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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 592/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7545/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034259145000 TASSA RIFIUTI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034259145000 TASSA RIFIUTI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034259145000 TASSA RIFIUTI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034259145000 TASSA RIFIUTI 2012
- SOLLECITO PAGAM n. 29520249015049884000 TASSA RIFIUTI 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
AD e Atome1spa per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2024 00342591 45 000, notificata a mezzo posta il 05.09.2024, con la quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento della complessiva somma di Euro 1.492,88 a titolo di Tassa rifiuti solidi ed urbani e relative addizionali per gli anni 2009- 2010-2011-2012.
-SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 29520249015049884000, avente ad oggetto la Cartella di pagamento n. 295 2023 0032882358/000, asseritamente notificata il 14.02.2024 con la quale è stato chiesto , il pagamento della complessiva somma di Euro 213,57 a titolo di Tassa Rifiuti solidi urbani e relative addizionali per l'anno 2007. deduce nullità dell'atto per prescrizione e carenza di motivazione.
Gli Enti intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
preso atto che gli Enti intimati, non costituendosi in giudizio, non hanno così dimostrato l'eventuale notifica di validi atti presupposti;
rilevato che il termine di prescrizione per i tributi locali è quinquennale, ex art. 2948, comma 2 c.c.; che tale termine va applicato alla TARSU, quale tributo locale che si struttura come prestazione periodiche, “con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essa
“in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essa, quindi, per costante giurisprudenza, va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. n. 31260/2023; Cass. 23 febbraio 2010, n.4283).
Il ricorso va conclusivamente accolto. In ragione dell'andamento processuale della causa le spese vanno compensate.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta da altro atto, denominato intimazione, ma del quale non ha le caratteristiche proprie ad esso riferibili, in quanto non richiama alcuno dei necessari referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita.
Trattasi pertanto di un atto atipico, avente quale unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Il ricorso va conseguentemente accolto. Le spese vanno compensate in relazione all'andamento processuale della controversia
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7545/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034259145000 TASSA RIFIUTI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034259145000 TASSA RIFIUTI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034259145000 TASSA RIFIUTI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034259145000 TASSA RIFIUTI 2012
- SOLLECITO PAGAM n. 29520249015049884000 TASSA RIFIUTI 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
AD e Atome1spa per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2024 00342591 45 000, notificata a mezzo posta il 05.09.2024, con la quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento della complessiva somma di Euro 1.492,88 a titolo di Tassa rifiuti solidi ed urbani e relative addizionali per gli anni 2009- 2010-2011-2012.
-SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 29520249015049884000, avente ad oggetto la Cartella di pagamento n. 295 2023 0032882358/000, asseritamente notificata il 14.02.2024 con la quale è stato chiesto , il pagamento della complessiva somma di Euro 213,57 a titolo di Tassa Rifiuti solidi urbani e relative addizionali per l'anno 2007. deduce nullità dell'atto per prescrizione e carenza di motivazione.
Gli Enti intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
preso atto che gli Enti intimati, non costituendosi in giudizio, non hanno così dimostrato l'eventuale notifica di validi atti presupposti;
rilevato che il termine di prescrizione per i tributi locali è quinquennale, ex art. 2948, comma 2 c.c.; che tale termine va applicato alla TARSU, quale tributo locale che si struttura come prestazione periodiche, “con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essa
“in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essa, quindi, per costante giurisprudenza, va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. n. 31260/2023; Cass. 23 febbraio 2010, n.4283).
Il ricorso va conclusivamente accolto. In ragione dell'andamento processuale della causa le spese vanno compensate.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta da altro atto, denominato intimazione, ma del quale non ha le caratteristiche proprie ad esso riferibili, in quanto non richiama alcuno dei necessari referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita.
Trattasi pertanto di un atto atipico, avente quale unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Il ricorso va conseguentemente accolto. Le spese vanno compensate in relazione all'andamento processuale della controversia
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese