di accertamento prede le mosse dai rilievi formulati dall'AAMS
a seguito di una ispezione verbalizzata dalla Polizia di Stato presso una tabaccheria che aveva istallato l'apparecchio (ormai disabilitato!) della Società_1 del sig. Ric._1. Secondo la tesi dell'Ufficio del Monopoli, recepita acriticamente dall'Agenzia delle Entrate, l'apparecchio da gioco (Prodotto_1
) era induttivamente capace di produrre ricavi imponibili ai fini EU pari ad € 71.680,00, ripreso integralmente a tassazione dall'Agenzia delle Entrate senza nemmeno considerare che, in ogni caso, da tale somma doveva essere quanto meso sottratto proprio il prelievo EU di euro 8.458,24 (11,80%).
Orbene, parte ricorrente ha dimostrato documentalmente e senza alcuna avversaria opposizione che l'apparecchiatura in questione non poteva produrre alcun ricavo tassabile in quanto inabilitata alle giocate
12 essendo stata privata della necessaria Smart Card, con apposita procedura formale di dismissione già avviata in data 4.10.2010 con la consegna della suddetta Smart Card proprio all'Ufficio dei Monopoli di Stato.
A dimostrazione della totale inabilità del macchinario a produrre ricavi, il contribuente allegava la perizia tecnica dell'Ingegnere elettronico dott. Nominativo_2.
Contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Giudice di primo grado, quindi, la presuntiva e forfettaria ripresa a tassazione pari a €71.680,00 è del tutto infondata e, in totale assenza di opposte deduzioni dell'Ufficio che in nessun modo a contrastato la perizia tecnica prodotta dal contribuente, il Giudice di prime cure doveva certamente annullare l'avviso di accertamento.
Ma sul punto la sentenza di primo grado è anche affetta da vizio di omessa pronuncia laddove, in subordine, si faceva in ogni caso rilevare che la somma induttivamente accertata dall'Agenzia delle Entrate era comunque erroneamente determinata in quanto ricomprende la quota di spettanza dell'esercente, oltre quella del gestore e, pertanto, l'imponibile non può essere pari a €71.680,00, bensì di € 50.176,00 ovverosia il 70% della somma complessiva. Da tale importo andava inoltre decurtata la quota EU dell'11,80% spettante all'AAMS. Di conseguenza, e in subordine, non essendovi alcuna opposizione dell'Ufficio resistente la Corte avrebbe dovuto quanto meno rideterminare la ripresa a tassazione nella minor misura di € 44.255,00.
3) Error in iudicando – nullita' della sentenza per vizio di motivazione e infodatezza in ordine alla determinazione dei premi attribuiti al gestore - violazione dell'onere della prova a carico dell'ufficio.
La decisone della Corte di primo grado è altresì erronea e infondata anche laddove ha ritenuto legittima l'arbitraria determinazione dei premi asseritamente attribuiti al gestore e, come tali, da sottoporre a tassazione con l'avviso di accertamento impugnato. Invero, l'Agenzia delle Entrate, in violazione dell'art. 2697 cc, non ha affatto dimostrato la percezione di compensi sui premi attribuiti al gestore con conseguente maggiorazione dei ricavi per € 51.136,00. La Corte di primo grado ha ritenuto legittima tale ripresa sulla sorta di un dato assolutamente inconferente e meramente parziale che non poteva avere alcun valore dimostrativo sulla quantificazione concreta dei premi in questione. Erroneamente, la Corte afferma infatti che (pag. 3 sentenza)
“l'Agenzia delle Entrate ha accertato che il Ric._1, quale gestore, ripartiva la quota di propria spettanza con l'esercente, non al 50%, ma, sulla base di accordi negoziali, dagli stessi sottoscritti, se ne attribuiva l'85%
e, per tale ragione, ha aumentato il reddito accertato del 35%.”. Orbene, si faceva immediatamente rilevare al giudice l'assoluta illegittimità di tale contestazione, recata dall'accertamento in aperta violazione del contradditorio endoprocedimentale in quanto non trae fondamento dal PVC dei verificatori, ma di asserite e non meglio precisate comparazioni tra “dati in possesso dell'amministrazione” e dati comunicati dalla società concessionaria.
