Sentenza 10 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 10/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2023, proposto da Qquanti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verrone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Fogagnolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Ivrea, via Richelmy n. 24;
per l'accertamento dell'errata quantificazione e, quindi, della non debenza dell'importo dovuto dalla QQUANTI S.r.l. a titolo di oneri di urbanizzazione, come determinati dal Comune di Verrone nella nota Prot. n. 533 in data 08.02.2022, nonché in tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, di quelli ivi richiamati e di quelli eventualmente non conosciuti, espressamente inclusi, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso, tra i quali:
- nota Prot. n. 4332 in data 07.09.2022;
- nota Prot. n. 1275 in data 27.03.2023;
- nota Prot. n. 1913 in data 11.05.2023;
e per la condanna
del Comune di Verrone a rideterminare correttamente il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione dovuto dalla QQUANTI S.r.l., nei sensi esplicitati nel ricorso
nonché per la condanna
del Comune di Verrone alla ripetizione in favore della QQUANTI S.r.l. della differenza tra il maggior importo già corrisposto dalla Società e quello effettivamente dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, come correttamente rideterminato nei sensi esplicitati nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verrone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa IN NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 12.09.2019, la ricorrente chiedeva al Comune resistente l’adozione di una Variante al P.R.G.C., con modifica della destinazione urbanistica dell’area, catastalmente identificata al Foglio n. 3, mappale n. 381, da “aree impianti produttivi che si confermano”, ad area per la realizzazione di attività direzionali, sì da consentire di intraprendere presso il proprio magazzino, ormai in dismissione, lavori di manutenzione straordinaria per realizzare un “coworking”.
Il Comune, accogliendo la richiesta della Società, approvava la Variante n. 8 al P.R.G.C. con D.C.C. n. 10 in data 30.03.2021, mutando la destinazione d’uso di parte dell’immobile in “direzionale che si conferma”.
1.2. In data 26.11.2021 la Ricorrente ha presentato al S.U.A.P. la richiesta di permesso di costruire (P.d.C.) per la realizzazione dell’intervento di “ristrutturazione pesante di cui agli artt. 10, comma 1, lettera c), 20 e 23, comma 01, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001 per lavori di manutenzione straordinaria dell’area a destinazione uffici, attraverso piccole opere di modifica della distribuzione interna finalizzata alla realizzazione di spazi di “coworking”.
1.3. In data 08.02.2022 il Comune, per l’intervento edilizio di cui al predetto P.d.C., ha chiesto alla ricorrente il pagamento degli oneri di costruzione, pari ad € 1.845,28, nonché gli oneri di urbanizzazione “per nuovi insediamenti direzionali” per l’importo di € 35.675,22.
1.4. La ricorrente ha contestato la quantificazione degli oneri di urbanizzazione effettuata dal Comune, chiedendo che l’intervento dalla stessa progettato fosse ricondotto nell’ambito della tipologia indicata dalla tabella comunale (approvata con D.G.C. n. 12/2021) “ristrutturazione e aree di riordino” e, conseguentemente, che gli oneri dovuti fossero rideterminati in applicazione della relativa tariffa ridotta.
2. Con ricorso notificato il 2.08.2023 la ricorrente ha quindi chiesto di accertare l’errata quantificazione degli oneri di urbanizzazione effettuata dal Comune (come da nota dell’8.02.2022), con condanna dell’Ente al ricalcolo degli stessi e alla ripetizione della differenza già versata dalla società.
2.1. Il motivo di diritto sollevato dalla ricorrente a sostegno del gravame è così rubricato:
“ Violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. Piemonte n. 56/1977. Violazione e/o falsa applicazione del P.R.G. e relative N.T.A. del Comune di Verrone. Violazione e/o falsa applicazione della D.G.C. n. 12/2021. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. Eccesso di potere, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento dell’azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica. Ingiustizia ed arbitrarietà” .
2.2. Secondo la ricorrente non sarebbe corretto calcolare gli oneri di urbanizzazione dovuti facendo riferimento al cambio di destinazione dell’area (rectius dell’immobile), avvenuto a seguito dell’approvazione della variante apportata al P.R.G.C. nel 2021, così da qualificare la stessa come “di nuovo impianto”.
