TAR Genova, sez. I, sentenza 10/01/2026, n. 17
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Sentenza 10 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Aumento durata concessione e violazione par condicio

    Il piano economico-finanziario di KY conteneva gli elementi essenziali richiesti. L'integrazione fornita da KY non ha modificato l'offerta ma ha chiarito i flussi finanziari per la determinazione della durata della concessione, aspetto estraneo ai criteri di comparazione. La durata di 17 anni è stata ritenuta congrua dalla commissione per il recupero degli investimenti.

  • Rigettato
    Aumento durata concessione e violazione par condicio

    Il piano economico-finanziario di KY conteneva gli elementi essenziali richiesti. L'integrazione fornita da KY non ha modificato l'offerta ma ha chiarito i flussi finanziari per la determinazione della durata della concessione, aspetto estraneo ai criteri di comparazione. La durata di 17 anni è stata ritenuta congrua dalla commissione per il recupero degli investimenti.

  • Rigettato
    Aumento durata concessione e violazione par condicio

    Il piano economico-finanziario di KY conteneva gli elementi essenziali richiesti. L'integrazione fornita da KY non ha modificato l'offerta ma ha chiarito i flussi finanziari per la determinazione della durata della concessione, aspetto estraneo ai criteri di comparazione. La durata di 17 anni è stata ritenuta congrua dalla commissione per il recupero degli investimenti.

  • Rigettato
    Partecipazione a più gare per beni demaniali connessi

    La lex specialis ha interpretato restrittivamente il divieto di cui all'art. 9, comma 3, L.R. 26/2017, limitandolo alle procedure per beni della stessa categoria. KY ha partecipato conformemente a tale interpretazione e all'interpretazione fornita dal Comune, generando un affidamento. La preferenza espressa da KY per lo stabilimento balneare ha comunque reso la norma regionale rispettata. La censura sull'illegittimità della lex specialis è inammissibile perché tardiva.

  • Rigettato
    Offerta carente del Piano Economico-Finanziario e soccorso istruttorio illegittimo

    Il P.E.F. di KY conteneva gli elementi essenziali richiesti. L'integrazione fornita da KY non ha modificato l'offerta ma ha chiarito i flussi finanziari per la determinazione della durata della concessione, aspetto estraneo ai criteri di comparazione. La durata di 17 anni è stata ritenuta congrua dalla commissione per il recupero degli investimenti.

  • Rigettato
    Estensione durata concessione (17 anni) ingiustificata

    La commissione ha ritenuto congrua l'estensione della durata a 17 anni come periodo necessario per il recupero dell'investimento. La ricorrente si è limitata a contestare genericamente tale apprezzamento tecnico-discrezionale senza fornire elementi contrari.

  • Rigettato
    Incongruenza e insostenibilità economica-finanziaria della proposta di KY

    KY ha indicato l'investimento e le fonti di finanziamento (mutuo e mezzi propri). Non era tenuta ad analiticamente documentare i mezzi propri. I ricavi ipotizzati sono coerenti tra P.E.F. e relazione integrativa (differenza dovuta a IVA). È normale che il mutuo non fosse erogato al momento dell'integrazione del P.E.F.

  • Rigettato
    Valutazione errata dei criteri di punteggio (esperienza, cronoprogramma, servizi ludici, risorse tecnologiche, sostenibilità, certificazioni, tutela occupazione)

    La maggior parte delle contestazioni sono infondate. L'esperienza di KY è stata valutata correttamente. Le criticità emerse nei criteri A.2.3 (cronoprogramma), B.3 (servizi ludici) e C.4 (certificazioni ISO) sono irrilevanti ai fini dell'esito della gara data l'ampia differenza di punteggio complessivo.

  • Rigettato
    Partecipazione a più gare per beni demaniali connessi

    La lex specialis ha interpretato restrittivamente il divieto di cui all'art. 9, comma 3, L.R. 26/2017, limitandolo alle procedure per beni della stessa categoria. KY ha partecipato conformemente a tale interpretazione e all'interpretazione fornita dal Comune, generando un affidamento. La preferenza espressa da KY per lo stabilimento balneare ha comunque reso la norma regionale rispettata. La censura sull'illegittimità della lex specialis è inammissibile perché tardiva.