Nel caso di specie, in merito ai c.d. “compensi comunicati dalla società concessionaria della rete telematica”,
l'Ufficio non dava nessuna contezza su quale percentuale di decurtazione delle vincite era stata operata sulla raccolta complessiva. Non dava nessuna contezza in merito all'ammontare della decurtazione del
EU (prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del DL n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, e successive modificazioni) che per l'anno d'imposta 2012 veniva determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate: « a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008; b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008; c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008; d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008; e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del
2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008» (art. 30 bis, comma 1, DL n.
185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009). Non dava nessuna contezza in merito all'ammontare della decurtazione del canone AAMS ovverosia il canone di concessione dovuto dalle società concessionarie delle reti telematiche all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
4) Error in procedendo – nullita' della sentenza per vizio di omessa pronuncia – nullita' dell'accertamento fondato sull'indagini bancarie – violazione degli artt. 32 dpr 600/73 e 51 dpr 633/72 - violazione del diritto di difesa e del contraddittorio preventivo.
Infine, la sentenza di primo grado è certamente nulla e illegittima laddove ha integralmente omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di ricorso con il quale il contribuente affermava la nullità dell'avviso di accertamento per manifesta violazione del contraddittorio preventivo e del diritto di difesa del contribuente
(quinto motivo di ricorso, sub. D). In violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, affermato dall'art. 112 cpc, la Corte di primo grado ha totalmente ignorato tale eccezione del contribuente, omettendo ogni decisione sul punto. Nel caso di specie, l'odierno appellante forniva ai verificatori tutta la documentazione bancaria che ha condotto al riconoscimento della gran parte delle movimentazioni bancarie contestate. Tuttavia, nonostante la richiesta urgente già presentata nel maggio 2017 (documento n. 5 ricorso introduttivo) alcune copie degli assegni non sono state consegnate al contribuente, che pertanto non ha potuto presentarle ai verificatori.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 125/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 3 e depositata il 12
Gennaio 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Lo scrivente Ufficio rileva che la sentenza de qua, nella parte in cui ha respinto il ricorso di parte confermando la legittimità dell'atto di accertamento appare ineccepibile in fatto e in diritto, per cui deve essere confermata, avendo il Collegio giudicante respinto in modo puntuale ed esaustivo tutte le relative eccezioni sollevate dalla Parte. A fronte di siffatta motivazione sembra superfluo aggiungere ulteriori argomentazioni rispetto a quelle espresse dallo scrivente in sede di costituzione in giudizio. L'Ufficio contesta il primo e secondo motivo di ricorso laddove si rileva l'infondatezza nel merito dell'accertamento ed il mancato assolvimento dell'onere della prova.
L'Ufficio peraltro ha compiutamente controdedotto su tutti i motivi del ricorso e pertanto nessun principio di non contestazione poteva e doveva essere ritenuto dalla Corte di Primo grado.
In merito all' eccepito mancato funzionamento di un'apparecchiatura da gioco ed alla perizia depositata, come correttamente ritenuto dai primi Giudici, dalla copia del verbale della Polizia, prodotto dall'Agenzia delle Entrate, risulta che la macchina Prodotto_1 fosse regolarmente funzionante, alla data di accesso degli agenti operanti: il verbale di contestazione, redatto dalla Polizia di Stato, è atto pubblico e, quanto in esso contenuto, come constatato dai pubblici ufficiali che l'hanno sottoscritto, fa prova fino a querela di falso. La perizia, invero, nulla può provare, in quanto si tratta di una verifica eseguita in condizioni diverse da quelle in cui è avvenuto l'accertamento dell'illecito amministrativo. E' poi evidente che essendo l'apparecchiatura funzionante era atta a produrre reddito.
In merito al terzo motivo di gravame, si rileva, in specie, che l'Ufficio - nel corso dei controlli esperiti – ha acquisito la copia di n. 2 contratti stipulati tra la ditta Società_1 (Gestore) e la società Società_3 S.R.L. (Esercente), dai quali risulta che il primo non trattiene il 50% delle somme incassate, bensì l'85%.
Con riferimento ai rapporti con la Società_4 S.P.A. e la Società_3 S.R.L., il compenso spettante alla Società_5 è stato dunque correttamente determinato in Euro 241.956,66 e corretti risultano i totali quote gestore ed i premi netti tassabili, riportati in accertamento.
