Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Marsella, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, corso G. Matteotti 61 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. giannimarsella@pecprofessionisti.com;
contro
Ministero dell’interno e Questura di Latina, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
del decreto della Questura di Latina prot. n. -OMISSIS- del 28 marzo 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso venatorio presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RI TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con decreto prot. n. -OMISSIS- del 28 marzo 2024, notificato in pari data, la Questura di Latina ha rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso venatorio presentata da -OMISSIS- il 24 ottobre 2023, ravvisando l’esistenza di un contestato controindicato di grave conflittualità famigliare, oltre che di dissapori con il confinante, nei confronti del quale -OMISSIS- ha anche presentato denuncia/querela il 24 agosto 2023 per invasione di terreni ed edifici e danneggiamento (artt. 633 e 635 cod. pen.);
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 16 maggio 2024 e depositato il successivo giorno 21, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe lamentando:
I) violazione dell’art. 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, oltre ad eccesso di potere in varie forme, perché la motivazione addotta a sostegno del diniego sarebbe insufficiente, non essendo stati indicati gli indici di inaffidabilità del ricorrente rispetto al possesso di armi da fuoco;
II) eccesso di potere per illogicità, perché in difetto di elementi fattuali dettagliatamente indicati non è possibile inferire un giudizio di inadeguatezza del ricorrente rispetto alla custodia ed all’uso delle armi;
Considerato che con ordinanza cautelare 17 giugno 2024 n. -OMISSIS- è stata rigettata la domanda di tutela interinale formulata da -OMISSIS-, non ravvisandosi i prescritti presupposti di fumus e periculum ;
Ritenuto di poter esaminare congiuntamente ambo i motivi di ricorso, posto che il secondo ordine di censure è una specificazione del vizio di eccesso di potere già dedotto con il primo mezzo di impugnazione;
Considerato che, in merito all’ostensione delle ragioni del provvedimento assunto, la revoca della licenza di polizia, come pure il diniego di essa o il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, non richiedono un oggettivo e accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che il titolare non dia affidamento di non abusarne e tale valutazione può fondarsi anche su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus (così TAR Lazio, Roma, sez. I-stralcio, 26 marzo 2024 n. 5969; Cons. Stato, sez. I, 10 marzo 2022 n. 559; sez. I, 21 gennaio 2022 n. 117; sez. I, parere 29 dicembre 2021 n. 2006; sez. III, 17 gennaio 2020 n. 435);
Considerato che i fatti illustrati dalla Questura di Latina nel provvedimento impugnato – ove si dà conto della tensione esistente, da un lato, tra il ricorrente ed il figlio -OMISSIS-, soggetto attinto da “ numerosi e gravi precedenti di polizia ” ed anche tratto in arresto il 26 febbraio 2019 per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e, dall’altro, dei non sereni rapporti di vicinato intrattenuti dal ricorrente con il confinante, nei cui confronti ha sporto una denuncia/querela – testimoniano, alla stregua di un apprezzamento discrezionale che non appare manifestamente irragionevole, irrazionale, sproporzionato, travisato od erroneo, che -OMISSIS- è inserito in un contesto di conflittualità che è controindicato rispetto al possesso di armi da fuoco, perché rende non inverosimile il rischio di episodi di violenza o di reazione impulsiva e imponderata, sicché nella comparazione tra gli interessi in gioco (quello privato alla detenzione delle armi, peraltro per motivi ludici, e quello generale ad evitare anche solo il pericolo per la pubblica incolumità) l’amministrazione correttamente ha improntato il proprio operato al principio di massima cautela, vieppiù ove si consideri che nel nostro ordinamento non è certamente sussistente un diritto di detenere armi (Cons. Stato, sez. I, 10 marzo 2022 n. 559; sez. I, 21 gennaio 2022 n. 117; sez. I, parere 29 dicembre 2021 n. 2006; sez. III, 17 gennaio 2020 n. 435; Cons. Stato, sez. III, 17 gennaio 2020 n. 435; sez. III, 14 ottobre 2014 n. 5398; TAR Lazio, Roma, sez. I-stralcio, 26 marzo 2024 n. 5969);
Ritenuto che, pertanto, per le ragioni sopra illustrate il ricorso all’esame sia infondato e da rigettare;
Ritenuto che, nondimeno, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 52, commi1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 5 e 6, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle altre persone citate in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL LA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
RI TO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TO | EL LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.