TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 167
TAR
Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 e eccesso di potere per insufficiente motivazione

    La Corte ha ritenuto che la revoca o il diniego della licenza di polizia per detenzione di armi non richiedono un oggettivo e accertato abuso nell'uso delle armi, ma è sufficiente che il titolare non dia affidamento di non abusarne. Tale valutazione può fondarsi anche su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità

    I fatti illustrati dalla Questura, quali la conflittualità familiare e i dissapori con il confinante, testimoniano l'inserimento del ricorrente in un contesto di conflittualità che è controindicato rispetto al possesso di armi da fuoco, rendendo non inverosimile il rischio di episodi di violenza o di reazione impulsiva. L'amministrazione ha agito secondo il principio di massima cautela, dato che non sussiste un diritto di detenere armi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 167
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 167
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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