Anche il quarto motivo di appello appare del tutto pretestuoso, in quanto, con riferimento ai valori risultanti dalle indagini bancarie esperite la parte è stata messa pienamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa, e le indagini sono stati esperiti nel pieno rispetto di quanto statuito dell'art. 32 del DPR 600/73
e 51 del DPR 633/72.
L'Ufficio peraltro rileva che, relativamente all'avviso di accertamento n. TYS01L803203/2016, emesso per l'anno d'imposta 2011, parte ricorrente ha sottoscritto l'accordo conciliativo n. 500125/2017.
Anche per l'anno d'imposta 2012, con nota prot. n. 265487 del 02/07/2018, trasmessa via pec al difensore,
l'Ufficio aveva invitato la Parte a presentarsi con documentazione idonea a rivalutare la posizione fiscale della stessa in modo da addivenire ad un accordo conciliativo.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio. All'udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto.
L'art.22, comma 1, D. Lgs. n.546/1992, disciplina il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, che, in conformità all'art.327 c. p. c. , è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza se non notificata, ovvero di 60 giorni dalla notificazione se questa sia avvenuta. Dalla documentazione in atti risulta che: la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione è stata depositata in data 12 Gennaio
2023; il ricorso in appello risulta notificato soltanto in data 12 Giugno 2024 (cfr. documentazione versata in atti);
Dall'esame degli atti si desume che il termine per proporre appello, non risultando effettuata la notificazione della sentenza, decorreva ex art.327 c. p. c. dalla data di deposito. Dal deposito della sentenza alla proposizione dell'appello risulta spirato un termine superiore a quello normativamente previsto. Non risultano in atti né deduzioni, né documenti idonei a sorreggere una sospensione dei termini processuali o una causa di impedimento che abbia interrotto o sospeso il decorso del termine.
La decadenza dal termine per la proposizione dell'appello è causa di inammissibilità dello stesso, secondo il consolidato principio per cui l'osservanza del termine di impugnazione è pregiudiziale rispetto all'esame di merito.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello è effettivamente inammissibile perchè tardivamente notificato.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il Presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2989/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ric._1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 125/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 3
e pubblicata il 12/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CR02591 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CR02591 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CR02591 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2122/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 19.3.2018, Ric._1, titolare della ditta Società_1 esercente attività di “Sale giochi e biliardi”, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYS01CR02591, emesso sulla base della PVC della Guardia di Finanza n. 1309/2017, con cui veniva accertato un maggior reddito imponibile che ha determinato imposte dovute pari ad € 224.478 ai fini IRPEF, IRAP e IVA relativamente all'anno d'imposta
2012; .
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha presentato memorie
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:
1. Inesistenza e/o nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di attribuzione per carenza del potere dirigenziale sia del soggetto delegante che del soggetto delegato in violazione dell'art. 12 co. 6 DPR
602/73
2. Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42 DPR 600/73 e art. 68 d. lgs. 300/1999, nonché dell'art. 6 l. 212/2000 in quanto non sottoscritto dal direttore, bensì da un funzionario in assenza di specifica e motivata delega , non allegata all'avviso e, pertanto, non portata a conoscenza del contribuente
3. Nullità per violazione dell'art. 7 1° comma l. 212/2000, art. 3 l 241/90 , art. 42 3° comma DPR 600/73 per mancata allegazione del PVC. Violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti, violazione del diritto di difesa, nullità derivata.
4. Illegittimità dell'avviso di accertamento derivante dall'illegittimità dell'attività istruttoria svolta in assenza di previa autorizzazione alle indagini bancarie, violazione art. 32 comma 1 n.7 , 42 DPR 600/73, art. 51 co.
2 n.7 DPR 633/72 e 6 e 7 l. 212/2000.
5. Infondatezza dell'accertamento impugnato, discordanza tra il reddito accertato nel PVC e il maggior reddito accertato dall'Ufficio, mancato riconoscimento della deducibilità del costo per canone di locazione, insussistenza dei rilievi dell'AAMS. Insussistenza dei premi attribuiti al gestore. Mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio.
I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, in quanto entrambe le censure attengono a vizi della sottoscrizione .
