Versione
15 luglio 1955
15 luglio 1955
Art. 4.
Dopo l' art. 183 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 183-bis. (Restituzione in termini - Effetti della restituzione). - Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore; ma la restituzione non puo' essere conceduta piu' di una volta per ciascuna parte nel corso del procedimento.
L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cesso' il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Non si puo' concedere restituzione nel termine per presentare la detta istanza.
Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione di essa. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, e' competente a concedere la restituzione il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione; in tal caso la restituzione puo' essere conceduta soltanto per proporre l'impugnazione.
L'ordinanza e' soggetta a ricorso per cassazione.
Dopo l' art. 183 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 183-bis. (Restituzione in termini - Effetti della restituzione). - Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore; ma la restituzione non puo' essere conceduta piu' di una volta per ciascuna parte nel corso del procedimento.
L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cesso' il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Non si puo' concedere restituzione nel termine per presentare la detta istanza.
Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione di essa. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, e' competente a concedere la restituzione il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione; in tal caso la restituzione puo' essere conceduta soltanto per proporre l'impugnazione.
L'ordinanza e' soggetta a ricorso per cassazione.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 13/04/1957, n. 49Provvedimento: N. 49 SENTENZA 5 APRILE 1957 Deposito in cancelleria: 13 aprile 1957. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 104 del 23 aprile 1957. Pres. AZZARITI - Rel. BATTAGLINI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Dott. AE AZZARITI, Presidente - Avv. IU PI - Prof. TO RA - Prof. PA MB - Prof. ER BATTAGLINI - Dott. RI AT - Prof. NC LE GA - Prof. IU TE IO - Prof. AN AL - Prof. OL JA - Prof. IO AS - Prof. IA ET - Dott. NT CA, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza 20 giugno 1956 del Tribunale di Napoli emessa nel …Leggi di più...
- sufficienza.·
- sent. 49/57 b. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- riferimento univoco al contenuto della norma·
- delegazione legislativa·
- eccesso·
- inapplicabilita' delle norme sulla prima notificazione all'imputato non detenuto·
- questione di costituzionalita'·
- notificazioni a soggetti processuali diversi dall'imputato·
- ammissibilita'.·
- art. 4 d.p.r. 8 agosto 1955, n. 666·
- sent. 49/57 c. processo penale·
- omessa citazione dell'articolo della costituzione che si assume violato·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.