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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1029/2024 avente ad oggetto assicurazione contro i danni, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta avente P.IV , con il patrocinio dell'avv. CINQUERRUI LUIGI P.IVA_1 MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO con sede a VERONA Lungadige Cangrande n. 16, C.F. Controparte_1
. P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/12/2025 la causa veniva assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previa ogni più utile declaratoria del caso, o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) dichiarare valido ed efficace tra le parti, al momento del fatto dannoso (10 febbraio 2023) il contratto di assicurazione con polizza n. 05106512000235 e conseguentemente dichiarare che la inadempiente agli obblighi contrattuali conseguenti Controparte_2 al con 06512000235; conseguentemente
2) accertare e dichiarare che a seguito degli eventi atmosferici dell'8-9-10 febbraio 2023 intervenuti nella azienda agricola del sita in C.da Feudo Nobile, agro di Parte_1
Gela, in catasto al fgl. 247, part. - 68-69-87 estesa ha.02.72.11, il contraente la polizza n. 05106512000235, ha diritto al risarcimento/Indennizzo alle strutture serricole, ai macchinari ed alle colture di cui in narrativa;
e per l'effetto 3) condannare la compagnia convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento i titolare Parte_1 della omonima Azienda Agricola
* della somma di €.105.000,00 o quell'altra somma, minore o maggiore, meglio valutata dal pagina 1 di 6 C.T.U. di cui si chiede sin d'ora la nomina in caso di contestazione, per danni alla produzione;
OLTRE rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge fino alla data dell'effettivo soddisfo;
** al pagamento della somma di € 64.786,77.o quell'altra somma, minore o maggiore, meglio valutata dal C.T.U. di cui si chiede sin d'ora la nomina in caso di contestazione, per danni alle Strutture Aziendali, agli impianti ed ai macchinari, OLTRE rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge fino alla data dell'effettivo soddisfo e così PARI A COMPLESSIVI €.169.786,77 ovvero quell'altra, anche maggiore, determinata ai sensi dell'art. SP6 delle Condizioni Generali (MOD. CA AGR ORT 2) che, occorrendo, sarà determinata da un CTU di cui si chiede sin d'ora la nomina;
4) condannare, inoltre, la compagnia convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in fav titolare Parte_1 della omonima Azienda Agricola della somma di €. 25.000,00 o q aggiore, da liquidare in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (che ha dato luogo al presente giudizio) secondo il disposto dell'art 1218 cc;
5) in caso di sussistenza dei presupposti, condannare la per mancata Controparte_2 presentazione alla procedura di mediazione;
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e dei compensi e spese sostenute per il giudizio di Mediazione.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della che, Controparte_1 sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Con ricorso del 12.04.2024, titolare dell'omonima ditta individuale con Parte_1 sede in Niscemi, via G. Vasari n.21, conveniva in giudizio la Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo che:
[...]
- era proprietario di un'azienda agricola sita in C.da Feudo Nobile, agro di Gela, in catasto al fgl. 247, part.lle 67-37-39-59-60-68-69- 87 esteso Ha.02.72.11;
- sul predetto fondo erano state installate n.10 serre a capannina per la produzione di prodotti agricoli, della complessiva superficie di mq 20.700;
- aveva stipulato, in data 22.10.2018, con la la polizza Controparte_4 assicurativa n. 05106512000235 con cui la società assicuratrice si era obbligata a risarcirgli i danni materiali causati alle serre da eventi atmosferici;
- nei giorni 8-9-10 febbraio 2023, l'intera zona, all'interno della quale ricade il suo fondo, era stata investita da un evento temporalesco, caratterizzato da intense precipitazioni, che aveva causato ingenti danni alle coltivazioni agrarie, alle strutture serricole e ai macchinari- attrezzature;
- aveva provveduto tempestivamente a denunziare i predetti danni alla compagnia assicurativa che, tuttavia, aveva negato l'indennizzo comunicando al contraente che i danni subiti non rientravano nella garanzia di polizza, in quanto causati da eventi espressamente esclusi secondo la espressa previsione dell'art. I N4 lett. b) n. 4 delle condizioni di assicurazione. Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare la a Controparte_5 versare in suo favore la somma di € 169.786,77, di cui € 105.000,00 per danni alla produzione ed € 64.786,77 per danni alle strutture aziendali, agli impianti ed ai macchinari. Chiedeva inoltre di condannare la a versare in suo favore la Controparte_5 somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con vittoria di spese e compensi. Preliminarmente va evidenziato che la domanda è stata preceduta dall'invito ad addivenire ad una convenzione di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo per assenza della parte convocata come da verbale del 16.11.2023. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui appresso. Nel caso in esame, il in data 22.10.2018 stipulava un contratto assicurativo per Pt_1 coprire:
- danni riportati dalle strutture serricole per un massimo di 215.000,00 euro;
- danni riportati dalle colture esistenti all'interno delle medesime strutture serricole per un massimo di 105.000,00 euro;
- danni riportati dai fabbricati per un massimo di 10.000,00 euro;
- danni riportati da macchinari-attrezzature-ecc. per un massimo di 11.000,00 euro, comprendendo espressamente tra le prestazioni aggiuntive i danni provenienti da atti vandalici e dolosi;
eventi atmosferici, fenomeni elettrici e pacchetto serre. A seguito della denuncia di danno presentata tempestivamente in data 14.02.2023, la resistente incaricava il perito che effettuava l'accesso in azienda. Successivamente, la
[...]