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto l'atto di nomina del dott. Nominativo_1 che ha sottoscritto l'atto impugnato, egli è stato nominato Direttore Provinciale di Catania ed appartiene al ruolo dei Dirigenti dell'Agenzia delle Entrate ,pertanto l'atto non presenta il vizio denunciato.
Anche il terzo motivo d'impugnazione è infondato e va rigettato.
L'avviso di accertamento fa riferimento al PVC di cui il ricorrente ha ricevuto copia, non avendo mai contestato quanto affermato dall'ufficio nel medesimo atto.
L'Agenzia delle Entrate, comunque, ha riportato le parti salienti dell'accertamento della Guardia di Finanza, così consentendo al contribuente di espletare pienamente le proprie difese. Nessuna violazione si è, pertanto verificata delle norme che tutelano il contribuente.
Anche il quarto motivo è infondato.
Il Comando Regionale della Guardia di Finanza ha autorizzato i verificatori all'espletamento di indagini finanziarie, per cui sono stati controllati i rapporti bancari della ditta individuale Società_1,
esercente l'attività di “Sale giochi e biliardi”, il cui titolare è l'odierno ricorrente.
Il ricorrente non ha dedotto di avere subito alcun pregiudizio sull'eventuale assenza di autorizzazione che rimane un atto endoprocedimentale che non inficia la validità dell'avviso di accertamento che scaturisca dal
PVC. (Cass. 3628/17)
Il quinto motivo di ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà.
La Guardia di Finanza ha accertato la deduzione di costi non riconducibili all'impresa e, su contestazione del Ric._1, ha dedotto il canone di locazione, dapprima effettivamente non contabilizzato Il ricorrente lamenta che, fra i costi deducibili e documentati, non sia stata contabilizzata l'IVA, di cui alla fattura n. 103/2012, e il canone di locazione , dello stesso importo, versato per i mesi da gennaio a marzo del 2012, il cui versamento emerge dalla fattura 6/2012, emessa dalla Società_2 s.r.l. e prodotta in giudizio.
La detta censura è fondata e va accolta: il costo del canone di locazione è riferibile all'impresa, come riconosciuto dalla stessa Guardia di Finanza, e il relativo costo, riguardante anche l'IVA , è documentato e va considerato con riferimento a tutto il periodo, oggetto di accertamento, per cui le somme dovute, a seguito dell'atto impugnato vanno rideterminate riducendone l'importo.
Quanto alla censura relativa all'operato dell'ufficio che avrebbe accertato un reddito maggiore rispetto a quello risultante dal PVC , si osserva quanto segue.
Innanzi tutto, l'Agenzia delle Entrate ha accertato che il Ric._1, quale gestore, ripartiva la quota di propria spettanza con l'esercente, non al 50%, ma, sulla base di accordi negoziali, dagli stessi sottoscritti, se ne attribuiva l'85% e, per tale ragione, ha aumentato il reddito accertato del 35%.
In secondo luogo, l'Agenzia delle Entrate ha accertato che la Società_1 ha percepito “compensi da premi” dovuti agli esercenti , in percentuale sulle vincite.
Ric._1 ha percepito le somme contestate, tanto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato all'Agenzia delle Entrate di avere iniziato la procedura di recupero delle somme percepite dal Ric._1 in relazione ad un'ulteriore violazione, contestata dalla Polizia di Stato il 7.5.2012.
Quanto al maggior reddito derivante dalla ispezione della Polizia : il ricorrente ha depositato una perizia che attesta l'impossibile funzionamento della slot machine, oggetto di verifica, in assenza della Smart Card, consegnata dal Ric._1 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 4.10.2010, per cui nessun reddito egli avrebbe potuto percepire dalle relative vincite, da quella data in poi.
Dalla copia del verbale della Polizia, prodotto dall'Agenzia delle Entrate, risulta che la macchina
Prodotto_1 fosse regolarmente funzionante, alla data di accesso degli agenti operanti: il verbale di contestazione, redatto dalla Polizia di Stato, è atto pubblico e, quanto in esso contenuto, come constatato dai pubblici ufficiali che l'hanno sottoscritto, fa prova fino a querela di falso.