Gli artt. 37 e 38 delle N.T.A. distinguono: le “aree commerciali e direzionali che si confermano” (art. 37) e le “aree commerciali e direzionali di nuovo impianto” (art. 38). Per le prime, è possibile realizzare un “Intervento diretto per interventi che non incrementano la superficie utile lorda oltre il 20% delle esistenti, con l’esclusione della demolizione con ricostruzione”, ovvero con lo “strumento urbanistico esecutivo nei restanti casi”; per le seconde, invece, l’art. 38 impone esclusivamente l’utilizzo dello “strumento urbanistico esecutivo”.
Nella Tavola 5, allegata al P.R.G.C., l’area di interesse ha il colore blu: “direzionali che si confermano”, dovendo perciò ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 37 delle N.T.A., come confermato anche dalla non necessità dello strumento urbanistico esecutivo per l’autorizzazione dell’intervento proposto. La quantificazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione dovrebbe pertanto essere effettuata applicando le tariffe ridotte previste per le “aree di riordino”.
In ogni caso, l’intervento di cui al permesso di costruire rilasciato alla ricorrente non è altro che una ristrutturazione edilizia interna di una porzione di un immobile esistente, a cui non può essere applicata la maggiore tariffa per le “aree di nuovo impianto”, destinata a trovare applicazione nei casi di lavori e di interventi di maggior ampiezza e finalizzati ad una profonda e consistente trasformazione del tessuto edilizio-urbanistico del territorio comunale.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Verrone che ha eccepito innanzitutto l’inammissibilità del ricorso per il decorso del termine perentorio di cui agli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a., atteso che il provvedimento di diniego della rideterminazione degli oneri dovuti è stato notificato alla ricorrente in data 11.5.2023 (mentre il ricorso è stato notificato al Comune in data 2.08.2023) e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del motivo di diritto sollevato a sostegno dell’errata quantificazione.
4. All’udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune resistente.
L’azione proposta dalla ricorrente non attiene all’annullamento del provvedimento con il quale il Comune ha determinato gli oneri di urbanizzazione dovuti né a quello che ha negato la rideterminazione dopo il contraddittorio tra le parti.
L’azione proposta è un’azione di accertamento che non mette in discussione l’atto autoritativo a monte, bensì contesta il calcolo del contributo di costruzione effettuato dal Comune.
All’azione in discorso si applica il termine di prescrizione (decennale) di cui all’art. 2946 c.c..
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 24/2016), il contributo di costruzione, comprensivo degli oneri di urbanizzazione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta di carattere non tributario.
In punto di rideterminazione del contributo di costruzione, l’Adunanza Plenaria (Ad. Plen. Cons. Stato n. 12/2018) ha confermato la natura paritetica del rapporto debito-credito che si instaura tra l’istante e l’amministrazione, riconoscendo il potere di rettifica (sia in bonam che in malam parte per il privato) dell’importo calcolato dal Comune, sulla scorta delle tabelle parametriche, nell’arco del termine di prescrizione decennale: “ la controversia in ordine alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 16 della l. n. 10 del 1977 e, oggi, dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., ha ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall’esistenza di atti della pubblica amministrazione e non è soggetta alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza ”.
Ne discende la natura non autoritativa degli atti che determinano i contributi dovuti a fronte delle istanze per l’ottenimento di titoli edilizi.
Talché ai provvedimenti impugnati non si applica il regime dell’inoppugnabilità proprio del provvedimento amministrativo autoritativo che non sia stato impugnato nel termine di decadenza di sessanta giorni.
2. Nel merito, con la variante urbanistica n. 8, approvata con Delibera del Consiglio comunale del 30.03.2021, il Comune di Verrone ha modificato la destinazione d’uso dell’area sulla quale insiste la porzione di fabbricato di proprietà della ricorrente, da “aree produttive che si confermano” a “aree direzionali che si confermano”.
La modifica apportata all’area ha permesso l’assenso all’intervento di ristrutturazione richiesto dalla ricorrente, diretto alla realizzazione di uffici per il coworking nel magazzino ormai in dismissione.
Il Comune ha calcolato gli oneri di urbanizzazione dovuti per l’opera progettata facendo riferimento ai nuovi insediamenti direzionali.
È stato, infatti, considerato che, anche se l’immobile era già esistente, l’opera assentita rappresenta un nuovo insediamento dal punto di vista della destinazione d’uso urbanistica.
