Art. 237.
(Aeromobili civili in prossimita' di forze operanti).
Se un comandante di forze operanti ritiene che la presenza di un aeromobile civile nelle vicinanze di esse possa compromettere il successo di operazioni in corso, puo' ordinare allo stesso:
1° di cambiare rotta;
2° di astenersi dall'eseguire qualsiasi segnalazione, o dal compiere qualsiasi altro atto, che egli ritenga dannoso per la sua azione.
L'aeromobile, che non si conforma all'ingiunzione ricevuta, si espone all'uso della forza. Se l'aeromobile e' neutrale e oppone resistenza attiva, esso e' soggetto a cattura e confisca e il carico e' trattato come quello di aeromobile nemico; sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante, al proprietario e all'esercente dell'aeromobile.
(Aeromobili civili in prossimita' di forze operanti).
Se un comandante di forze operanti ritiene che la presenza di un aeromobile civile nelle vicinanze di esse possa compromettere il successo di operazioni in corso, puo' ordinare allo stesso:
1° di cambiare rotta;
2° di astenersi dall'eseguire qualsiasi segnalazione, o dal compiere qualsiasi altro atto, che egli ritenga dannoso per la sua azione.
L'aeromobile, che non si conforma all'ingiunzione ricevuta, si espone all'uso della forza. Se l'aeromobile e' neutrale e oppone resistenza attiva, esso e' soggetto a cattura e confisca e il carico e' trattato come quello di aeromobile nemico; sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante, al proprietario e all'esercente dell'aeromobile.