  • Rigettato
    Offerta carente del Piano Economico-Finanziario e soccorso istruttorio illegittimo

    Il P.E.F. di KY conteneva gli elementi essenziali richiesti. L'integrazione fornita da KY non ha modificato l'offerta ma ha chiarito i flussi finanziari per la determinazione della durata della concessione, aspetto estraneo ai criteri di comparazione. La durata di 17 anni è stata ritenuta congrua dalla commissione per il recupero degli investimenti.

  • Rigettato
    Estensione durata concessione (17 anni) ingiustificata

    La commissione ha ritenuto congrua l'estensione della durata a 17 anni come periodo necessario per il recupero dell'investimento. La ricorrente si è limitata a contestare genericamente tale apprezzamento tecnico-discrezionale senza fornire elementi contrari.

  • Rigettato
    Incongruenza e insostenibilità economica-finanziaria della proposta di KY

    KY ha indicato l'investimento e le fonti di finanziamento (mutuo e mezzi propri). Non era tenuta ad analiticamente documentare i mezzi propri. I ricavi ipotizzati sono coerenti tra P.E.F. e relazione integrativa (differenza dovuta a IVA). È normale che il mutuo non fosse erogato al momento dell'integrazione del P.E.F.

  • Rigettato
    Valutazione errata dei criteri di punteggio (esperienza, cronoprogramma, servizi ludici, risorse tecnologiche, sostenibilità, certificazioni, tutela occupazione)

    La maggior parte delle contestazioni sono infondate. L'esperienza di KY è stata valutata correttamente. Le criticità emerse nei criteri A.2.3 (cronoprogramma), B.3 (servizi ludici) e C.4 (certificazioni ISO) sono irrilevanti ai fini dell'esito della gara data l'ampia differenza di punteggio complessivo.

  • Rigettato
    Partecipazione a più gare per beni demaniali connessi

    La lex specialis ha interpretato restrittivamente il divieto di cui all'art. 9, comma 3, L.R. 26/2017, limitandolo alle procedure per beni della stessa categoria. KY ha partecipato conformemente a tale interpretazione e all'interpretazione fornita dal Comune, generando un affidamento. La preferenza espressa da KY per lo stabilimento balneare ha comunque reso la norma regionale rispettata. La censura sull'illegittimità della lex specialis è inammissibile perché tardiva.

  • Rigettato
    Offerta carente del Piano Economico-Finanziario e soccorso istruttorio illegittimo

    Il P.E.F. di KY conteneva gli elementi essenziali richiesti. L'integrazione fornita da KY non ha modificato l'offerta ma ha chiarito i flussi finanziari per la determinazione della durata della concessione, aspetto estraneo ai criteri di comparazione. La durata di 17 anni è stata ritenuta congrua dalla commissione per il recupero degli investimenti.

  • Rigettato
    Estensione durata concessione (17 anni) ingiustificata

    La commissione ha ritenuto congrua l'estensione della durata a 17 anni come periodo necessario per il recupero dell'investimento. La ricorrente si è limitata a contestare genericamente tale apprezzamento tecnico-discrezionale senza fornire elementi contrari.

  • Rigettato
    Incongruenza e insostenibilità economica-finanziaria della proposta di KY

    KY ha indicato l'investimento e le fonti di finanziamento (mutuo e mezzi propri). Non era tenuta ad analiticamente documentare i mezzi propri. I ricavi ipotizzati sono coerenti tra P.E.F. e relazione integrativa (differenza dovuta a IVA). È normale che il mutuo non fosse erogato al momento dell'integrazione del P.E.F.

  • Rigettato
    Valutazione errata dei criteri di punteggio (esperienza, cronoprogramma, servizi ludici, risorse tecnologiche, sostenibilità, certificazioni, tutela occupazione)

    La maggior parte delle contestazioni sono infondate. L'esperienza di KY è stata valutata correttamente. Le criticità emerse nei criteri A.2.3 (cronoprogramma), B.3 (servizi ludici) e C.4 (certificazioni ISO) sono irrilevanti ai fini dell'esito della gara data l'ampia differenza di punteggio complessivo.

  • Rigettato
    Partecipazione a più gare per beni demaniali connessi

    La lex specialis ha interpretato restrittivamente il divieto di cui all'art. 9, comma 3, L.R. 26/2017, limitandolo alle procedure per beni della stessa categoria. KY ha partecipato conformemente a tale interpretazione e all'interpretazione fornita dal Comune, generando un affidamento. La preferenza espressa da KY per lo stabilimento balneare ha comunque reso la norma regionale rispettata. La censura sull'illegittimità della lex specialis è inammissibile perché tardiva.