L'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 (secondo il testo vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato), nel prevedere l'unificazione in un'unica categoria funzionale della destinazione produttiva e di quella direzionale, fa espressamente « salva diversa previsione da parte delle leggi regionali » (comma 1; principio ribadito, in diversa forma, dal comma 3); sicché, pur in presenza di una norma di rango primario che afferma l'irrilevanza urbanistica del passaggio dall'una all'altra destinazione d'uso, resta salva la facoltà delle regioni di disciplinare diversamente le due categorie funzionali, sia ai fini dell'insediabilità degli interventi, sia ai fini della disciplina degli oneri economici relativi a contributo di costruzione e standard, proprio in virtù dell'espressa riserva di legge regionale contenuta nell'art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001.
Nel caso di specie rileva l’art. 8 della L.R. n. 19/1999, il quale colloca in distinte categorie funzionali la destinazione produttiva e la destinazione direzionale. A tale distinzione si abbina lo specifico standard di zona stabilito dallo strumento urbanistico per la destinazione direzionale.
Ciò precisato, il passaggio ad una diversa destinazione d’uso si è tradotto in un incremento del carico urbanistico: non può porsi in dubbio l’assunto, sotteso alla richiesta di maggiori oneri di urbanizzazione, secondo cui maggiore è il carico urbanistico che pertiene alla destinazione funzionale assentita, in quanto, passandosi da una destinazione “produttiva” a una destinazione “direzionale”, si ha una maggiore richiesta di servizi e di standard urbanistici.
L’incremento del carico urbanistico è presupposto sufficiente a determinare la debenza di maggiori oneri concessori, in virtù dei diversi flussi di traffico e clientela, nonché della redditività, e, quindi, dei vantaggi economici connessi alla destinazione ed all’attività (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 1062/2016).
Nel caso di specie, del tutto correttamente, il Comune risulta aver calcolato il contributo di costruzione dovuto per l’intervento edilizio assentito applicando la tabella di cui alla D.G.C. n. 12 del 2021 (doc. 9 parte ricorrente), relativa a insediamenti direzionali, aree di nuovo impianto, considerato che la destinazione “direzionale” è, necessariamente, di nuovo impianto, non essendo ammessa la destinazione direzionale prima della variante urbanistica n. 8.
Il Comune – ancora correttamente - evidenzia poi di aver scomputato il contributo per gli oneri di urbanizzazione già assolti in ragione della precedente destinazione d’uso del bene; ciò è conforme al disposto di cui all’art. 6 del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 20 del 25.06.2002 (doc. 8 parte ricorrente) secondo cui: “ il cambiamento di destinazione d’uso di tutta o parte di un’unità immobiliare comporta il pagamento di un contributo determinato a conguaglio come differenza fra il contributo relativo alla destinazione d’uso preesistente e il contributo relativo alla nuova destinazione d’uso ”.
In ragione di quanto premesso, il calcolo effettuato dal Comune è legittimo.
Né può essere posta in dubbio la correttezza della richiesta comunale sulla scorta dell’osservazione di parte ricorrente, secondo cui l’intervento di cui al permesso di costruire rilasciato altro non sarebbe che una ristrutturazione edilizia interna di una porzione di un immobile esistente, stante l’impossibilità di sovrapporre la rilevanza edilizia dell’intervento (manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione di un immobile) con la rilevanza urbanistica dell’uso del bene: la seconda verte, infatti, sull’incremento del carico urbanistico e, quindi, sulla richiesta di maggiori servizi connessi all’utilizzazione dell’immobile, indipendentemente dalle opere edilizie sullo stesso compiute, che ben potrebbero essere del tutto assenti.
Alla luce della suesposta ultima precisazione, non assume rilevanza neppure la distinzione effettuata dalla ricorrente fra gli artt. 37 e 38 delle N.T.A. del P.R.G. comunale, che distinguono: le “aree commerciali e direzionali che si confermano” (art. 37) e le “aree commerciali e direzionali di nuovo impianto” (art. 38), nonché gli interventi che possono essere realizzati per le prime e quelli che possono essere effettuati per le seconde, trattandosi di distinzione rilevante dal punto degli interventi edilizi assentibili, piuttosto che in termini di destinazione d’uso urbanistico dei beni rilevante ai fini in questione.
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
4. La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LU, Presidente
IN NO, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN NO | IA LU |
IL SEGRETARIO