Articolo 4 della Legge 18 giugno 1955, n. 517
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15 luglio 1955
Art. 4.
Dopo l' art. 183 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

Art. 183-bis. (Restituzione in termini - Effetti della restituzione). - Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore; ma la restituzione non puo' essere conceduta piu' di una volta per ciascuna parte nel corso del procedimento.
L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cesso' il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Non si puo' concedere restituzione nel termine per presentare la detta istanza.
Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione di essa. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, e' competente a concedere la restituzione il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione; in tal caso la restituzione puo' essere conceduta soltanto per proporre l'impugnazione.
L'ordinanza e' soggetta a ricorso per cassazione.
Entrata in vigore il 15 luglio 1955
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