sebbene sollecitata, non forniva copia della relazione di stima del proprio perito CP_1
e con comunicazione del 21/8/2023, informava il dell'impossibilità di procedere Pt_1 all'indennizzo in quanto: “L'evento risulta espressamente escluso dalle garanzie di polizza. La pagina 3 di 6 garanzia I-4 EVENTI ATMOSFERICI esclude i danni causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua e da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
La garanzia indennizza i danni materiali e diretti Controparte_6 subiti dalle serre e dal loro contenuto causati da: uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria, grandine, neve, gelo alle colture (…) non ricomprendendo dunque i danni causati da inondazioni, alluvioni o allagamenti”. La questione controversa riguarda le condizioni di operatività della polizza n. 05106512000235, l'estensione della garanzia e la quantificazione del danno. In tema di assicurazione contro i danni, l'assicurato che assume di avere subito un danno tra quelli coperti dalla garanzia contratta e che intenda ottenere la liquidazione dell'indennizzo, deve, in base al principio generale posto dall'art. 2697 c.c., dimostrare il verificarsi del rischio assicurato secondo le modalità dedotte in polizza. Più nel dettaglio, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro;
analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (ex multis, Cass. n. 3656/2017; Cass. n. 26105/2016; Cass. n. 6548/2013; Cass. n. 22386/2004; Cass. n. 4426/1997; Cass. n. 17/1987; Cass. n. 1081/1978; v. anche, da ultimo, Cass. ord. n. 1558/2018, poi confermata da Cass. n. 7749/2020, che ha precisato che costituisce fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" nella polizza, ossia quei rischi per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo). In base a tale condivisibile impostazione, colui che agisce in giudizio per ottenere la liquidazione dell'indennizzo previsto dalla polizza, non solo deve provare la fonte contrattuale del suo diritto, ma deve, altresì, provare che si sia verificato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nella polizza, nonché nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera. Secondo la società resistente, l'evento dannoso considerato non rientra nel rischio oggetto della copertura assicurativa, in base alla clausola, limitativa della garanzia, che esclude i danni causati da “formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua … inondazioni, alluvioni, allagamenti”, essendo per contro compresi nella garanzia del cd. “Pacchetto serre” i danni materiali e diretti subiti dalle serre e dal loro contenuto, causati da uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria (cfr. doc. 6). Giova osservare che per “tempesta” si intende, secondo la definizione da dizionario, “la violenta perturbazione atmosferica, di varia intensità e durata, la cui caratteristica predominante è il vento intensissimo;
differisce dal temporale per la mancanza di scariche elettriche atmosferiche”, mentre il termine “bufera” è definito come “turbine di vento con pioggia, neve, grandine”. Nel bollettino meteorologico dei giorni 8, 9 e 10 febbraio 2023 si legge: “persistono: venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca forte sui settori sud-orientali, fino a tempesta, mareggiate lungo le coste esposte;
precipitazioni diffuse ed abbondanti, specie sui settori centro orientali, con fenomeni di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento;
nevicate al di sopra dei 500-700 m con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti”. Alla luce di quanto esposto, gli eventi atmosferici verificatisi tra l'8 e il 10 febbraio 2023,
pagina 4 di 6 possono ben qualificarsi quali tempesta, trattandosi di una violenta perturbazione con forti venti e precipitazioni. D'altra parte, come ritenuto dalla Suprema Corte in un caso analogo al presente, “non è ragionevole, infatti, ritenere che una polizza assicuri contro i danni determinati da eventi atmosferici, fra i quali rientra anche la pioggia, e neghi nel contempo la copertura assicurativa se la stessa pioggia abbia determinato un allagamento conseguente alla formazione di un ruscello” (cfr. Cass. n. 9383/2016). Deve pertanto affermarsi che l'evento meteorologico in questione rientra tra quelli garantiti dalla polizza assicurativa. Ciò posto, l'istruttoria ha consentito di accertare che la coltivazione dell'attore è stata danneggiata dagli eventi atmosferici di cui sopra. Invero, i testi , sentiti all'udienza dell'11.02.2025, hanno Testimone_1 Testimone_2 riferito che la mattina del 10.02.2023 era in atto una forte tempesta, e che nei giorni precedenti ovverosia l'8 e il 9 febbraio aveva piovuto incessantemente. Riferiscono inoltre, che il 10 febbraio hanno avuto modo di appurare che la pioggia aveva invaso e allagato l'intero raccolto, che le acque che avevano attraversato i fondi avevano depositato fango e detriti e che si sono adoperati per limitare i danni, tentando di sistemare le coperture di plastica. Il teste Tes_3
