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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 13/02/2026, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2487/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15333/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002182491122185717 TASSA AUTOMOBIL 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2149/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di intimazione n. 2025000218249112185717, emesso dalla società di riscossione Resistente_1 spa/Abaco spa in nome e per conto della Regione Campania, notificato il 01/08/2025, avente ad oggetto
Tassa auto per l'anno 2012 relativa a due vetture di proprietà del ricorrente targate Targa_1 e NAU69271 per l'importo intimato di euro 580,83.
Contesta il ricorrente il difetto di notifica dei prodromici atti costituiti dalle ingiunzioni di pagamento ed avvisi di accertamento che egli dichiara non essergli mai pervenuti, la prescrizione della pretesa impositiva e per i suddetti motivi chiede l'annullamento dell'intimazione e delle sottese tasse auto.
Si è costituita la Resistente_1 spa/Abaco spa che ha ribadito la legittimità dell'avviso di intimazione, il proprio difetto di legittimazione passiva per la fase antecedente alla riscossione di competenza esclusiva dell'ente impositore da intendersi quale litis consorte necessario ed ha depositato agli atti la copia dell'intimazione di pagamento n.20210002055720642030656 (raccomandata n. R88602911640) corredata dalla relata di notifica attestante la sua consegna in data 1/10/2021, a mani proprie del ricorrente, la copia del preavviso di Fermo Amministrativo inviato mediante il servizio postale con raccomandata Nominativo_1 consegnato in data 17/01/2019 alla moglie del ricorrente ed ha eccepito il mancato decorso del termine prescrizionale/ decadenziale per la regolare notifica dei su indicati atti interruttivi.
Non si è costituita la regione Campania che deve essere dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 5 febbraio 2026, ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo trattandosi di impugnativa avente ad oggetto tasse auto per l'anno 2012 deve essere rilevato che ai fini del computo dei termini prescrizionali la suprema Corte di Cassazione inserisce il bollo auto tra le imposte non erariali e che per essa è applicabile il termine prescrittivo triennale così come previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53, il quale stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Ai fini della decisione, vertendo in materia di tasse auto risalenti all'anno 2012, va esaminata preliminarmente l'eccezione di prescrizione mossa da parte ricorrente.
Invero, anche nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione (Corte di Cassazione sentenza n. 10809 del 5.5. 2017).
Al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione)
a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti dalla resistente Resistente_1 spa/Abaco spa non può che essere preso atto del decorso del termine prescrizionale triennale su indicato.
La documentazione attestante l'interruzione dei termini è costituita dalla copia dell'intimazione di pagamento n.20210002055720642030656 (raccomandata n.R88602911640) corredata dalla relata di notifica attestante la sua consegna in data 1/10/2021, a mani proprie del ricorrente e dalla copia del preavviso di Fermo
Amministrativo inviato mediante il servizio postale con raccomandata Nominativo_1 consegnato in data 17/01/2019.
Da tanto rilevato che l'ultimo atto interruttivo valido è costituito proprio dalla notifica dell'avviso di intimazione validamente consegnato in data 01/10/2021 il termine di prescrizione alla data della consegna dell'impugnato avviso di intimazione n. 20250002182491122185171 si è avverato ed il ricorso va accolto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la Resistente_1 spa/Abaco spa al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250, con attribuzione al procuratore costituito.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15333/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002182491122185717 TASSA AUTOMOBIL 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2149/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di intimazione n. 2025000218249112185717, emesso dalla società di riscossione Resistente_1 spa/Abaco spa in nome e per conto della Regione Campania, notificato il 01/08/2025, avente ad oggetto
Tassa auto per l'anno 2012 relativa a due vetture di proprietà del ricorrente targate Targa_1 e NAU69271 per l'importo intimato di euro 580,83.
Contesta il ricorrente il difetto di notifica dei prodromici atti costituiti dalle ingiunzioni di pagamento ed avvisi di accertamento che egli dichiara non essergli mai pervenuti, la prescrizione della pretesa impositiva e per i suddetti motivi chiede l'annullamento dell'intimazione e delle sottese tasse auto.
Si è costituita la Resistente_1 spa/Abaco spa che ha ribadito la legittimità dell'avviso di intimazione, il proprio difetto di legittimazione passiva per la fase antecedente alla riscossione di competenza esclusiva dell'ente impositore da intendersi quale litis consorte necessario ed ha depositato agli atti la copia dell'intimazione di pagamento n.20210002055720642030656 (raccomandata n. R88602911640) corredata dalla relata di notifica attestante la sua consegna in data 1/10/2021, a mani proprie del ricorrente, la copia del preavviso di Fermo Amministrativo inviato mediante il servizio postale con raccomandata Nominativo_1 consegnato in data 17/01/2019 alla moglie del ricorrente ed ha eccepito il mancato decorso del termine prescrizionale/ decadenziale per la regolare notifica dei su indicati atti interruttivi.
Non si è costituita la regione Campania che deve essere dichiarata contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 5 febbraio 2026, ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo trattandosi di impugnativa avente ad oggetto tasse auto per l'anno 2012 deve essere rilevato che ai fini del computo dei termini prescrizionali la suprema Corte di Cassazione inserisce il bollo auto tra le imposte non erariali e che per essa è applicabile il termine prescrittivo triennale così come previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53, il quale stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Ai fini della decisione, vertendo in materia di tasse auto risalenti all'anno 2012, va esaminata preliminarmente l'eccezione di prescrizione mossa da parte ricorrente.
Invero, anche nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione (Corte di Cassazione sentenza n. 10809 del 5.5. 2017).
Al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione)
a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti dalla resistente Resistente_1 spa/Abaco spa non può che essere preso atto del decorso del termine prescrizionale triennale su indicato.
La documentazione attestante l'interruzione dei termini è costituita dalla copia dell'intimazione di pagamento n.20210002055720642030656 (raccomandata n.R88602911640) corredata dalla relata di notifica attestante la sua consegna in data 1/10/2021, a mani proprie del ricorrente e dalla copia del preavviso di Fermo
Amministrativo inviato mediante il servizio postale con raccomandata Nominativo_1 consegnato in data 17/01/2019.
Da tanto rilevato che l'ultimo atto interruttivo valido è costituito proprio dalla notifica dell'avviso di intimazione validamente consegnato in data 01/10/2021 il termine di prescrizione alla data della consegna dell'impugnato avviso di intimazione n. 20250002182491122185171 si è avverato ed il ricorso va accolto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la Resistente_1 spa/Abaco spa al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250, con attribuzione al procuratore costituito.