La perizia, invero, nulla può provare, in quanto si tratta di una verifica eseguita in condizioni diverse da quelle in cui è avvenuto l'accertamento dell'illecito amministrativo. Alla luce delle superiori considerazioni, l'atto va annullato riducendo il maggior reddito accertato con la detrazione della somma di € 65.178 (IVA sulla fattura 103/2012 + importo fattura 6/2012) dai costi non documentati.
In ragione della reciproca, seppur parziale, soccombenza e ritenuto che il ricorso va, per il resto, rigettato, il ricorrente va condannato a rifondere a controparte i 4/5 delle spese del presente giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ric._1 con atto del 17 Giugno 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Error in procedendo – erroneita' della sentenza per violazione del principio di non contestazione – violazione degli artt. 23 d. Lgs e 115 cpc - infondatezza nel merito dell'accertamento impugnato e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ufficio.
In preliminare, si fa rilevare l'assoluta erroneità e nullità della decisone di primo grado in quanto pronunciata in aperta violazione delle norme processuali dettate dall'art. 23 del D. Lgs 546/92, dall'art. 115 cpc nonché dei principi espressi dall'art. 111 della Costituzione. La sentenza è affetta da error in procedendo laddove ha erroneamente ritenuto solo parzialmente fondati i motivi di merito che il contribuente affidava al ricorso introduttivo nonostante che, su tali punti, l'Agenzia delle Entrate non opponeva alcuna specifica e circostanziata difesa di merito. Orbene, ciò nonostante la Corte di primo grado ha invece ritenuto infondate le eccezioni di merito del contribuente, persino corroborate dal una incontrastata perizi tecnica sulla quale l'Agenzia delle Entrate non ha invero speso una sola parola.
2) Error in iudicando – errone valutazione delle prove e vizio di omessa pronuncia – assoluta infondatezza della determinazione induttiva dei ricavi presuntivi da apparecchiatura da gioco (slot machine) invero inabilitata alle giocate.
Sempre nel merito, il contribuente eccepiva l'assoluta infondatezza ed erroneità della determinazione induttiva degli asseriti ricavi che gli sarebbero derivati da una apparecchiatura da gioco che, come documentato con il ricorso, era stata inabilitata alle giocate e pertanto inidonea a produrre ricavi.
Tale specifica contestazione recata dall'avviso di accertamento prede le mosse dai rilievi formulati dall'AAMS
a seguito di una ispezione verbalizzata dalla Polizia di Stato presso una tabaccheria che aveva istallato l'apparecchio (ormai disabilitato!) della Società_1 del sig. Ric._1. Secondo la tesi dell'Ufficio del Monopoli, recepita acriticamente dall'Agenzia delle Entrate, l'apparecchio da gioco (Prodotto_1
) era induttivamente capace di produrre ricavi imponibili ai fini EU pari ad € 71.680,00, ripreso integralmente a tassazione dall'Agenzia delle Entrate senza nemmeno considerare che, in ogni caso, da tale somma doveva essere quanto meso sottratto proprio il prelievo EU di euro 8.458,24 (11,80%).
Orbene, parte ricorrente ha dimostrato documentalmente e senza alcuna avversaria opposizione che l'apparecchiatura in questione non poteva produrre alcun ricavo tassabile in quanto inabilitata alle giocate
12 essendo stata privata della necessaria Smart Card, con apposita procedura formale di dismissione già avviata in data 4.10.2010 con la consegna della suddetta Smart Card proprio all'Ufficio dei Monopoli di Stato.
A dimostrazione della totale inabilità del macchinario a produrre ricavi, il contribuente allegava la perizia tecnica dell'Ingegnere elettronico dott. Nominativo_2.
Contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Giudice di primo grado, quindi, la presuntiva e forfettaria ripresa a tassazione pari a €71.680,00 è del tutto infondata e, in totale assenza di opposte deduzioni dell'Ufficio che in nessun modo a contrastato la perizia tecnica prodotta dal contribuente, il Giudice di prime cure doveva certamente annullare l'avviso di accertamento.
Ma sul punto la sentenza di primo grado è anche affetta da vizio di omessa pronuncia laddove, in subordine, si faceva in ogni caso rilevare che la somma induttivamente accertata dall'Agenzia delle Entrate era comunque erroneamente determinata in quanto ricomprende la quota di spettanza dell'esercente, oltre quella del gestore e, pertanto, l'imponibile non può essere pari a €71.680,00, bensì di € 50.176,00 ovverosia il 70% della somma complessiva. Da tale importo andava inoltre decurtata la quota EU dell'11,80% spettante all'AAMS. Di conseguenza, e in subordine, non essendovi alcuna opposizione dell'Ufficio resistente la Corte avrebbe dovuto quanto meno rideterminare la ripresa a tassazione nella minor misura di € 44.255,00.