  • Rigettato
    Offerta carente del Piano Economico-Finanziario e soccorso istruttorio illegittimo

    Il P.E.F. di KY conteneva gli elementi essenziali richiesti. L'integrazione fornita da KY non ha modificato l'offerta ma ha chiarito i flussi finanziari per la determinazione della durata della concessione, aspetto estraneo ai criteri di comparazione. La durata di 17 anni è stata ritenuta congrua dalla commissione per il recupero degli investimenti.

  • Rigettato
    Estensione durata concessione (17 anni) ingiustificata

    La commissione ha ritenuto congrua l'estensione della durata a 17 anni come periodo necessario per il recupero dell'investimento. La ricorrente si è limitata a contestare genericamente tale apprezzamento tecnico-discrezionale senza fornire elementi contrari.

  • Rigettato
    Incongruenza e insostenibilità economica-finanziaria della proposta di KY

    KY ha indicato l'investimento e le fonti di finanziamento (mutuo e mezzi propri). Non era tenuta ad analiticamente documentare i mezzi propri. I ricavi ipotizzati sono coerenti tra P.E.F. e relazione integrativa (differenza dovuta a IVA). È normale che il mutuo non fosse erogato al momento dell'integrazione del P.E.F.

  • Rigettato
    Valutazione errata dei criteri di punteggio (esperienza, cronoprogramma, servizi ludici, risorse tecnologiche, sostenibilità, certificazioni, tutela occupazione)

    La maggior parte delle contestazioni sono infondate. L'esperienza di KY è stata valutata correttamente. Le criticità emerse nei criteri A.2.3 (cronoprogramma), B.3 (servizi ludici) e C.4 (certificazioni ISO) sono irrilevanti ai fini dell'esito della gara data l'ampia differenza di punteggio complessivo.

  • Rigettato
    Partecipazione a più gare per beni demaniali connessi

    La lex specialis ha interpretato restrittivamente il divieto di cui all'art. 9, comma 3, L.R. 26/2017, limitandolo alle procedure per beni della stessa categoria. KY ha partecipato conformemente a tale interpretazione e all'interpretazione fornita dal Comune, generando un affidamento. La preferenza espressa da KY per lo stabilimento balneare ha comunque reso la norma regionale rispettata. La censura sull'illegittimità della lex specialis è inammissibile perché tardiva.

  • Rigettato
    Offerta carente del Piano Economico-Finanziario e soccorso istruttorio illegittimo

    Il P.E.F. di KY conteneva gli elementi essenziali richiesti. L'integrazione fornita da KY non ha modificato l'offerta ma ha chiarito i flussi finanziari per la determinazione della durata della concessione, aspetto estraneo ai criteri di comparazione. La durata di 17 anni è stata ritenuta congrua dalla commissione per il recupero degli investimenti.

  • Rigettato
    Estensione durata concessione (17 anni) ingiustificata

    La commissione ha ritenuto congrua l'estensione della durata a 17 anni come periodo necessario per il recupero dell'investimento. La ricorrente si è limitata a contestare genericamente tale apprezzamento tecnico-discrezionale senza fornire elementi contrari.

  • Rigettato
    Incongruenza e insostenibilità economica-finanziaria della proposta di KY

    KY ha indicato l'investimento e le fonti di finanziamento (mutuo e mezzi propri). Non era tenuta ad analiticamente documentare i mezzi propri. I ricavi ipotizzati sono coerenti tra P.E.F. e relazione integrativa (differenza dovuta a IVA). È normale che il mutuo non fosse erogato al momento dell'integrazione del P.E.F.

  • Rigettato
    Valutazione errata dei criteri di punteggio (esperienza, cronoprogramma, servizi ludici, risorse tecnologiche, sostenibilità, certificazioni, tutela occupazione)

    La maggior parte delle contestazioni sono infondate. L'esperienza di KY è stata valutata correttamente. Le criticità emerse nei criteri A.2.3 (cronoprogramma), B.3 (servizi ludici) e C.4 (certificazioni ISO) sono irrilevanti ai fini dell'esito della gara data l'ampia differenza di punteggio complessivo.