(CTP) conferma di aver effettuato il sopralluogo in data 11.02.2023 e di avere
[...] scattato le foto comprovanti i danni subiti. Oltre alle sopra menzionate testimonianze, in atti risulta acquisita la perizia stragiudiziale redatta dal tecnico incaricato dall'attore, dott. (cfr. doc. 4), il quale ha Testimone_3 provveduto ad effettuare la seguente valutazione:
1) Danno alle coltivazioni agrarie. Il danno ha riguardato la perdita dell'80% della coltivazione in atto sotto serra, costituita da pomodoro coltivato per mq. 20.700 che, secondo le risultanze della relazione di perizia, è stato quantificato in € 161.460,00, il cui indennizzo viene contrattualmente contenuto in € 105.000,00.
2) Danno alle strutture serricole, ai macchinari-attrezzature. I danni alle strutture aziendali hanno riguardato: le strutture portanti delle serre (rottura di paletti in c.a. per € 5.000,00; distruzione zoccolatura per € 22.000,00; copertura plastiche serre per € 7.786,77) per complessivi € 34.786,77; gli impianti di irrigazione per € 25.000,00; fertirrigatore per € 5.000,00. Secondo la stima del dott. il danno alle strutture sopra indicate (escluse le voci di Tes_3 danno: Pacciamatura, Impianto di sollevamento, Contatore Enel e stradelle interne, non coperte dal rischio assicurato), ammonta ad € 64.786,77. Ritiene il Tribunale che non sussistano impedimenti ad utilizzare, ai fini della decisione, l'elaborato tecnico prodotto dalle parti atteso che, come è noto: "Il giudice di merito può fondare la propria decisione su una consulenza tecnica stragiudiziale, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione" (tra le molte, Cass., sez. II, 11 ottobre 2001, n. 12411). Considerato che la CTP è argomentata e documentata, che i testi esaminati hanno confermato la situazione in cui versava l'azienda all'esito dell'evento atmosferico e che manca agli atti la relazione di stima della società convenuta, mai consegnata all'assicurato, ritiene questo Giudice di potere fare affidamento sulla CTP, ai fini dell'accertamento della quantificazione dei danni prodotti dall'evento atmosferico per cui è causa. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che il ricorrente abbia assolto all'onere di cui era pagina 5 di 6 gravato e che sia stata acquisita la prova del sinistro e dell'entità dei danni riportati. Non può, invece, essere accolta la richiesta di € 25.000 a titolo di risarcimento danno per inadempimento contrattuale, poiché non risulta provata quest'ulteriore voce di danno. Alla luce di quanto esposto, la deve essere condannata a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 169.786,77, oltre agli interessi al tasso Parte_1 legale dall'aprile 2024 (data della domanda) fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo per il quale la domanda è stata accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1029/2024, previa dichiarazione della contumacia della resistente: DA la a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 169.786,77, oltre agli interessi al tasso legale dall'aprile 2024 fino all'effettivo soddisfo. DA la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IV e Cpa. Ragusa, 02/12/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1029/2024 avente ad oggetto assicurazione contro i danni, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta avente P.IV , con il patrocinio dell'avv. CINQUERRUI LUIGI P.IVA_1 MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO con sede a VERONA Lungadige Cangrande n. 16, C.F. Controparte_1
. P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/12/2025 la causa veniva assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previa ogni più utile declaratoria del caso, o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) dichiarare valido ed efficace tra le parti, al momento del fatto dannoso (10 febbraio 2023) il contratto di assicurazione con polizza n. 05106512000235 e conseguentemente dichiarare che la inadempiente agli obblighi contrattuali conseguenti Controparte_2 al con 06512000235; conseguentemente
2) accertare e dichiarare che a seguito degli eventi atmosferici dell'8-9-10 febbraio 2023 intervenuti nella azienda agricola del sita in C.da Feudo Nobile, agro di Parte_1
Gela, in catasto al fgl. 247, part. - 68-69-87 estesa ha.02.72.11, il contraente la polizza n. 05106512000235, ha diritto al risarcimento/Indennizzo alle strutture serricole, ai macchinari ed alle colture di cui in narrativa;
e per l'effetto 3) condannare la compagnia convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento i titolare Parte_1 della omonima Azienda Agricola
* della somma di €.105.000,00 o quell'altra somma, minore o maggiore, meglio valutata dal pagina 1 di 6 C.T.U. di cui si chiede sin d'ora la nomina in caso di contestazione, per danni alla produzione;
OLTRE rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge fino alla data dell'effettivo soddisfo;
** al pagamento della somma di € 64.786,77.o quell'altra somma, minore o maggiore, meglio valutata dal C.T.U. di cui si chiede sin d'ora la nomina in caso di contestazione, per danni alle Strutture Aziendali, agli impianti ed ai macchinari, OLTRE rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge fino alla data dell'effettivo soddisfo e così PARI A COMPLESSIVI €.169.786,77 ovvero quell'altra, anche maggiore, determinata ai sensi dell'art. SP6 delle Condizioni Generali (MOD. CA AGR ORT 2) che, occorrendo, sarà determinata da un CTU di cui si chiede sin d'ora la nomina;
4) condannare, inoltre, la compagnia convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in fav titolare Parte_1 della omonima Azienda Agricola della somma di €. 25.000,00 o q aggiore, da liquidare in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (che ha dato luogo al presente giudizio) secondo il disposto dell'art 1218 cc;
5) in caso di sussistenza dei presupposti, condannare la per mancata Controparte_2 presentazione alla procedura di mediazione;
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e dei compensi e spese sostenute per il giudizio di Mediazione.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della che, Controparte_1 sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Con ricorso del 12.04.2024, titolare dell'omonima ditta individuale con Parte_1 sede in Niscemi, via G. Vasari n.21, conveniva in giudizio la Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo che:
[...]
- era proprietario di un'azienda agricola sita in C.da Feudo Nobile, agro di Gela, in catasto al fgl. 247, part.lle 67-37-39-59-60-68-69- 87 esteso Ha.02.72.11;
- sul predetto fondo erano state installate n.10 serre a capannina per la produzione di prodotti agricoli, della complessiva superficie di mq 20.700;
- aveva stipulato, in data 22.10.2018, con la la polizza Controparte_4 assicurativa n. 05106512000235 con cui la società assicuratrice si era obbligata a risarcirgli i danni materiali causati alle serre da eventi atmosferici;
- nei giorni 8-9-10 febbraio 2023, l'intera zona, all'interno della quale ricade il suo fondo, era stata investita da un evento temporalesco, caratterizzato da intense precipitazioni, che aveva causato ingenti danni alle coltivazioni agrarie, alle strutture serricole e ai macchinari- attrezzature;
- aveva provveduto tempestivamente a denunziare i predetti danni alla compagnia assicurativa che, tuttavia, aveva negato l'indennizzo comunicando al contraente che i danni subiti non rientravano nella garanzia di polizza, in quanto causati da eventi espressamente esclusi secondo la espressa previsione dell'art. I N4 lett. b) n. 4 delle condizioni di assicurazione. Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare la a Controparte_5 versare in suo favore la somma di € 169.786,77, di cui € 105.000,00 per danni alla produzione ed € 64.786,77 per danni alle strutture aziendali, agli impianti ed ai macchinari. Chiedeva inoltre di condannare la a versare in suo favore la Controparte_5 somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con vittoria di spese e compensi. Preliminarmente va evidenziato che la domanda è stata preceduta dall'invito ad addivenire ad una convenzione di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo per assenza della parte convocata come da verbale del 16.11.2023. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui appresso. Nel caso in esame, il in data 22.10.2018 stipulava un contratto assicurativo per Pt_1 coprire:
- danni riportati dalle strutture serricole per un massimo di 215.000,00 euro;
- danni riportati dalle colture esistenti all'interno delle medesime strutture serricole per un massimo di 105.000,00 euro;
- danni riportati dai fabbricati per un massimo di 10.000,00 euro;
- danni riportati da macchinari-attrezzature-ecc. per un massimo di 11.000,00 euro, comprendendo espressamente tra le prestazioni aggiuntive i danni provenienti da atti vandalici e dolosi;
eventi atmosferici, fenomeni elettrici e pacchetto serre. A seguito della denuncia di danno presentata tempestivamente in data 14.02.2023, la resistente incaricava il perito che effettuava l'accesso in azienda. Successivamente, la
[...]
sebbene sollecitata, non forniva copia della relazione di stima del proprio perito CP_1
e con comunicazione del 21/8/2023, informava il dell'impossibilità di procedere Pt_1 all'indennizzo in quanto: “L'evento risulta espressamente escluso dalle garanzie di polizza. La pagina 3 di 6 garanzia I-4 EVENTI ATMOSFERICI esclude i danni causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua e da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
La garanzia indennizza i danni materiali e diretti Controparte_6 subiti dalle serre e dal loro contenuto causati da: uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria, grandine, neve, gelo alle colture (…) non ricomprendendo dunque i danni causati da inondazioni, alluvioni o allagamenti”. La questione controversa riguarda le condizioni di operatività della polizza n. 05106512000235, l'estensione della garanzia e la quantificazione del danno. In tema di assicurazione contro i danni, l'assicurato che assume di avere subito un danno tra quelli coperti dalla garanzia contratta e che intenda ottenere la liquidazione dell'indennizzo, deve, in base al principio generale posto dall'art. 2697 c.c., dimostrare il verificarsi del rischio assicurato secondo le modalità dedotte in polizza. Più nel dettaglio, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro;
analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (ex multis, Cass. n. 3656/2017; Cass. n. 26105/2016; Cass. n. 6548/2013; Cass. n. 22386/2004; Cass. n. 4426/1997; Cass. n. 17/1987; Cass. n. 1081/1978; v. anche, da ultimo, Cass. ord. n. 1558/2018, poi confermata da Cass. n. 7749/2020, che ha precisato che costituisce fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" nella polizza, ossia quei rischi per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo). In base a tale condivisibile impostazione, colui che agisce in giudizio per ottenere la liquidazione dell'indennizzo previsto dalla polizza, non solo deve provare la fonte contrattuale del suo diritto, ma deve, altresì, provare che si sia verificato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nella polizza, nonché nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera. Secondo la società resistente, l'evento dannoso considerato non rientra nel rischio oggetto della copertura assicurativa, in base alla clausola, limitativa della garanzia, che esclude i danni causati da “formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua … inondazioni, alluvioni, allagamenti”, essendo per contro compresi nella garanzia del cd. “Pacchetto serre” i danni materiali e diretti subiti dalle serre e dal loro contenuto, causati da uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria (cfr. doc. 6). Giova osservare che per “tempesta” si intende, secondo la definizione da dizionario, “la violenta perturbazione atmosferica, di varia intensità e durata, la cui caratteristica predominante è il vento intensissimo;
differisce dal temporale per la mancanza di scariche elettriche atmosferiche”, mentre il termine “bufera” è definito come “turbine di vento con pioggia, neve, grandine”. Nel bollettino meteorologico dei giorni 8, 9 e 10 febbraio 2023 si legge: “persistono: venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca forte sui settori sud-orientali, fino a tempesta, mareggiate lungo le coste esposte;
precipitazioni diffuse ed abbondanti, specie sui settori centro orientali, con fenomeni di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento;
nevicate al di sopra dei 500-700 m con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti”. Alla luce di quanto esposto, gli eventi atmosferici verificatisi tra l'8 e il 10 febbraio 2023,
pagina 4 di 6 possono ben qualificarsi quali tempesta, trattandosi di una violenta perturbazione con forti venti e precipitazioni. D'altra parte, come ritenuto dalla Suprema Corte in un caso analogo al presente, “non è ragionevole, infatti, ritenere che una polizza assicuri contro i danni determinati da eventi atmosferici, fra i quali rientra anche la pioggia, e neghi nel contempo la copertura assicurativa se la stessa pioggia abbia determinato un allagamento conseguente alla formazione di un ruscello” (cfr. Cass. n. 9383/2016). Deve pertanto affermarsi che l'evento meteorologico in questione rientra tra quelli garantiti dalla polizza assicurativa. Ciò posto, l'istruttoria ha consentito di accertare che la coltivazione dell'attore è stata danneggiata dagli eventi atmosferici di cui sopra. Invero, i testi , sentiti all'udienza dell'11.02.2025, hanno Testimone_1 Testimone_2 riferito che la mattina del 10.02.2023 era in atto una forte tempesta, e che nei giorni precedenti ovverosia l'8 e il 9 febbraio aveva piovuto incessantemente. Riferiscono inoltre, che il 10 febbraio hanno avuto modo di appurare che la pioggia aveva invaso e allagato l'intero raccolto, che le acque che avevano attraversato i fondi avevano depositato fango e detriti e che si sono adoperati per limitare i danni, tentando di sistemare le coperture di plastica. Il teste Tes_3
(CTP) conferma di aver effettuato il sopralluogo in data 11.02.2023 e di avere
[...] scattato le foto comprovanti i danni subiti. Oltre alle sopra menzionate testimonianze, in atti risulta acquisita la perizia stragiudiziale redatta dal tecnico incaricato dall'attore, dott. (cfr. doc. 4), il quale ha Testimone_3 provveduto ad effettuare la seguente valutazione:
1) Danno alle coltivazioni agrarie. Il danno ha riguardato la perdita dell'80% della coltivazione in atto sotto serra, costituita da pomodoro coltivato per mq. 20.700 che, secondo le risultanze della relazione di perizia, è stato quantificato in € 161.460,00, il cui indennizzo viene contrattualmente contenuto in € 105.000,00.
2) Danno alle strutture serricole, ai macchinari-attrezzature. I danni alle strutture aziendali hanno riguardato: le strutture portanti delle serre (rottura di paletti in c.a. per € 5.000,00; distruzione zoccolatura per € 22.000,00; copertura plastiche serre per € 7.786,77) per complessivi € 34.786,77; gli impianti di irrigazione per € 25.000,00; fertirrigatore per € 5.000,00. Secondo la stima del dott. il danno alle strutture sopra indicate (escluse le voci di Tes_3 danno: Pacciamatura, Impianto di sollevamento, Contatore Enel e stradelle interne, non coperte dal rischio assicurato), ammonta ad € 64.786,77. Ritiene il Tribunale che non sussistano impedimenti ad utilizzare, ai fini della decisione, l'elaborato tecnico prodotto dalle parti atteso che, come è noto: "Il giudice di merito può fondare la propria decisione su una consulenza tecnica stragiudiziale, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione" (tra le molte, Cass., sez. II, 11 ottobre 2001, n. 12411). Considerato che la CTP è argomentata e documentata, che i testi esaminati hanno confermato la situazione in cui versava l'azienda all'esito dell'evento atmosferico e che manca agli atti la relazione di stima della società convenuta, mai consegnata all'assicurato, ritiene questo Giudice di potere fare affidamento sulla CTP, ai fini dell'accertamento della quantificazione dei danni prodotti dall'evento atmosferico per cui è causa. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che il ricorrente abbia assolto all'onere di cui era pagina 5 di 6 gravato e che sia stata acquisita la prova del sinistro e dell'entità dei danni riportati. Non può, invece, essere accolta la richiesta di € 25.000 a titolo di risarcimento danno per inadempimento contrattuale, poiché non risulta provata quest'ulteriore voce di danno. Alla luce di quanto esposto, la deve essere condannata a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 169.786,77, oltre agli interessi al tasso Parte_1 legale dall'aprile 2024 (data della domanda) fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo per il quale la domanda è stata accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1029/2024, previa dichiarazione della contumacia della resistente: DA la a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 169.786,77, oltre agli interessi al tasso legale dall'aprile 2024 fino all'effettivo soddisfo. DA la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IV e Cpa. Ragusa, 02/12/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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