3) Error in iudicando – nullita' della sentenza per vizio di motivazione e infodatezza in ordine alla determinazione dei premi attribuiti al gestore - violazione dell'onere della prova a carico dell'ufficio.
La decisone della Corte di primo grado è altresì erronea e infondata anche laddove ha ritenuto legittima l'arbitraria determinazione dei premi asseritamente attribuiti al gestore e, come tali, da sottoporre a tassazione con l'avviso di accertamento impugnato. Invero, l'Agenzia delle Entrate, in violazione dell'art. 2697 cc, non ha affatto dimostrato la percezione di compensi sui premi attribuiti al gestore con conseguente maggiorazione dei ricavi per € 51.136,00. La Corte di primo grado ha ritenuto legittima tale ripresa sulla sorta di un dato assolutamente inconferente e meramente parziale che non poteva avere alcun valore dimostrativo sulla quantificazione concreta dei premi in questione. Erroneamente, la Corte afferma infatti che (pag. 3 sentenza)
“l'Agenzia delle Entrate ha accertato che il Ric._1, quale gestore, ripartiva la quota di propria spettanza con l'esercente, non al 50%, ma, sulla base di accordi negoziali, dagli stessi sottoscritti, se ne attribuiva l'85%
e, per tale ragione, ha aumentato il reddito accertato del 35%.”. Orbene, si faceva immediatamente rilevare al giudice l'assoluta illegittimità di tale contestazione, recata dall'accertamento in aperta violazione del contradditorio endoprocedimentale in quanto non trae fondamento dal PVC dei verificatori, ma di asserite e non meglio precisate comparazioni tra “dati in possesso dell'amministrazione” e dati comunicati dalla società concessionaria.
Nel caso di specie, in merito ai c.d. “compensi comunicati dalla società concessionaria della rete telematica”,
l'Ufficio non dava nessuna contezza su quale percentuale di decurtazione delle vincite era stata operata sulla raccolta complessiva. Non dava nessuna contezza in merito all'ammontare della decurtazione del
EU (prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del DL n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, e successive modificazioni) che per l'anno d'imposta 2012 veniva determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate: « a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008; b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008; c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008; d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008; e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del
2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008» (art. 30 bis, comma 1, DL n.
185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009). Non dava nessuna contezza in merito all'ammontare della decurtazione del canone AAMS ovverosia il canone di concessione dovuto dalle società concessionarie delle reti telematiche all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
4) Error in procedendo – nullita' della sentenza per vizio di omessa pronuncia – nullita' dell'accertamento fondato sull'indagini bancarie – violazione degli artt. 32 dpr 600/73 e 51 dpr 633/72 - violazione del diritto di difesa e del contraddittorio preventivo.
Infine, la sentenza di primo grado è certamente nulla e illegittima laddove ha integralmente omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di ricorso con il quale il contribuente affermava la nullità dell'avviso di accertamento per manifesta violazione del contraddittorio preventivo e del diritto di difesa del contribuente
(quinto motivo di ricorso, sub. D). In violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, affermato dall'art. 112 cpc, la Corte di primo grado ha totalmente ignorato tale eccezione del contribuente, omettendo ogni decisione sul punto. Nel caso di specie, l'odierno appellante forniva ai verificatori tutta la documentazione bancaria che ha condotto al riconoscimento della gran parte delle movimentazioni bancarie contestate. Tuttavia, nonostante la richiesta urgente già presentata nel maggio 2017 (documento n. 5 ricorso introduttivo) alcune copie degli assegni non sono state consegnate al contribuente, che pertanto non ha potuto presentarle ai verificatori.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 125/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 3 e depositata il 12
Gennaio 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Lo scrivente Ufficio rileva che la sentenza de qua, nella parte in cui ha respinto il ricorso di parte confermando la legittimità dell'atto di accertamento appare ineccepibile in fatto e in diritto, per cui deve essere confermata, avendo il Collegio giudicante respinto in modo puntuale ed esaustivo tutte le relative eccezioni sollevate dalla Parte. A fronte di siffatta motivazione sembra superfluo aggiungere ulteriori argomentazioni rispetto a quelle espresse dallo scrivente in sede di costituzione in giudizio. L'Ufficio contesta il primo e secondo motivo di ricorso laddove si rileva l'infondatezza nel merito dell'accertamento ed il mancato assolvimento dell'onere della prova.