  • Rigettato
    Partecipazione a più gare per beni demaniali connessi

    La lex specialis ha interpretato restrittivamente il divieto di cui all'art. 9, comma 3, L.R. 26/2017, limitandolo alle procedure per beni della stessa categoria. KY ha partecipato conformemente a tale interpretazione e all'interpretazione fornita dal Comune, generando un affidamento. La preferenza espressa da KY per lo stabilimento balneare ha comunque reso la norma regionale rispettata. La censura sull'illegittimità della lex specialis è inammissibile perché tardiva.

  • Rigettato
    Offerta carente del Piano Economico-Finanziario e soccorso istruttorio illegittimo

    Il P.E.F. di KY conteneva gli elementi essenziali richiesti. L'integrazione fornita da KY non ha modificato l'offerta ma ha chiarito i flussi finanziari per la determinazione della durata della concessione, aspetto estraneo ai criteri di comparazione. La durata di 17 anni è stata ritenuta congrua dalla commissione per il recupero degli investimenti.

  • Rigettato
    Estensione durata concessione (17 anni) ingiustificata

    La commissione ha ritenuto congrua l'estensione della durata a 17 anni come periodo necessario per il recupero dell'investimento. La ricorrente si è limitata a contestare genericamente tale apprezzamento tecnico-discrezionale senza fornire elementi contrari.

  • Rigettato
    Incongruenza e insostenibilità economica-finanziaria della proposta di KY

    KY ha indicato l'investimento e le fonti di finanziamento (mutuo e mezzi propri). Non era tenuta ad analiticamente documentare i mezzi propri. I ricavi ipotizzati sono coerenti tra P.E.F. e relazione integrativa (differenza dovuta a IVA). È normale che il mutuo non fosse erogato al momento dell'integrazione del P.E.F.

  • Rigettato
    Valutazione errata dei criteri di punteggio (esperienza, cronoprogramma, servizi ludici, risorse tecnologiche, sostenibilità, certificazioni, tutela occupazione)

    La maggior parte delle contestazioni sono infondate. L'esperienza di KY è stata valutata correttamente. Le criticità emerse nei criteri A.2.3 (cronoprogramma), B.3 (servizi ludici) e C.4 (certificazioni ISO) sono irrilevanti ai fini dell'esito della gara data l'ampia differenza di punteggio complessivo.

  • Improcedibile
    Illegittimità del divieto di cumulo titoli concessori per stabilimento e chiosco

    La sentenza ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse, dato che KY ha preferito lo stabilimento balneare e il ricorso principale è stato rigettato.

  • Improcedibile
    Punteggi erronei assegnati ad AC

    La sentenza ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse, dato che KY ha preferito lo stabilimento balneare e il ricorso principale è stato rigettato.

  • Improcedibile
    P.E.F. di KY completo e idoneo

    La sentenza ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse, dato che KY ha preferito lo stabilimento balneare e il ricorso principale è stato rigettato.

  • Improcedibile
    Inattendibilità P.E.F. di AC

    La sentenza ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse, dato che KY ha preferito lo stabilimento balneare e il ricorso principale è stato rigettato.

  • Rigettato
    Falsa dichiarazione sulla trasmissione della nomina di NO DI alla Camera di Commercio

    L'esperienza di NO DI è stata legittimamente valorizzata in quanto amministratore designato con delibera antecedente alla domanda. La tardiva iscrizione della nomina nel registro delle imprese è un 'falso innocuo' che non ha influenzato la decisione della commissione e non comporta l'esclusione.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità esperienza NO DI per tardiva iscrizione nomina

    La nomina dell'organo gestorio è efficace al momento della deliberazione assembleare, indipendentemente dall'iscrizione nel registro delle imprese, che ha funzione dichiarativa. La tardiva iscrizione non rende l'investitura inefficace o inopponibile all'Amministrazione.

  • Rigettato
    Offerta tecnica di KY carente (piano gestione, relazione illustrativa)

    L'offerta tecnica di KY comprende tutta la documentazione prescritta. La redazione in un unico documento è consentita e rispetta i principi di buon andamento e ragionevolezza. L'indicazione delle risorse economiche nel P.E.F. è sufficiente.

  • Rigettato
    Distorsione dei criteri di valutazione a favore di KY

    Le criticità emerse nei criteri A.2.3 (cronoprogramma), B.3 (servizi ludici) e C.4 (certificazioni ISO) sono irrilevanti ai fini dell'esito della gara data l'ampia differenza di punteggio complessivo. L'esperienza di NO DI è stata correttamente valutata. La tutela dell'occupazione è stata adeguatamente considerata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 10/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 17
    Data del deposito : 10 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo