Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01966/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2024, proposto da
Porta Medicea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Genta, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via della Robbia 66;
contro
Comune di Livorno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Macchia, AR Teresa Zenti, Susanna Cenerini, Cristiana Sardi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Pisa e Livorno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 sono ex lege domiciliati;
per l'annullamento
- della Determinazione del Coordinamento e Gestione SUAP n. 7655 del 12/09/2024 comunicata via pec alla ricorrente in pari data, a firma del responsabile del SUAP, con la quale è stata respinta la SCIA presentata in data 02/08/2023 dalla ricorrente per la variante al permesso di costruire n. 48/2007 per la rimodulazione dell’edificio principale del subambito Lips e il cambio di destinazione d'uso del piano primo dell'edificio secondario;
- di tutti gli atti connessi e consequenziali, tra cui, segnatamente, il parere negativo espresso dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno del 10.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Livorno e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La S.r.l. Porta Medicea, premesso: 1) di aver conseguito nell’anno 2007 un permesso di costruire rilasciato dal comune di Livorno in esecuzione del piano attuativo della Porta a Mare avente ad oggetto la riqualificazione urbanistica di una più ampia area di sua proprietà che si affaccia sul Porto cittadino; 2) di aver presentato in data 2 agosto 2023 una SCIA avente ad oggetto una variante al predetto permesso di costruire che interessava la previsione di 2 edifici a destinazione turistico/ricettiva e commerciale nel subambito Lips; 3) che Il pdc originario aveva per oggetto la realizzazione di numero 2 edifici a 2 piani fuori terra consistenti in un volume principale che si sviluppava senza soluzione di continuità per gran parte della lunghezza delle mura medicee, ed un volume secondario, lato bastione, che riprendeva le forme dello stesso posto ad una distanza di circa 10 m dal precedente; 4) che l'intervento proposto in variante prevedeva una modifica dei volumi e delle sagome originarie e delle corti interne oltre ad un riassetto delle facciate dell’edificio principale, mentre il volume secondario veniva mantenuto nella sua configurazione esterna iniziale con cambio di destinazione al piano primo da RTA a commerciale e adattamento degli spazi alla nuova funzione terziaria; 4) che in data 8 agosto 2023 il SUAP del comune di Livorno ha convocato, ai fini dell’acquisizione dei pareri e nulla osta necessari alla esecuzione dell’intervento, una conferenza di servizi asincrona ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241 del 1990; 5) che nell’ambito della conferenza la Soprintendenza chiedeva la produzione di uno studio specifico diretto a verificare il rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta introdotte dal vincolo imposto ai sensi dell'articolo 45 del decreto lgs 42/2004 con decreto n. 9 del 18.01.2023 nei confronti degli immobili posti nelle immediate vicinanze dei resti dell'Opera di Porta Murata; 6) che in data 9 aprile 2024 sono state fatte pervenire alla Soprintendenza le integrazioni richieste; 7) che il successivo 21 giugno 2024 la Soprintendenza ha inviato al SUAP il proprio parere preliminare negativo in ordine alla richiesta variante ritenendo che il nuovo progetto assicurerebbe un inserimento degli edifici nel contesto storico culturale e paesaggistico dell'area del porto di Livorno meno coerente di quello originario del 2007 il quale, sviluppandosi senza soluzione di continuità per quasi tutta la lunghezza delle mura e prevedendo un volume secondario che riprendeva le forme del bastione, si sarebbe presentato maggiormente rispondente e integrato con le tipologie edilizie connotative della sua trasformazione storica; 8) che a seguito dell'espressione del parere di cui al punto che precede, il Suap invitava in data 26 giugno 2024 la ricorrente a presentare le sue osservazioni entro i successivi dieci giorni; 9) che le osservazioni venivano depositate il successivo 5 luglio; 10) che a seguito di ciò il SUAP invitava tutte le amministrazioni convocate alla conferenza (ivi compresa la Soprintendenza) a far pervenire le proprie determinazioni finali entro il termine del 19 agosto poi prorogato al 9 settembre; 11) che in data 10 settembre 2024 la Soprintendenza recapitava il proprio parere negativo; 12) che anche l’Ufficio del turismo del comune di Livorno esprimeva parere contrario; 13) che con atto in data 12 settembre 2024 il Dirigente del SUAP comunicava alla ricorrente l’esito non favorevole della conferenza stessa in ordine alla scia in variante al permesso di costruire numero 48/2007; 14) che l’Ufficio Turismo del comune di Livorno, sollecitato dalla ricorrente, prendendo atto di errori materiali contenuti nella istanza, modificava il proprio avviso esprimendo parere favorevole all’intervento.
Tutto ciò premesso la S.r.l. Porta Medicea impugna l’esito negativo della conferenza di servizi per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 14 bis della L. 241 del 1990 in quanto il parere negativo della Soprintendenza, essendo pervenuto dopo la scadenza del termine perentorio fissato dalla Autorità procedente per la ricezione delle determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, risulterebbe essere postumo alla formazione del silenzio assenso previsto dal comma 4 della predetta disposizione.
Il motivo è fondato.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 14 bis della L. 241 del 1990 “fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
La disposizione va integrata con quella di cui al comma 8 bis dell’art. 2 della legge sul procedimento a mente del quale “le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c)… sono inefficaci..”.
Non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che il predetto meccanismo di formazione dell’assenso incondizionato si applichi anche ai pareri resi dalle soprintendenze dal momento che il comma 2 dell’art. 14 bis della legge 241 del 1990 alla lettera c) conferma espressamente che il carattere perentorio del termine assegnato per assumere le determinazioni in seno alla conferenza si applica anche a tali organi con l’unico temperamento che la sua durata è fissata in 90 giorni anziché 45.
Tale soluzione ermeneutica (che a giudizio del Collegio è l’unica ad essere compatibile con il dettato legislativo) trova peraltro conforto anche nella giurisprudenza del Giudice amministrativo d’appello secondo cui in sede di conferenza di servizi i pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali si intendono acquisiti favorevolmente decorsi i termini previsti dall'art. 17 bis della legge 241 del 1990 (Cons. Stato, IV, 2025/9940; V, 255/2022, in termini anche T.A.R. Toscana sez. III, 12/03/2025, n. 466).
Nel caso di specie il termine ultimo fissato dal comune per acquisire le determinazioni finali da parte dei soggetti convocati alla conferenza era quello del 9/09/2024. Entro tale data non è pervenuto il parere della Soprintendenza competente con conseguente equiparazione del suo silenzio ad assenso incondizionato ai sensi del comma 4 dell’art. 14 bis della L. 241 del 1990.
Il parere pervenuto il giorno successivo non incide sull’effetto legale in tal modo prodottosi in quanto solo un atto assunto nell’esercizio del potere di autotutela ai sensi del comma 8 bis dell’art. 2 della richiamata legge poteva elidere le conseguenze dell’inutile decorso del termine perentorio.
Non ha alcuna rilevanza il fatto che la determinazione negativa della Soprintendenza sia pervenuta ad un solo giorno di distanza del decorso del termine atteso il suo carattere perentorio.
Nè rileva il fatto che il parere negativo tardivo riprenda le argomentazioni già espresse dalla Soprintendenza nella precedente comunicazione dei motivi ostativi atteso che ai sensi del comma 5 dell’art. 14 bis della legge 241 del 1990 la trasmissione alle amministrazioni convocate delle osservazioni della parte privata produce gli stessi effetti della comunicazione di cui al comma 2.
L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti diretti a censurare le ragioni su cui si basa il parere negativo della Soprintendenza che per le sopra esposte ragioni deve considerarsi inefficace e, quindi, tamquam non esset.
Il ricorso deve, essere, quindi accolto. In esecuzione della Sentenza il comune di Livorno dovrà riadottare la determinazione conclusiva della conferenza di servizi senza tenere conto del parere negativo della Soprintendenza e prendendo atto che l’inutile decorso del termine perentorio fissato al 9 settembre 2024 comporta il formarsi dell’assenso incondizionato della stessa sul progetto contenuto nella scia in variante presentata dalla Società ricorrente.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla la determinazione del responsabile del coordinamento e gestione SUAP n. 7655 del 12/09/2024 ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | TO AR HI |
IL SEGRETARIO