L'Ufficio peraltro ha compiutamente controdedotto su tutti i motivi del ricorso e pertanto nessun principio di non contestazione poteva e doveva essere ritenuto dalla Corte di Primo grado.
In merito all' eccepito mancato funzionamento di un'apparecchiatura da gioco ed alla perizia depositata, come correttamente ritenuto dai primi Giudici, dalla copia del verbale della Polizia, prodotto dall'Agenzia delle Entrate, risulta che la macchina Prodotto_1 fosse regolarmente funzionante, alla data di accesso degli agenti operanti: il verbale di contestazione, redatto dalla Polizia di Stato, è atto pubblico e, quanto in esso contenuto, come constatato dai pubblici ufficiali che l'hanno sottoscritto, fa prova fino a querela di falso. La perizia, invero, nulla può provare, in quanto si tratta di una verifica eseguita in condizioni diverse da quelle in cui è avvenuto l'accertamento dell'illecito amministrativo. E' poi evidente che essendo l'apparecchiatura funzionante era atta a produrre reddito.
In merito al terzo motivo di gravame, si rileva, in specie, che l'Ufficio - nel corso dei controlli esperiti – ha acquisito la copia di n. 2 contratti stipulati tra la ditta Società_1 (Gestore) e la società Società_3 S.R.L. (Esercente), dai quali risulta che il primo non trattiene il 50% delle somme incassate, bensì l'85%.
Con riferimento ai rapporti con la Società_4 S.P.A. e la Società_3 S.R.L., il compenso spettante alla Società_5 è stato dunque correttamente determinato in Euro 241.956,66 e corretti risultano i totali quote gestore ed i premi netti tassabili, riportati in accertamento.
Anche il quarto motivo di appello appare del tutto pretestuoso, in quanto, con riferimento ai valori risultanti dalle indagini bancarie esperite la parte è stata messa pienamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa, e le indagini sono stati esperiti nel pieno rispetto di quanto statuito dell'art. 32 del DPR 600/73
e 51 del DPR 633/72.
L'Ufficio peraltro rileva che, relativamente all'avviso di accertamento n. TYS01L803203/2016, emesso per l'anno d'imposta 2011, parte ricorrente ha sottoscritto l'accordo conciliativo n. 500125/2017.
Anche per l'anno d'imposta 2012, con nota prot. n. 265487 del 02/07/2018, trasmessa via pec al difensore,
l'Ufficio aveva invitato la Parte a presentarsi con documentazione idonea a rivalutare la posizione fiscale della stessa in modo da addivenire ad un accordo conciliativo.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio. All'udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto.
L'art.22, comma 1, D. Lgs. n.546/1992, disciplina il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, che, in conformità all'art.327 c. p. c. , è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza se non notificata, ovvero di 60 giorni dalla notificazione se questa sia avvenuta. Dalla documentazione in atti risulta che: la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione è stata depositata in data 12 Gennaio
2023; il ricorso in appello risulta notificato soltanto in data 12 Giugno 2024 (cfr. documentazione versata in atti);
Dall'esame degli atti si desume che il termine per proporre appello, non risultando effettuata la notificazione della sentenza, decorreva ex art.327 c. p. c. dalla data di deposito. Dal deposito della sentenza alla proposizione dell'appello risulta spirato un termine superiore a quello normativamente previsto. Non risultano in atti né deduzioni, né documenti idonei a sorreggere una sospensione dei termini processuali o una causa di impedimento che abbia interrotto o sospeso il decorso del termine.
La decadenza dal termine per la proposizione dell'appello è causa di inammissibilità dello stesso, secondo il consolidato principio per cui l'osservanza del termine di impugnazione è pregiudiziale rispetto all'esame di merito.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello è effettivamente inammissibile perchè tardivamente notificato.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 14.11.2025 Il Presidente